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03.3372 · Interpellanza · 2003-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Servizio per la lotta al razzismo ha il compito di coordinare sul piano federale le misure di prevenzione in materia di razzismo, antisemitismo, xenofobia ed estremismo di destra e, negli stessi ambiti, collabora a stretto contatto con Cantoni, Comuni e terzi - organizzazioni private di ricerca e organizzazioni non governative. Lo studio e il seminario "Il mondo del lavoro senza discriminazioni" citati nell'interpellanza sono stati disposti da detto Servizio nell'ambito del suo mandato federale. Viste le conclusioni cui giunge lo studio, i rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali e dell'amministrazione hanno ribadito la necessità di agire congiuntamente e con serietà al fine di combattere e prevenire la discriminazione. Occorre precisare che lo studio è unicamente un lavoro esplorativo volto a rilevare potenziali campi problematici sulla base di dati secondari, ma non offre un'analisi primaria della situazione. Il confronto con i Paesi limitrofi, nei quali sono state condotte ricerche più approfondite (cfr. risposta alla domanda 9) lascia facilmente supporre che la Svizzera si trovi in una situazione analoga.

I bandi di concorso del Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo, istituito dal Consiglio federale, mirano inoltre a definire meglio la situazione in loco con azioni preventive e a raccogliere esperienze in materia di prevenzione. Nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e personali la Confederazione appoggerà anche in futuro gli sforzi compiuti in tal senso.

Oltre ai diritti fondamentali (Cost., CEDU, Patto ONU II) in Svizzera esistono basi giuridiche volte a contenere la discriminazione nell'ambito dei rapporti di lavoro esistenti (v. risposte alle singole domande qui appresso). Qui di seguito le risposte alle singole domande poste dall'interpellante.

1. Il Consiglio federale considera strumenti molto validi i codici di comportamento (code of practice), le convenzioni aziendali, i contratti collettivi di lavoro, il diversity management e altri provvedimenti analoghi. Le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle convenzioni aziendali possono essere adeguate con flessibilità ai rami o alle peculiarità d'esercizio, tenendo conto degli sviluppi interni. Il Consiglio federale è convinto che gli strumenti messi a punto e convenuti su base volontaria tra le parti sociali offrano delle solide fondamenta per la prevenzione e la lotta alla discriminazione razziale.

2. Come esposto nelle risposte qui appresso, la legge protegge dalle discriminazioni nel caso di rapporti di lavoro esistenti o sciolti ingiustificatamente. La legge sulla parità dei sessi offre una protezione maggiore poiché si applica anche nei casi in cui un rapporto di lavoro non si instaura per motivi discriminatori. Tale legge prevede inoltre un'agevolazione per quanto concerne la presentazione delle prove da parte del denunciante. Il Consiglio federale è del parere che un'applicazione coerente delle possibilità esistenti sia prioritaria e che prima di intraprendere ulteriori passi legali bisogna offrire alle imprese e alle parti sociali l'opportunità di sviluppare in tempo utile strumenti di prevenzione e intervento su base volontaria.

3. La domanda a sapere in quale atto legislativo occorra integrare eventuali disposizioni contro la discriminazione razziale dev'essere risolta secondo i criteri fondamentali della tecnica legislativa e dipende dal tipo delle misure previste. Finora i provvedimenti volti a promuovere la parità tra gruppi sociali diversi si sono tradotti in leggi speciali (legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi, legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili). In tal modo si tiene conto dei diversi problemi che si pongono per ogni gruppo sociale suscettibile di subire delle discriminazioni. Da tale punto di vista, non sarebbe pertanto opportuno mischiare nello stesso atto legislativo misure atte a lottare contro la discriminazione sessuale e contro la discriminazione razziale.

4. L'art. 28 CC e l'art. 6 legge sul lavoro offrono in particolare una protezione globale ai lavoratori e alle lavoratrici lesi direttamente nei loro diritti personali da calunnie a sfondo razziale.

5. Gli articoli 328 (e non 238 come indicato nel testo dell'interpellanza) e 336 CO offrono ai lavoratori e alle lavoratrici una protezione sufficiente contro le molestie razziali e il licenziamento dettato da ragioni razziste.

6. Come osservato nella motivazione all'interpellanza, la lotta alla discriminazione razziale e il promovimento dell'integrazione vanno di pari passo. La questione delle disposizioni speciali per gli stranieri è stata ampiamente discussa nell'ambito della revisione della legge sulla formazione professionale. Ha raccolto ampi consensi la considerazione secondo cui la formazione professionale rappresenta un ottimo strumento ai fini dell'integrazione, ma che la legge sulla formazione professionale deve rimanere applicabile a tutte le fasce della popolazione senza contenere disposizioni speciali per gli stranieri.

7. Lo statuto di straniero è disciplinato nel disegno della nuova legge federale sugli stranieri (LStr), sempre che le disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione non prevedano altrimenti. Dato che anche le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere vittime di discriminazione nel mondo del lavoro, non basterebbe introdurre una disposizione speciale contro la discriminazione razziale nella LStr. Del resto, secondo l'articolo 51 LStr, l'obiettivo dell'integrazione è la coabitazione della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base di valori fondamentali comuni e del rispetto dei principi dello Stato di diritto, improntati al rispetto reciproco e alla tolleranza. Un ulteriore obiettivo di integrazione perseguito con lo stesso articolo è quello della partecipazione alla vita economica, sociale e culturale degli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera.

8. A tenore dell'articolo 8 capoverso 1/b della legge federale sugli acquisti pubblici l'attribuzione di un appalto presuppone che l'offerente rispetti le disposizioni in materia di protezione del lavoro, tra cui rientra il divieto della discriminazione razziale. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario completare in tal senso la normativa in materia di appalti pubblici.

9. Il progetto di trattato costituzionale dell'Unione europea contempla nel catalogo dei diritti fondamentali il principio della non discriminazione anche dal punto di vista della razza (art. II-21) nonché numerosi altri diritti per i lavoratori e le lavoratrici sotto il titolo "Solidarietà" (art. II-27 segg.). Nell'UE sono state lanciate inoltre due iniziative rilevanti nel presente contesto:

* Il programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (2000/750/CE) sostiene le attività volte a favorire provvedimenti di prevenzione e repressione delle discriminazioni in base a razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali. Il programma persegue tre obiettivi principali: migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell'efficacia delle politiche e delle prassi, sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione, in particolare rafforzando i mezzi d'azione delle organizzazioni e sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo, e infine promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione.

* La direttiva 2000/43/CE del Consiglio europeo attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Essa vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta per tali motivi, segnatamente per quanto concerne l'accesso all'occupazione, all'orientamento e alla formazione professionale, le condizioni occupazionali e lavorative, l'affiliazione a organizzazioni, la protezione sociale, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. La direttiva è applicabile nell'UE tanto al settore pubblico quanto a quello privato. Essa prevede inoltre che in caso di procedura penale per presunta discriminazione, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova sia posto a carico del convenuto nel caso in cui sia dimostrata una discriminazione diretta o indiretta. La direttiva deve essere introdotta nelle prescrizioni giuridiche nazionali entro il 19 luglio 2003.

Dal canto suo, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio europeo che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro getta le basi per la lotta alla discriminazione ascrivibile a religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi.

Entrambe le direttive sono sottoposte ad una valutazione minuziosa in seno all'UE. Il Consiglio federale seguirà attentamente gli sviluppi e le ripercussioni per la Svizzera, segnatamente per la sua economia, al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti necessari.

Risposta del Consiglio federale.

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