03.3438 · Mozione · 2003-09-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole che l'aliquota di conversione, soprattutto in ragione degli elementi di cui si compone, è un dato molto importante per gli istituti di previdenza. L'aliquota di conversione è il fattore matematico che permette di calcolare l'importo della prestazione dovuta all'assicurato. L'importo annuale della rendita è infatti il prodotto dell'avere di vecchiaia accumulato durante la vita attiva moltiplicato per l'aliquota di conversione.
L'aliquota di conversione è fondata su diverse basi di calcolo, tra cui i dati biometrici, segnatamente la speranza di vita residua dei pensionati. Poiché questa speranza di vita ha registrato un aumento generale, l'aliquota di conversione dovrà essere adeguata di conseguenza. Anche la probabile frequenza e la probabile durata delle rendite per superstiti sono dati biometrici, ma hanno minore incidenza sull'adeguamento dell'aliquota di conversione. La speranza di vita residua attribuita dalle statistiche odierne alle persone che vanno attualmente in pensione probabilmente non corrisponderà alla durata media effettiva della loro vita, in quanto al momento del loro decesso la speranza di vita sarà ulteriormente aumentata. Oltre che dei dati statisticamente rilevabili, che si estendono fino al presente, bisogna tener conto anche dell'evoluzione futura (tendenza).
Un altro fattore determinante per il calcolo dell'aliquota di conversione è il tasso d'interesse tecnico. Il tasso d'interesse tecnico presuppone interessi previsti a lungo termine. L'aliquota di conversione del 6,8 per cento prevista nel quadro della 1a revisione LPP è basata su un tasso d'interesse tecnico del 4 per cento.
L'aliquota di conversione secondo la 1a revisione LPP tiene conto soltanto in misura limitata delle stime relative all'evoluzione della speranza di vita ed è fondata su un tasso d'interesse tecnico decisamente superiore al rendimento registrato negli ultimi anni nell'ambito degli investimenti a basso rischio. Considerato che anche il tasso d'inflazione permane basso, è presumibile che il livello degli interessi sarà relativamente basso anche nei prossimi anni. L'aliquota di conversione minima decisa con la 1a revisione LPP tiene quindi conto soltanto in parte dei mutamenti biometrici ed economici. Si intende così garantire che l'abbassamento dell'aliquota di conversione, nei limiti del possibile, non comporti una riduzione delle rendite nemmeno per la generazione di transizione. Questo obiettivo è stato determinante all'atto di fissare la scadenza della riduzione graduale dell'aliquota di conversione.
Il Consiglio federale è consapevole che la 1a revisione LPP non risolve definitivamente i problemi relativi all'aliquota di conversione. Un suo ulteriore abbassamento avrebbe però anche ripercussioni analoghe sul livello nominale delle rendite della previdenza professionale obbligatoria e renderebbe di conseguenza necessario prendere in considerazione misure d'accompagnamento. Il Consiglio federale è disposto ad esaminare dettagliatamente l'aliquota di conversione e le sue basi tecniche.
2. Per quanto attiene alle altre due richieste della mozione, il Consiglio federale è contrario all'applicazione di un'aliquota di conversione uniforme alla previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria e all'introduzione di un periodo transitorio in caso di modifiche sostanziali nel settore sovraobbligatorio, per le ragioni seguenti.
Conformemente alle disposizioni legali vigenti l'aliquota di conversione minima è vincolante soltanto per la previdenza minima obbligatoria secondo la LPP (art. 49 LPP e - e contrario - art. 89bis CC). Il settore sovraobbligatorio e la previdenza più estesa rientrano nella discrezionalità dei datori di lavoro e degli istituti di previdenza, che possono proporre soluzioni più adeguate alla loro situazione e alle loro necessità.
Questa libertà e la flessibilità che ne consegue sono sempre state considerate un punto di forza della previdenza professionale sovraobbligatoria concordata tra le parti sociali. L'obbligo di applicare l'aliquota di conversione legale anche alla previdenza sovraobbligatoria potrebbe comportare a lungo termine una riduzione delle prestazioni di questo settore. Gli istituti di previdenza non vorranno infatti assumersi il rischio finanziario di dover garantire la conversione dell'avere di vecchiaia in rendita secondo l'aliquota di conversione legale al di là delle prestazioni minime previste dalla legge. Se il finanziamento dell'aliquota di conversione legale nel settore sovraobbligatorio comportasse la riscossione di contributi più elevati, la disponibilità non solo dei datori di lavoro, ma anche dei salariati a finanziare prestazioni sovraobbligatorie sarebbe messa a dura prova.
L'applicazione legale dell'aliquota di conversione minima al calcolo di rendite sovraobbligatorie potrebbe inoltre provocare una progressiva separazione della previdenza sovraobbligatoria da quella obbligatoria e far sì che la prima preveda unicamente prestazioni in capitale e nessuna rendita.
Benché riconosca l'auspicabilità di introdurre un'aliquota di conversione unitaria per la previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria, il Consiglio federale non intende, per i motivi indicati, definire un'aliquota di conversione fissa per il settore sovraobbligatorio retto dal principio contrattuale.
Anche l'introduzione di un periodo transitorio legale in caso di modifiche sostanziali nel settore sovraobbligatorio cela pericoli. All'atto di stabilire disposizioni e prestazioni sovraobbligatorie le parti hanno sempre presupposto la possibilità di adeguarle ai mutamenti delle necessità. In caso di adeguamento delle disposizioni regolamentari alla mutata situazione finanziaria già oggi devono essere osservati determinati principi, quali la conformità alla legge, la parità di trattamento e il rispetto dei diritti acquisiti.
L'introduzione di un periodo transitorio legale non solo limiterebbe la capacità di reazione degli istituti di previdenza, ma ridurrebbe anche le possibilità di sanare coperture insufficienti altrimenti che riscuotendo contributi più elevati (cfr. a questo proposito il messaggio del 19 settembre 2003 sulle misure di risanamento in caso di copertura insufficiente nella previdenza professionale).