03.3445 · Mozione · 2003-09-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le imprese di persone (ditte individuali, società di persone) non vengono imposte come soggetti fiscali distinti dall'imprenditore. Il loro trattamento fiscale è, sotto diversi aspetti, differente rispetto a quello delle società di capitale. La commissione d'esperti per un'imposizione neutrale delle imprese, presieduta dal professor Xavier Oberson di Ginevra, ha esaminato in maniera approfondita questa problematica, delineando diverse soluzioni nel suo rapporto del 12 luglio 2001. Il 21 settembre 2001 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di preparare, d'intesa con i Cantoni, la riforma dell'imposizione delle imprese II, la quale dovrebbe migliorare le condizioni quadro delle società di persone in materia di imposte dirette. Diversi provvedimenti volti ad agevolare il finanziamento delle società di persone nonché la loro successione e liquidazione saranno sottoposti prossimamente alla procedura di consultazione. Tali provvedimenti dovrebbero essere validi sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte cantonali e comunali.
2. L'autore della mozione chiede una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) allo scopo di consentire all'imprenditore la deduzione della parte d'utile non distribuita. Una simile disposizione troverebbe spazio soltanto in un sistema fiscale profondamente modificato, nel quale la società di persone sarebbe considerata come soggetto fiscale proprio. La Commissione degli esperti ha preso in considerazione una soluzione di questo tipo, proponendo l'introduzione di un'imposta sulle imprese che gravi l'imprenditore in quanto tale a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, abbinata all'imposizione parziale dei proventi da partecipazioni a imprese, che soggiacciono all'imposta sulle imprese, e degli utili d'alienazione di partecipazioni determinanti. La commissione degli esperti però ha considerato anche altre possibilità, poiché l'attuazione della proposta citata è confrontata a notevoli problemi a livello nazionale e internazionale. Anche il Consiglio federale ritiene che l'introduzione di un'imposta sulle imprese, con tutte le sue ripercussioni sull'imposizione delle società di persone, non entra in linea di conto, vista l'odierna situazione nazionale (in relazione alla regolamentazione dell'AVS) e internazionale.
3. La proposta avanzata dall'autore della mozione comporterebbe unicamente un ritocco del sistema fiscale in vigore, senza l'introduzione di un'imposizione delle imprese indipendentemente dalla forma giuridica. In base alla disposizione legale proposta, il reddito imponibile da attività lucrativa dipendente sarebbe limitata all'importo che il contribuente utilizza per il fabbisogno finanziario personale. La parte dell'utile d'impresa non distribuita, che costituisce o potrebbe costituire una riserva per le necessità future dell'impresa, non sarebbe soggetta all'imposta.
Il diritto fiscale vigente consente già agli imprenditori di costituire accantonamenti o riserve in esenzione d'imposta. In base all'articolo 29 LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato, per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, per gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio nonché, entro limiti definiti per futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi. Sono inoltre possibili ammortamenti generosi, ciò che permette all'imprenditore di costituire riserve per l'ulteriore sviluppo della società. E infine, nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese II, dovrebbe essere pure esteso il concetto di beni sostitutivi.
I provvedimenti esistenti e quelli previsti nella riforma fiscale delle imprese II agevolano e sostengono lo sviluppo ulteriore delle società di persone. Ciò non sarebbe necessariamente il caso con la soluzione proposta dall'autore della mozione, poiché, per ragioni meramente fiscali, l'imprenditore potrebbe essere tentato di bloccare i fondi nella sua impresa senza impiegarli per la crescita. Ammettere che ogni utile non distribuito possa essere attribuito alle riserve a carico del conto profitti e, senza che sia chiaramente stabilito il legame di questi fondi con l'impresa, non sarebbe compatibile con i principi vigenti in materia d'imposizione delle società di persone e potrebbe violare il principio dell'imposizione in funzione della capacità economica. In verità l'autore della mozione non menziona il caso particolare testé illustrato, ma si riferisce a imprese industriali e banche, la cui gestione necessita di un finanziamento significativo tramite fondi propri o di un'ampia copertura dei rischi. Occorre evidenziare in proposito, che, per quel che riguarda il settore bancario, le autorità fiscali si attengono alle rigide regole in vigore in questo settore economico concernenti la determinazione dei rischi e dei fondi propri necessari. Gli accantonamenti e le riserve fiscalmente ammessi tengono infatti conto di queste regole. Se l'autorità competente in materia bancaria precisa o modifica le sue esigenze, le autorità fiscali riprendono automaticamente le nuove regole.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.