03.3450 · Interpellanza · 2003-09-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla domanda 1
Il programma di sgravio 2003 atto a risanare le finanze federali, proposto dal Consiglio federale e in gran parte discusso dal Parlamento durante la passata sessione autunnale, interessa tutti i settori di competenza della Confederazione. Per quanto concerne la protezione dai pericoli naturali il Parlamento ha deciso, nel quadro del piano finanziario previsto per l'anno 2006, i seguenti tagli: 12 milioni di franchi a carico del bosco di protezione e dei ripari contro le valanghe, 5 milioni di franchi a carico della protezione contro le inondazioni e 5 milioni a carico della protezione delle strade mediante gallerie e tunnel.
Per proteggere nel migliore dei modi la popolazione, in particolare quella delle regioni alpine, il Consiglio federale sta in questo momento esaminando, nel quadro delle sue competenze e delle sue possibilità finanziarie, una serie di misure. Queste mirano da un lato a rafforzare l'accertamento tempestivo di pericoli naturali mediante strumenti idonei. Dall'altro, il Governo vuole ridurre al minimo i rischi residui, promuovendo una "gestione integrale dei rischi". Le misure previste si fondano sul principio secondo il quale va data priorità alla realizzazione di progetti con un alto rapporto costo-efficaciaNon sono prioritari invece importanti lavori di manutenzione di impianti di protezione, la cui esecuzione dovrà essere assicurata anche in futuro ai sensi della strategia di sicurezza elaborata da PLANAT (Piattaforma nazionale "Pericoli naturali") su mandato del Consiglio federale.
Alle domande 2 + 3
La pianificazione e l'esecuzione di progetti nell'ambito della protezione dai pericoli naturali rientrano nelle competenze dei Cantoni. È pertanto loro compito adeguare i progetti alle mutate condizioni finanziarie. Ne consegue che il Consiglio federale non è informato sui progetti che non possono più essere realizzati o devono essere rinviati. In questo contesto va inoltre sottolineato che il rinvio di un progetto non costituisce un fatto fuori dal comune. Indipendentemente dai tagli, è intrinseco agli eventi naturali che le priorità debbano essere continuamente adeguate alla situazione venutasi a creare.
Alla domanda 4
La strategia del Consiglio federale per assicurare la protezione dai pericoli naturali mira in primo luogo a tutelare l'uomo e i beni di notevole valore. I tagli devono pertanto essere strutturati in modo tale da non incidere sugli sforzi compiuti per proteggere insediamenti e importanti vie di comunicazione. Realizzando le misure previste dal Consiglio federale nell'ambito della protezione dai pericoli naturali è possibile ridurre al minimo le ripercussioni sulla sicurezza della popolazione (cfr. risposta alla domanda 1).
Alla domanda 5
Dato che l'esecuzione dei tagli nel settore della protezione dai pericoli naturali dovrebbe in primo luogo comportare la rinuncia alla realizzazione di determinati progetti, non può essere escluso un aumento del rischio di importanti danni causati da pericoli naturali. Tale aumento potrebbe comportare una svalutazione temporanea del valore turistico di una regione.
Alla domanda 6
In linea di principio è compito di ogni individuo proteggere se stesso e i suoi beni dai pericoli naturali e adeguare in tal senso il suo modo di agire. Se qualcuno subisce danni da eventi naturali, deve farsene carico nella misura in cui, per esempio, è privo di un'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali agli edifici.
Il compito delle collettività pubbliche è di delimitare le zone maggiormente a rischio e di emanare prescrizioni che ne regolino l'utilizzazione. Esse devono inoltre adottare le misure idonee per contenere i rischi rimanenti a un livello sopportabile per l'economia. Per gli insediamenti in cui i danni possono investire soprattutto uomini e beni materiali notevoli è prevista una maggiore protezione rispetto ai territori utilizzati prevalentemente a scopi agricoli o forestali. Per la forma delle misure come pure la scelta del periodo della loro realizzazione è previsto un notevole margine di manovra, dato che l'impiego delle ormai scarse risorse a disposizione dell'erario deve avvenire per priorità e secondo i principi del rapporto fra costo ed efficacia e della proporzionalità. L'erario non ha i mezzi per ridurre contemporaneamente tutti i rischi legati ai pericoli naturali.
Rimane la possibilità di addossare la responsabilità alle collettività di diritto pubblico interessate (Confederazione, Cantoni, Comuni). Nonostante la varietà delle disposizioni di legge in vigore [legge sulla responsabilità (RS 170.32) e le leggi specifiche adottate dai Cantoni ai sensi dell'art. 61 CO] bisogna partire dal dato di fatto che lo Stato può essere chiamato a risarcire i danni causati dagli eventi naturali soltanto in situazioni eccezionali, quando non ha provveduto a costruire impianti di protezione o ad adottare altre misure di sicurezza. Una simile responsabilità è, infatti, soggetta alla condizione che la mancata realizzazione di una simile misura costituisca un atto illecito, il quale può essere presunto soltanto nel caso in cui lo Stato era obbligato per legge a intervenire. Nel caso di un evento naturale lo Stato è obbligato a intervenire soltanto se esso è prevedibile. È però evidente che la maggior parte degli eventi naturali non è prevedibile. Inoltre, quando lo Stato dispone di un determinato margine di valutazione, possono essere considerati alla stregua di un illecito soltanto l'abuso o la violazione di tale margine. In relazione agli eventi naturali lo Stato dispone per forza di cose di un margine di manovra per determinare le misure di protezione concrete da adottare, anche perché esso deve definire le sue priorità in funzione delle risorse a sua disposizione. È dunque necessario tenere conto del fatto che la responsabilità dello Stato può essere invocata soltanto se, in un determinato caso concreto, le misure di protezione non realizzate avessero costituito un'esigenza inequivocabile e se, rispetto ai rischi che dovevano essere prevenuti, la loro esecuzione fosse stata accettabile sotto il profilo finanziario.
Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti di protezione e della salvaguardia delle vie di comunicazione da eventi naturali, se tali impianti sono di proprietà dello Stato, questi deve fare il necessario affinché tali impianti siano esenti da difetti che, in caso di pericolo, potrebbero provocare danni o addirittura incrementarne l'entità.
Per quanto concerne la cosiddetta responsabilità del proprietario di un'opera (Art. 58 OR) sono determinanti, di volta in volta, i rapporti concreti nel caso singolo. Va in particolare tenuto conto del fatto che deve sussistere un rapporto adeguato di causalità tra il difetto dell'impianto e i danni provocati da un evento naturale.
Inoltre la giurisprudenza corrente rinvia, in connessione alla disposizione summenzionata, al criterio della proporzionalità tra le misure di prevenzione dei pericoli e i costi che ne derivano per la collettività di diritto pubblico interessata: infatti, a una collettività di diritto pubblico proprietaria di un impianto possono essere chieste soltanto misure di prevenzione economicamente sostenibili.
Alla domanda 7
In qualità di Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera ha il compito di avvisare quando le previsioni del tempo indicano eventi meteorologici che possono rivelarsi pericolosi. Le stazioni meteorologiche regionali di Ginevra, Locarno-Monti e Zurigo informano tempestivamente le autorità cantonali e le organizzazioni di intervento sull'avvicinarsi del maltempo. Le relative informazioni sono trasmesse con il sistema di commutazione dei messaggi a prova di crisi VULPUS della Confederazione e dei Cantoni.
Per quanto riguarda l'allarme in caso di pericolo di valanghe, la Svizzera utilizza il Sistema intercantonale d'allarme e d'informazione in caso di crisi (IFKIS). Detto sistema è stato elaborato dall'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (WSL) su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e dei Cantoni di montagna. In situazioni di crisi si è rivelato molto affidabile. Le insufficienze che condizionano tuttora detto sistema saranno colmate nei prossimi anni.
L'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) utilizza nel settore dell'idrologia delle ampie reti di misurazione e, su Internet, mette gratuitamente a disposizione del pubblico dati, valutazioni e previsioni. L'UFAEG gestisce inoltre le stazioni di allarme di piena, le quali trasmettono le relative informazioni ai centri regionali di allarme appena l'acqua raggiunge un certo livello. Le informazioni permettono ai responsabili cantonali di adottare tempestivamente le eventuali misure di prevenzione.
Una stretta collaborazione sussiste a livello tecnico fra i servizi di allarme dei tre servizi federali coinvolti. Essa serve a dare una valutazione comune delle situazioni di pericolo e a coordinare fra di loro le previsioni e l'allarme.
Alla domanda 8
La procedura di allarme nel caso di eventi meteorologici pericolosi è stata concordata negli anni recenti con le autorità cantonali, le quali dovrebbero avviare eventuali interventi. Il contatto diretto regolare tra MeteoSvizzera e le autorità cantonali garantisce che le procedure di allarme vengano adeguate continuamente e tempestivamente alle esigenze vigenti, le quali possono cambiare continuamente.
L'allarme di piena, il quale poggia su stazioni di misurazione automatiche e stazioni di allarme di piena, funzionerà anche se il fenomeno delle piene dovesse verificarsi con maggiore frequenza. Nel caso di un forte aumento dei pericoli dovuti alle piene, i sistemi dovrebbero eventualmente essere ampliati e adeguati.
Il sistema svizzero di avviso di pericolo di valanghe è di alto livello e all'avanguardia sul piano internazionale. Le esperienze raccolte nell'inverno di valanghe 1999 hanno permesso alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni, ai proprietari di un'opera e ai gestori di impianti di dar seguito ai necessari miglioramenti organizzativi. Nei prossimi anni e decenni, nel quadro delle possibilità offerte dalla legislazione e dalle risorse finanziarie disponibili, dovrà essere ulteriormente sviluppato anche il sistema di allarme per processi pericolosi quali inondazioni, colate detritiche e frane, al fine di mantenere lo stesso livello del settore dell'allarme in caso di maltempo o pericolo di valanghe.
Alla domanda 9
Il programma di sgravio 2003 per le finanze federali è stato inviato in consultazione il 2 giugno 2003. Nel contempo hanno avuto luogo le consultazioni mediante conferenza, alla quale erano stati invitati i rappresentanti dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni.
Risposta del Consiglio federale.