03.3457 · Postulato · 2003-09-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede la possibilità di prolungare il periodo di versamento delle indennità nei cantoni particolarmente colpiti dalla disoccupazione (art. 27).
Postulo che il Consiglio federale valuti e adotti una modalità di determinazione della disoccupazione, che ne rifletta l'effettiva dimensione e che consenta, di conseguenza, una corretta applicazione della competenza riconosciutagli dalla LADI.
Begründung
Il legislatore ha recentemente deciso di ridurre a 400 il numero massimo di indennità versate alle persone disoccupate di età inferiore a 55 anni.
Il legislatore ha però anche inteso considerare la situazione delle regioni ad elevata disoccupazione, conferendo al Consiglio federale la competenza di innalzarvi temporaneamente il numero di indennità. L'ordinanza precisa che questa misura può essere adottata qualora il tasso di disoccupazione raggiunga, per un certo periodo, almeno il 5 percento.
Alla luce di questo indirizzo, assume un'evidente importanza la modalità di determinazione del livello di disoccupazione.
Il riferimento puro e semplice agli abituali dati statistici può in particolare risultare insoddisfacente e fuorviante. L'attuale suddivisione dei disoccupati in due categorie (disoccupati registrati e persone alla ricerca di un impiego) può infatti condurre a sottovalutare l'effettiva dimensione della disoccupazione. All'interno della seconda categoria (persone alla ricerca di un impiego) figurano alcuni gruppi che sono senza impiego, pur non rientrando statisticamente tra i disoccupati in senso stretto. Si tratta in particolare dei disoccupati che seguono provvedimenti volti ad agevolare il reinserimento professionale (corsi di formazione, programmi di occupazione, periodi di introduzione ecc.).
Qualora, al fine di stabilire se in una regione è superata la soglia che consente il prolungamento delle indennità, si consideri solo la prima categoria, si giungerebbe ad una artificiosa sottovalutazione della realtà.
Per superare questo scompenso non appare necessario sovvertire gli attuali rilevamenti statistici né il modo nel quale sono presentati. Basterebbe, limitatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), riaggregarne le componenti interne, in modo da prendere in considerazione tutti coloro che sono nei fatti disoccupati.
Invito perciò il Consiglio federale ad esaminare questo aspetto e ad adottare una modalità di determinazione della disoccupazione che ne rifletta l'effettiva portata e che consenta una corretta applicazione della citata norma di legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge indica il tasso di disoccupazione quale fattore decisivo per l'aumento del numero delle indennità giornaliere, senza dare però alcuna indicazione precisa sulla sua modalità di determinazione.
In effetti, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede la possibilità di aumentare il numero massimo di indennità giornaliere delle persone di età inferiore a 55 anni, portandolo da 400 a 520, in un cantone oppure in una sua regione considerata rilevante, in cui la disoccupazione sia elevata (art. 27 LADI). L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (art. 41c OADI) specifica che una disoccupazione elevata corrisponde ad un tasso di disoccupazione medio del 5 percento, precisando che il periodo di riferimento è costituito dagli ultimi 6 mesi che precedono la richiesta d'aumento. Se in tal sede il tasso di disoccupazione non viene definito chiaramente, ciò non è dovuto né ad un'omissione, né alla volontà di consentire un maggiore margine interpretativo, bensì al fatto che la nozione di disoccupazione è incontestata da molti anni a questa parte.
Durante il secolo scorso, nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la nozione di disoccupazione ha subito una lunga evoluzione, che ha portato, dopo la 13ma Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (1982), ad una sua definizione stabile e universalmente riconosciuta. La formulazione di tale concetto necessita, almeno in parte, di un approccio di tipo tecnico. La definizione di disoccupato è basata su tre criteri cumulativi: egli deve (1) essere senza lavoro, (2) cercare attivamente un'occupazione e (3) essere immediatamente disponibile al collocamento. Attualmente, da parte degli addetti ai lavori non è sentita l'esigenza di modificare la definizione summenzionata, anche in considerazione del fatto che si tratta sicuramente di un importante indicatore della situazione economica di un paese.
In Svizzera, i dati concernenti la disoccupazione vengono rilevati secondo due metodologie ben differenziate: da una parte, l'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica una statistica dei senza lavoro elaborata in base alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (effettuata per campionamento); dall'altra, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) calcola il numero degli iscritti alla disoccupazione, e il tasso di disoccupazione, riferendosi ad un'indagine esaustiva concernente i dossier delle persone in cerca d'impiego, registrate presso gli Uffici regionali di collocamento (URC). In entrambi i casi, la nozione di disoccupato è basata sulla norma definita dall'OIL: in particolare, la metodologia adottata dal SECO, riferendosi agli iscritti presso un URC, tiene conto del criterio (2). Si tratta di due approcci caratterizzati da vantaggi complementari: il metodo adottato dall'UST consente di confrontare i dati a livello internazionale; il lavoro del SECO, invece, mette mensilmente a disposizione delle cifre sulla disoccupazione concernenti categorie socioeconomiche e geografiche combinate tra loro. D'altronde, l'applicazione dell'articolo 27 LADI, soprattutto per quanto riguarda la misurazione precisa del tasso di disoccupazione in una certa regione di un cantone, necessita di dati molto dettagliati.
Dal 1997, con l'attuazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, è aumentato il numero di persone in cerca d'occupazione registrate come non disoccupate. Per appartenere a tale categoria è necessario che almeno uno dei tre criteri di cui sopra, utilizzati per definire la disoccupazione, non sia soddisfatto. In certi casi è comunque richiesto un certo margine di valutazione: ad esempio, una persona in cerca d'impiego che segue settimanalmente dei corsi di qualche ora, viene chiaramente considerata disoccupata; se invece i corsi la occupano tutti i giorni, a tempo pieno, la persona interessata è conteggiata come "non disoccupato".
Per ragioni di ordine metodologico, concettuale e storico, il Consiglio federale ritiene che non sia possibile modificare né gli strumenti d'analisi utilizzati, né, di conseguenza, la definizione di disoccupazione adottata attualmente. Ciò corrisponde anche alla volontà del Parlamento, considerato che durante i dibattiti svoltisi alle Camere in occasione della revisione della LADI, non è mai stato preso in considerazione un tasso di disoccupazione diverso da quello pubblicato dal SECO a scadenze regolari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.