03.3511 · Postulato · 2003-10-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice del postulato, secondo cui la responsabilità personale dei pazienti va rafforzata ed i loro diritti protetti. Questi obiettivi vanno perseguiti già a partire dalla visita medica e dal rilascio della relativa ricetta o della prescrizione di medicamenti. Concretamente, è necessario che la ricetta della cura rilasciata dal medico sia stata discussa con il paziente e che contenga le informazioni necessarie sui medicamenti prescritti. Secondo il Tribunale federale l'obbligo d'informazione fa parte "degli obblighi professionali generali di un medico". Per contro rientra nella responsabilità individuale del paziente discutere la cura con il medico e rispettare quindi quanto concordato. Se il paziente non ha scelto una forma assicurativa che comprenda il "Gatekeeping", deve poter decidere se beneficiare delle prestazioni di un fornitore liberamente scelto o rinunciarvi, anche se queste sono prescritte per via elettronica.
Fa parte della responsabilità terapeutica del medico decidere sulla base della cartella clinica del paziente quale cura e quindi quale medicamento siano i più idonei per la terapia scelta. In occasione della prescrizione e della dispensazione di medicamenti devono essere rispettate le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche (art. 26 LATer). Non spetta quindi in primo luogo al paziente mettere in dubbio la prescrizione senza parlarne con il medico. Se non vi sono controindicazioni concernenti medicamenti già prescritti oppure già consumati, il farmacista è tenuto a seguire le indicazioni fornite nella ricetta medica, con l'eccezione della possibilità di sostituire i preparati originali con prodotti generici, conformemente all'articolo 52 LAMal.
Il Consiglio federale è dell'opinione che il modo di prescrivere medicamenti da parte dei medici e il modo di consumarli da parte dei pazienti sia uno dei motivi dell'aumento dei costi nel settore. Tuttavia l'elaborazione e l'applicazione di misure per controllare la quantità di medicamenti venduti e migliorare il comportamento dei medici all'atto di scrivere la ricetta e l'atteggiamento dei pazienti al momento del consumo (compliance), vista la complessità dei problemi da risolvere, sono molto impegnative e richiedono tempo.
Per scoraggiare attività vietate e finalizzate al lucro da parte dei medici che prescrivono i medicamenti o dei farmacisti che li dispensano, occorre prima di tutto applicare in modo coerente l'articolo 33 LATer. In questo contesto il Consiglio federale rimanda alla risposta del 26 settembre 2003 all'interrogazione ordinaria urgente Schmid Odilo (03.1101).
Per quanto concerne il commercio per corrispondenza, il diritto in materia di agenti terapeutici prevede tra l'altro una consulenza tecnica da parte di uno specialista (art. 29 cpv. 2 lett. g dell'ordinanza sui medicamenti OM). Pur rimanendo vietata in via di principio, la vendita di medicamenti per corrispondenza può tuttavia essere autorizzata dal Cantone a certe condizioni (art. 27 LATer).
Il Consiglio federale è dell'avviso che i problemi summenzionati debbano essere risolti ed ha già preso provvedimenti in questo senso. È tuttavia dell'opinione che la procedura proposta dall'autrice del postulato, cioè la definizione del concetto di "prescrizioni mediche" non sia adeguata, dato che esistono disposizioni legali sufficienti in merito alla problematica citata. Si tratta solo di applicarle in modo coerente. Il problema non verrebbe risolto vietando a livello federale l'utilizzazione di prescrizioni mediche elettroniche.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.