03.3514 · Interpellanza · 2003-10-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è al corrente dell'esistenza, in Paesi del sudest europeo, di agenzie di viaggio, mediatori e uffici privati che si adoperano per l'ottenimento dei visti. Grazie alla conoscenza della situazione sul posto e alla loro esperienza, le rappresentanze di Svizzera all'estero sono in grado di distinguere tra agenzie e mediatori affidabili e seri e altri di natura dubbia. L'esame delle singole domande d'entrata è agevolata qualora sia presentata da un'agenzia di viaggio nota ed affidabile. Le domande inoltrate da mediatori ignoti o dubbi sono invece oggetto di chiarimenti circostanziati. Qualora un richiedente la cui domanda di visto sia stata respinta riuscisse ad ottenere un passaporto che non gli spettasse e tentasse così di entrare in Svizzera senza visto, l'abuso, se constatato in occasione di un controllo (p.e. al confine svizzero), sarebbe denunciato dalle competenti autorità. Inoltre, il principio della parità di trattamento garantisce che ogni persona gode del medesimo trattamento nel contesto della procedura di rilascio del visto.
2. Nel contesto della procedura del visto, le rappresentanze di Svizzera all'estero esaminano le domande d'entrata delle persone sottostanti all'obbligo del visto. Rilasciando un visto, esse attestano che, al momento del rilascio, la persona straniera adempie le condizioni d'entrata. La procedura del visto offre pertanto alle rappresentanze di Svizzera all'estero uno strumento efficace per evitare le entrate indesiderate ed autorizzare d'altro canto senza troppo investire le domande d'entrata motivate. Nella prassi, l'obbligo del visto implica una mole di lavoro considerevole per le rappresentanze di Svizzera all'estero. Nel 2002, nelle sole rappresentanze a Belgrado, Pristina, Sarajevo e Skopje sono state trattate 45'775 domande di visto. Di esse, un po' meno di 10'000 sono state respinte (21.4 per cento). Ciò dimostra che la procedura del visto adempie al suo ruolo di controllo preliminare delle condizioni d'entrata. A motivo del diffondersi di atti criminali e abusi, nel corso della procedura del visto sono effettuati maggiori controlli a diversi livelli e sono applicate misure di sicurezza più incisive per la protezione del personale. Tutto ciò concorre ad accrescere i mezzi investiti per questo lavoro. Infine, nel contesto del rilascio dei visti, sorgono spese non solo presso le rappresentanze all'estero, bensì e segnatamente anche in seno all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES), il quale si occupa della base legale nel settore dei visti e mette a disposizione gli strumenti tecnici quali ad esempio il sistema informatico "Rilascio elettronico del visto" (EVA) e la vignetta di visto non falsificabile. Date le circostanze sopra descritte, l'investimento di mezzi finanziari e di risorse personali per le rappresentanze di Svizzera all'estero appare giustificato.
3./4. Quale controllo preliminare delle entrate, l'obbligo del visto costituisce -- come detto sopra -- un importante strumento della politica migratoria. La decisione di sopprimere o, se del caso, di reintrodurre l'obbligo del visto, è determinata in prima linea da fattori dettati dalla politica migratoria e di sicurezza. La prassi ha tuttavia dimostrato che l'obbligo del visto non è un mezzo sufficiente per combattere la migrazione illegale in provenienza da Stati i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto per entrare nell'UE. La Svizzera deve pertanto tenere conto anche della politica dell'UE in materia di visti. Tale principio costituisce quindi una condizione importante per la conclusione di accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto. In questo contesto è ad esempio tenuto conto degli sviluppi nel settore dell'asilo. Dalle statistiche in materia d'asilo emerge che ca. il 15 delle domande d'asilo presentate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 concernono la Serbia e Montenegro e ca. il 2 per cento la Bosnia Erzegovina. D'altro lato, dall'inizio del 2003 le domande d'asilo di cittadini di Stati quali ad esempio la Bulgaria hanno registrato un forte calo. A ciò si aggiunga che già da qualche tempo l'UE ha tolto l'obbligo del visto nei confronti della Bulgaria e della Romania. Tutte queste circostanze hanno concorso a che la Svizzera concludesse, alla fine del 2003, un accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto con la Bulgaria e con la Romania. Riassumendo, si constata che in diversi Paesi del sudest europeo vigono condizioni diverse, di cui occorre tenere conto nel decidere l'eventuale conclusione di un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto. Il Consiglio federale considera che il principio della parità di trattamento è osservato in quanto vi può essere parità di trattamento solo a condizioni uguali. Viste le condizioni economiche difficili, il livello di rischio dal profilo della politica migratoria per quel che concerne Serbia e Montenegro e Bosnia Erzegovina va considerato problematico. La situazione irrisolta nel Kosovo costituisce poi un ulteriore fattore rischio dal profilo della politica di sicurezza per quel che concerne l'analisi della situazione in Serbia e Montenegro. Ambo gli Stati sono inoltre tuttora annoverati tra i Paesi i cui cittadini sottostanno all'obbligo del visto per varcare la frontiera esterna dell'UE. Per questi motivi, al momento non può essere presa in considerazione la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini di questi Stati.
Risposta del Consiglio federale.