03.3530 · Interpellanza · 2003-10-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'Amministrazione in generale e in particolare gli Uffici federali UFAFP e UFE, menzionati dall'interpellante, per diversi aspetti hanno il mandato di promuovere la ricerca, la valutazione, la consulenza e l'informazione. La legge federale sulla ricerca (legge sulla ricerca, RS 420.1) affida, infatti, all'Amministrazione federale il compito di promuovere la ricerca. Nel settore della ricerca sull'ambiente, l'art. 49 cpv. 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) conferisce alla Confederazione il mandato di far eseguire o di sostenere lavori di ricerca. Ai sensi dell'art. 12 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) la Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche.
Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale nel 2000, è stato istituito a livello costituzionale l'obbligo generale di verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati dalla Confederazione (art. 170 Cost). Diversi singoli decreti stabiliscono inoltre l'obbligo concreto di effettuare una valutazione e un'analisi dell'efficacia. L'art. 20 della legge sull'energia prescrive per esempio la verifica dell'efficacia.
Per quanto riguarda le attività relative all'informazione l'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente stabilisce quanto segue: "le autorità informano il pubblico sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante". Analogamente, l'art. 10 cpv. 1 della legge sull'energia prevede che: "L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'Ufficio federale compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza."
La ricerca, la valutazione, la consulenza e l'informazione nei settori dell'ambiente e dell'energia perseguono diversi obiettivi:
- Per elaborare e preparare i disegni di legge e le misure necessarie, il Parlamento, il Consiglio federale e l'Assemblea federale devono poter disporre di pareri, perizie, valutazioni, rapporti e studi, che tengano fra l'altro conto delle scoperte scientifiche più recenti.
- Il sostegno accordato ai Cantoni e all'economia del Paese nell'ambito dell'esecuzione delle leggi e delle misure decise, richiede delle analisi mirate.
- È necessario assicurare all'opinione pubblica svizzera un adeguato stato delle conoscenze sulle questioni ambientali ed energetiche di rilievo.
Alle domande concrete il Consiglio federale risponde come segue:
a) È difficile distinguere con chiarezza i compiti eseguiti su mandato del Parlamento da quelli svolti perché previsti dalla legislazione, dall'esecuzione e dalla verifica dell'efficacia. La gran maggioranza delle ricerche e dei rapporti, anche quelli svolti senza un mandato esplicito di una commissione, è legata direttamente o indirettamente alle tematiche trattate dal Parlamento (p.es. gli studi compiuti dall'UFAFP sulle prospettive relative al CO; lo studio sugli effetti delle iniziative contro il nucleare, promosso dall'UFE). Un'altra parte avviene, in seguito agli obblighi e alle basi legislative menzionati in precedenza, nell'ambito dell'esecuzione e della verifica dell'efficacia (p.es. lo studio dell'UFAFP sulla valutazione delle misure di politica climatica, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sull'economia; le valutazioni e le verifiche dell'UFE sull'efficacia di SvizzeraEnergia). I mandati sono parzialmente scaturiti da domande e desideri concreti formulati da un lato dai Cantoni (p.es. gli studi dell'UFAFP sullo smaltimento dei fanghi di depurazione; il rapporto dell'UFE sull'armonizzazione delle prescrizioni in materia d'energia nel settore dell'edilizia) e dall'altro dall'economia (p.es. lo studio dell'UFAFP sui residui generati nelle acciaierie; il rapporto dell'UFE sulle possibilità di ridurre le emissioni di CO influenzando i prezzi del carburante). In questi casi, i costi sono in parte coperti dai Cantoni e dall'economia.
Dal 1997 al 2002 l'UFAFP ha pubblicato circa 90 pareri, perizie, rapporti e studi, mentre l'UFE ne ha prodotti circa 30, escluse le ricerche sulla regolamentazione della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari DSN e la ricerca energetica orientata sulle tecnologie. Circa tre quarti dei pareri, delle perizie, dei rapporti e degli studi sono stati eseguiti su mandato esplicito del Parlamento o del legislatore, mentre un quarto è stato condotto senza alcun mandato esplicito.
Complessivamente la quantità dei pareri, delle perizie, dei rapporti e degli studi comissionata dai due Uffici federali è rimasta invariata.
b) L'attribuzione di mandati rientra nelle competenze dei singoli Uffici federali e viene pianificata nella misura del possibile mediante piani pluriennali (p.es. la strategia di ricerca ambiente ed energia per i trienni 2000 - 2003 e 2004 - 2007 dell'UFAFP e dell'UFE congiuntamente alla Commissione consultiva per la ricerca ambientale BKUF e alla Commissione federale per la ricerca energetica CORE), piani annuali e in base alle riunioni annuali sulla strategia previste fra i settori specializzati e le rispettive direzioni. La messa a concorso espone inoltre tali mandati alla concorrenza per quanto riguarda i costi e la qualità. L'accompagnamento dei mandati è assicurato dai periti degli Uffici federali come pure dei gruppi di sostegno composti da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, della scienza e dell'economia. I periti e i gruppi di accompagnamento assicurano nel corso del progetto la qualità e l'indipendenza delle analisi e garantiscono che i risultati delle ricerche siano applicati con successo.
c) I costi di ogni singolo studio variano molto a causa dei contenuti, del volume, della complessità e della durata degli studi. Essi oscillano fra i 5'000 e i 600'000 franchi. Nel corso degli ultimi sei anni il costo medio è ammontato a circa 60'000 franchi per studio.
d) Negli anni recenti l'interesse manifestato dal Parlamento e dall'opinione pubblica da un lato e la crescente varietà dei problemi dall'altro (p.es. combinando le misure volontarie con le condizioni quadro poste dallo Stato nella politica ambientale, oppure a causa dell'evoluzione sui mercati internazionali dell'energia) hanno fatto significativamente lievitare i requisiti posti alla ricerca settoriale, alla valutazione, alla consulenza e all'informazione. Allo stesso tempo il blocco delle assunzioni e la riduzione del personale hanno avuto come conseguenza che, rispetto al passato, gli Uffici federali hanno meno mezzi a disposizione per effettuare essi stessi le ricerche considerate indispensabili. Il conferimento di attività peritali a ditte specializzate e a istituti di ricerca può però causare costi maggiori rispetto all'esecuzione interna all'Amministrazione. Nel quadro del programma di sgravi 2003 delle finanze federale sono state proposte diverse misure di risparmio concernenti il settore interessato. Per quanto riguarda le pubblicazioni e le pubbliche relazioni, il Governo intende risparmiare entro il 2006 complessivamente 13 milioni di franchi l'anno. Il Parlamento ha inoltre deciso altre misure di risparmio ancora più incisive. Nel DATEC le misure interessano soprattutto la quantità, la periodicità e la tiratura delle pubblicazioni. Complessivamente il programma di sgravi 2003 limita signifi-cativamente la capacità di ricerca, di valutazione, di consulenza e di informazione dei due Uffici federali. Nel suo messaggio relativo al programma di sgravi 2003, il Consiglio federale ha proposto l'elaborazione di una strategia che individui ulteriori possibilità di risanamento. L'adozione di eventuali misure più incisive sarà esaminata dal Governo in questo contesto.
Risposta del Consiglio federale.