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03.3539 · Mozione · 2003-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine di referendum per la LENu è scaduto inutilizzato il 4 settembre 2003. Per la sua messa in vigore sono necessari lavori onerosi a livello di ordinanze: trattasi in particolare della nuova ordinanza sull'energia nucleare (OENu), di modifiche a ordinanze esistenti (p. es. sulla radioprotezione), nonché dell'emanazione di nuove ordinanze (p. es. sugli apparecchi di depressurizzazione nucleare e sui requisiti del personale degli impianti nucleari).

Nella OENu devono essere precisate numerose prescrizioni della LENu e, in relazione ad essa, create nuove disposizioni esecutive. L'inizio della procedura di consultazione relativa all'ordinanza, ivi compresa una parte delle modifiche di ordinanze già esistenti, è previsto per l'inizio dell'estate 2004. La LENu e l'OENu non potranno entrare in vigore prima del 1° gennaio 2005. Il DATEC, tuttavia, farà il necessario affinché questo termine possa essere rispettato.

Il principio secondo cui occorre tenere conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio genetico è un aspetto della protezione dell'ambiente e delle persone. Esso è già alla base del diritto vigente, ossia della legge sulla radioprotezione e della legge sull'energia nucleare, e corrisponde alla prassi in uso presso le autorità di vigilanza. La novità risiede nel fatto che questo principio è ora fissato esplicitamente nella LENu; ciò non si traduce tuttavia in un inasprimento della legislazione e della prassi in materia di vigilanza.

Durante la discussione del progetto di legge, le Camere federali non hanno chiesto che singole parti della LENu vengano messe in vigore prima di altre. Una suddivisione della legge o una messa in vigore a tappe sarebbe del resto difficile da realizzare. L'autrice della mozione chiede che venga data priorità all'entrata in vigore delle nuove garanzie in materia di protezione giuridica (segnatamente l'articolo 76 LENu). Tale articolo, che prevede la possibilità di interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento presso la Commissione di ricorso del DATEC, non offre tuttavia di per sé alcuna garanzia in tal senso. Le decisioni alle quali si applica l'articolo 76 LENu sono esplicitate in altre disposizioni della legge. Se una parte delle prescrizioni materiali entrasse in vigore anticipatamente, il vecchio e il nuovo diritto materiale risulterebbero in giustapposizione tra loro.

Pertanto, non è né opportuno né necessario che una parte delle prescrizioni formali o materiali della legge venga messa in vigore anticipatamente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.