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03.3547 · Interpellanza · 2003-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per l'ammissione di persone che non possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione tra l'UE e l'AELS vigono presupposti restrittivi. Sono applicabili agevolamenti in particolare nel contesto del ricongiungimento familiare, il cui scopo è di consentire ai coniugi di vivere in unione coniugale in Svizzera. Se tale comunione è dissolta occorre pertanto rivedere il regolamento del soggiorno.

Ad domande 1 e 2

Onde evitare i casi di rigore personale, giusta le istruzioni dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) il permesso di dimora può essere prorogato anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione coniugale. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero (art. 4 LDDS). Il proseguo del soggiorno in Svizzera può rivelarsi necessario qualora il coniuge che risiede in Svizzera deceda o il fallimento del matrimonio ostacoli seriamente il reinserimento familiare e sociale nello Stato d'origine. Ciò vale anche se vi sono figli comuni ben integrati in Svizzera e con i quali il coniuge in questione abbia legami stretti. Occorre inoltre tenere conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell'unione coniugale. Se è stabilito che la persona ammessa sulla scorta del ricongiungimento familiare sia seriamente minacciata nel contesto della coabitazione e che non sia possibile esigere oltre il proseguo dell'unione coniugale, occorre tenere conto in maniera particolare di questa circostanza al momento della decisione. Il ritorno è invece ragionevolmente esigibile se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, la persona in questione non ha rapporti stretti con la Svizzera e la reintegrazione nel Paese d'origine non comporta problemi particolari.

Dopo un soggiorno di cinque anni, i coniugi stranieri di cittadini Svizzeri o di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto per legge all'ottenimento di un permesso di domicilio indipendente e di durata indeterminata.

Ad domande 3 e 4

La decisione circa la proroga del permesso di dimora spetta alle autorità cantonali; singoli casi sottostanno all'approvazione dell'IMES. Secondo le informazioni di questo ufficio, i Cantoni tengono conto delle pertinenti istruzioni dell'IMES. Ciò vale anche per il caso individuale evocato dall'interpellanza. Contrariamente all'opinione dell'autrice dell'interpellanza, il documento dell'IMES ivi citato non costituisce una decisione negativa. Con tale scritto è stata data alla persona interessata la possibilità di prendere posizione in merito alle considerazioni dell'IMES (diritto di essere sentito). Dopo esame di tutte le circostanze, l'IMES è giunto alla convinzione che sono adempiti i presupposti per la proroga del permesso di dimora.

Ad domanda 5

Nel trattare l'iniziativa parlamentare Goll (96.461), il Consiglio nazionale ha respinto, d'intesa con il Consiglio federale, la creazione di un diritto generale di dimora per tutte le donne straniere, indipendentemente dalla loro situazione familiare. Un siffatto diritto garantito per legge avrebbe contribuito considerevolmente ad incoraggiare i matrimoni di compiacenza e indi l'aggiramento delle disposizioni vigenti in materia d'ammissione.

Nel disegno di nuova legge sugli stranieri è tuttavia previsto di mantenere lo statuto dei coniugi e dei figli anche dopo lo scioglimento dell'unione coniugale qualora importanti motivi personali rendano necessario il proseguo del soggiorno in Svizzera (art. 49 D-LStr). Sono pertanto applicabili i principi suesposti. Tale soluzione corrisponde in larga misura alla proposta approvata dal Consiglio nazionale in merito all'iniziativa parlamentare Goll (96.461). Con la concessione di un diritto di soggiorno garantito per legge è inoltre armonizzata la prassi dei singoli Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.