03.3566 · Postulato · 2003-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione OPA sorveglia l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (art. 23 cpv. 3 legge sulle borse, LBVM, RS 954.1). La Commissione OPA è composta di rappresentanti specializzati dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori (art. 23 cpv. 1 LBVM). La legge prevede quindi chiaramente che la Commissione OPA sia composta di membri improntati alla prassi con l'esperienza e le conoscenze necessarie per trattare i difficili casi n modo adeguato, così come si vuole che quest'autorità faccia.
I conflitti di interesse vengono evitati sulla base dell'articolo 18 del regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA, RS 954.195.2); tale disposizione obbliga i membri della Commissione OPA a ricusarsi se è dato un motivo di ricusazione ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
I motivi di ricusazione possono concernere sia il membro della Commissione OPA sia la società per la quale è attivo (art. 18 cpv. 2 R-COPA). L'articolo 10 PA prevede che le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
- se hanno un interesse personale nella causa;
- se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione;
- se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
L'articolo 18 capoverso 3 R-COPA prevede inoltre che se l'esistenza di un motivo di ricusazione è contestata, decide la Commissione delle banche (CFB).
Tra l'altro la Commissione OPA può solo emanare raccomandazioni. La CFB vigila su queste ultime e può intervenire, segnatamente quando le disposizioni procedurali non sono state rispettate (cfr. art. 35 cpv. 3 Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB RS 954.193). Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate in ultima istanza al Tribunale federale (art. 39 LBVM).
La legislazione attualmente in vigore prevede quindi - a livello di Commissione OPA, Commissione delle banche e Tribunale federale - un triplice controllo per evitare i conflitti d'interesse. Questo sistema è corrente nella legislazione svizzera e non rappresenta un caso particolare.
Di conseguenza il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare la legislazione o prendere in considerazione altre misure.
Con riferimento al postulato 95.3539 (Compatibilità tra la funzione di membro della Commissione federale delle banche e di membro di consigli d'amministrazione di banche) è necessario menzionare che nell'ottobre del 2003 è stata indetta la procedura di consultazione riguardante il primo rapporto parziale sulla "Vigilanza integrata sui mercati finanziari" della commissione di esperti Zimmerli. Come avviene già attualmente, anche nel quadro della futura organizzazione per la vigilanza sui mercati finanziari si bada a evitare conflitti d'interesse. Secondo l'avamprogetto di legge, la vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA), nella quale dapprima saranno riuniti la CFB e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), avrà a disposizione un consiglio di vigilanza (accessorio). Quale organo superiore della FINMA, esso sarà responsabile della formulazione della strategia e delle decisioni riguardanti questioni di principio. Il consiglio di vigilanza non prenderà decisioni materiali specifiche, rispettivamente non emanerà decisioni amministrative. Questa competenza sarà della direzione (a tempo pieno), dato che essa deterrà la gestione operativa.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.