Lexipedia

03.3567 · Interpellanza · 2003-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1:

Come sostenuto dal Consiglio federale nel suo parere relativo al Rapporto del 3 luglio 2003 della Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale concernente un articolo costituzionale sui media, un approvvigionamento sufficiente sotto il profilo dei media in tutte le regioni del Paese è d'importanza fondamentale ai fini della formazione dell'opinione pubblica. Secondo l'art. 92 cpv. 2 della Costituzione federale, la Confederazione deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Il mandato riguardante la garanzia del servizio universale è stato concretizzato dal legislatore e dal Consiglio federale nella legge sulle poste e nell'ordinanza sulle poste. Secondo l'autore dell'interpellanza, la libertà d'informazione e dei media implicherebbe automaticamente per i soggetti privati il diritto di poter ricevere/acquistare qualsiasi giornale in tutta la Svizzera il giorno della sua pubblicazione. I citati principi fondamentali prevedono invece in primo luogo il diritto del singolo di difendersi contro le misure dello Stato che limitano le libertà in questione.

Diritti attivi alle prestazioni, quali ad esempio una certa qualità del recapito dei quotidiani, potrebbero essere sottintesi direttamente basandosi sulle citate libertà tutt'al più nel quadro dei mezzi disponibili e dunque solo in presenza di determinate condizioni. Inoltre, le pretese dei singoli dovrebbero essere valutate tenendo debitamente conto dei principi costituzionali che regolano il servizio universale nel settore postale. Questi invece parlano soltanto di servizi di base sufficienti. Come precedentemente evidenziato, spetta al legislatore stabilire cosa debba intendersi per "servizio di base sufficiente". Pertanto, il Consiglio federale è dell'avviso che non esiste, in virtù della Costituzione, il diritto di ricevere in tutto il Paese i quotidiani nel giorno della loro pubblicazione. L'entità dell'obbligo di approvvigionamento imposto alla Posta si evince dall'interpretazione della legislazione vigente nel settore. La legge sulle poste non prescrive tuttavia che i quotidiani vengano recapitati in tutta la Svizzera nel giorno della loro pubblicazione. L'art. 15 della legge sulle poste prevede soltanto che allo scopo di promuovere una stampa diversificata, la Posta debba applicare prezzi preferenziali ai giornali e ai periodici in abbonamento. Al tempo stesso, conformemente all'art. 10 della legge sulle poste, alla Posta spetta la competenza di fissare i particolari della sua offerta di prestazioni. Con l'ordinanza sulle poste, il Consiglio federale impone inoltre alla Posta di recapitare i giornali in abbonamento tutti i giorni feriali. Non prevede invece per la Posta l'obbligo di distribuire imperativamente i giornali in abbonamento su tutto il territorio svizzero il giorno della loro pubblicazione.

Ad domanda 2:

Nella sessione di dicembre 2002, al fine di contenere le uscite, il Parlamento ha approvato la revisione dell'art. 15 della legge sulle poste. In virtù di questa modifica, le indennità della Confederazione per i costi non coperti della Posta dovuti ai prezzi preferenziali applicati al trasporto di giornali e periodici in abbonamento sono limitate al 2007 e dal 2004 saranno ridotte di 20 mio. di franchi per una somma annua pari a 80 mio. I tagli delle sovvenzioni federali dovrannno essere compensati dalla Posta, in caso contrario, essa corre il rischio di perdere il suo equilibrio finanziario, contravvenendo così alle prescrizioni del legislatore riguardanti una gestione finanziariamente autonoma dell'azienda. A partire dal 2004, verranno da un lato aumentate le tariffe per il trasporto dei giornali, dall'altro, la Posta dovrà cercare di ridurre i costi. La riorganizzazione della logistica nel settore della distribuzione dei quotidiani è dettata dunque anche dal programma di contenimento delle spese deciso dal Parlamento.

La riorganizzazione del settore postale avviene d'intesa con gli editori e secondo alcuni principi: la garanzia del rispetto delle prescrizioni riguardanti il servizio universale, ovvero il recapito dei quotidiani in abbonamento in tutti i giorni feriali e il rispetto più ampio possibile delle esigenze degli editori.

La riorganizzazione non è ancora completata; per il momento, la Posta ha elaborato una proposta che viene attualmente discussa in ogni sua singola parte di concerto con gli editori. La Posta sta altresì valutando misure affinché, al di là dell'obbligo giuridico di garantire il servizio universale, non venga ridotta la qualità attuale del recapito.

Ad domanda 3:

Considerate le citate condizioni quadro (contenimento delle spese voluto dal Parlamento, rispetto delle esigenze poste dagli editori in merito alla riorganizzazione, nessuna restrizione sostanziale quanto alla qualità del recapito), il Consiglio federale non intende interferire nella sfera di competenza della Posta, fissata per legge, imponendole obblighi riguardo ai processi aziendali.

Risposta del Consiglio federale.