03.3568 · Interpellanza · 2003-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In generale
L'utilizzo commerciale dei veicoli da trasporto immatricolati all'estero è retto da basi giuridiche doganali nazionali ed internazionali (articolo 15 della legge sulle dogane, RS 631.0, articolo 3 dell'ordinanza concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali, RS 631.251.4, e nonché articoli 8 e 9 dell'allegato C alla convenzione relativa all'ammissione temporanea, RS 0.631.24).
Un'impresa con sede all'estero può effettuare dei trasporti transfrontalieri utilizzando dei veicoli immatricolati all'estero. La riesportazione di tali mezzi avviene una volta conclusa l'operazione di trasporto per la quale erano stati importati. Per principio tali veicoli non possono essere impiegati per effettuare dei trasporti interni. L'unica eccezione consiste in un'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale delle dogane per ragioni economiche, p.es. se un'impresa necessita eccezionalmente e per un breve periodo di un veicolo speciale non disponibile sul mercato svizzero.
Un'impresa con sede in Svizzera può ingaggiare dei veicoli immatricolati all'estero allo scopo di effettuare dei trasporti transfrontalieri al massimo dodici volte per una durata di tre giorni nell'arco di un anno, tramite un'ammissione temporanea. I mezzi devono essere riesportati una volta conclusa l'operazione di trasporto per la quale erano stati importati. Come per le imprese con sede all'estero, i trasporti interni sono vietati.
Risposte alle domande poste.
1. Sì. Nel caso citato dall'interpellante si tratta di diversi trattori a sella immatricolati in Russia che effettuano esclusivamente dei trasporti transfrontalieri. Il Servizio inquirente ha svolto un'inchiesta in merito. L'impresa svizzera coinvolta pretende che i trasporti sono organizzati dall'estero. Se dovesse invece avverarsi che è l'impresa svizzera ad utilizzare i trattori a sella e che le condizioni dell'ammissione temporanea non sono adempite, i veicoli verranno sdoganati ed una procedura penale avviata. L'inchiesta ha sinora permesso di stabilire che i veicoli in questione hanno effettuato unicamente dei trasporti transfrontalieri. Nessun trasporto interno è stato constatato.
2. Sì. Esistono diversi mezzi di controllo. Al momento del passaggio al confine e all'atto di un controllo di polizia all'interno del paese, l'ufficio doganale, rispettivamente la polizia possono constatare sulla base dei documenti di trasporto se tali veicoli sono autorizzati a circolare con delle targhe di controllo estere. Bisogna comunque ammettere che non è sempre facile effettuare tali controlli e che occorre dunque esaminare con regolarità ed in maniera approfondita i movimenti dei veicoli presso l'impresa. Non di rado gli autocarri immatricolati all'estero che sostano regolarmente in Svizzera vengono denunciati dalla popolazione ma anche dai trasportatori alla dogana, la quale svolge un'inchiesta.
3. Legalmente, sono cinque i campi nei quali è possibile che si creino distorsioni concorrenziali: i tributi doganali e l'IVA, la TTPCP, l'imposta cantonale sulla circolazione stradale, le disposizioni relative al diritto di trasporto e le condizioni salariali e di lavoro dei conducenti.
Tributi doganali e IVA
Esse vengono riscosse qualora risulti che l'impresa non ha rispettato le condizioni legali. Ogni decisione sull'obbligo di pagamento può essere oggetto di un ricorso fino al Tribunale federale. È riservato il diritto d'avviare una procedura penale.
TTPCP
La TTPCP viene riscossa secondo le stesse regole sia se i veicoli sono immatricolati in Svizzera sia se lo sono all'estero (articolo 3 della legge concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, RS 641.81). L'autocarro immatricolato in Svizzera è obbligatoriamente equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione dei chilometri, mentre non lo è necessariamente quello munito di targhe di controllo estere. In tal caso la lettura dei chilometri percorsi in Svizzera viene effettuata al momento del passaggio al confine. Il sistema TTPCP permette anche di rilevare il numero di giorni trascorsi in Svizzera dal veicolo estero.
Imposta cantonale sulla circolazione stradale
I mezzi di trasporto immatricolati all'estero sono gravati da tale imposta solo nel loro paese d'origine. Secondo il diritto svizzero vi sono diverse ragioni per esigere la loro immatricolazione in Svizzera, segnatamente se i veicoli effettuano dei trasporti interni oppure se sostano da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi o ancora se il detentore risiede in Svizzera da più di un anno (articolo 115 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, RS 741.51).
Disposizioni relative al diritto di trasporto
Secondo l'accordo del 25 novembre 1997 tra la Svizzera e la Russia relativo ai trasporti internazionali su strada, tali trasporti di merci sono per principio soggetti al regime dell'autorizzazione rilasciata preliminarmente dalle autorità competenti (RS 0.741.619.772).
Parallelamente a tale accordo, la risoluzione (non pubblicata) della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) viene applicata sia dalla Russia sia dalla Svizzera. L'autorizzazione CEMT abilita il titolare ad effettuare un numero illimitato di corse attraverso tutti i paesi membri della CEMT (p.es. trasporto tra la Spagna e la Svizzera per mezzo di un autocarro russo). Per arginare il genere di traffico di autocarri rilevato dall'interpellante, a partire dal 1° gennaio 2004 il titolare di un'autorizzazione CEMT sarà autorizzato ad effettuare dei trasporti negli Stati CEMT solamente per un periodo di al massimo sei settimane. In seguito egli sarà obbligato a ritornare nel suo paese d'immatricolazione.
D'altro canto, a partire dalla seconda metà del 2004, i conducenti provenienti dagli Stati non membri dell'UE che effettuano dei trasporti commerciali internazionali di merci dovranno possedere un attestato dal quale risulti che essi adempiono alle disposizioni del paese d'immatricolazione, segnatamente in materia di questioni concernenti la polizia degli stranieri, l'assicurazione sociale e il diritto del lavoro.
Condizioni salariali e di lavoro dei conducenti
Le autorità cantonali del mercato del lavoro non controllano le condizioni lavorative dei conducenti stranieri che transitano solamente attraverso il nostro paese senza caricare o scaricare della merce e neanche quelle dei conducenti stranieri la cui dimora non dura più di otto giorni nell'arco di novanta giorni, poiché, non essendo tenuti ad annunciare il loro arrivo in Svizzera, essi non sono assoggettati all'ottenimento di un permesso di lavoro (articolo 2 capoverso 6 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS; RS 142.201).
I conducenti stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE o dell'AELE che non rientrano nei casi summenzionati, non ottengono per principio alcuna autorizzazione di lavoro data la priorità per il reclutamento (articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21). Tuttavia, un'autorizzazione di lavoro per un'attività che non supera quattro mesi per anno civile (articolo 13 lettera d OLS) o, eccezionalmente, un'autorizzazione di lavoro di più lunga durata (p.es. in virtù dell'articolo 20 OLS) può essere rilasciata se si tratta di manodopera qualificata e se dei motivi speciali giustificano la deroga (articolo 8 capoverso 3 lettera d OLS). Tali condizioni saranno considerate adempite se il conducente straniero effettua regolarmente dei trasporti tra la Svizzera e la regione di provenienza e se egli possiede le conoscenze linguistiche e geografiche indispensabili al buon svolgimento del trasporto.
Inoltre, quando l'autorità cantonale del mercato del lavoro prende una decisione preliminare concernente il rilascio delle autorizzazioni, essa è tenuta ad esaminare se il conducente straniero è assunto alle stesse condizioni di salario e di lavoro dei conducenti professionali indigeni (articolo 9 OLS).
D'altro canto, l'entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2004 della legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le condizioni minime di lavoro e salariali applicabili ai lavoratori distaccati in Svizzera e le misure d'accompagnamento (legge sui lavoratori distaccati; RS 823.20) fornirà alle autorità cantonali del mercato del lavoro un ulteriore strumento di controllo delle condizioni di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.