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03.3577 · Mozione · 2003-11-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (qui di seguito: la Commissione) non contesta la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), che definisce la portata dei trattati " in base al grado d'importanza del loro contenuto ". Citando l'articolo 47b capoverso 3 lettera d LRC (attuale art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA), la Commissione dichiara che i trattati internazionali di portata limitata devono disciplinare questioni tecnico-amministrative, non devono implicare importanti dispendi finanziari e devono essere politicamente incontestate. Secondo la Commissione, l'Operative Working Arrangement (qui di seguito: OWA) andrebbe oltre, in quanto tratterebbe di " diritti civici, protezione dei dati, sorveglianza d'Internet, assistenza giudiziaria, reciprocità e uguaglianza giuridica " ; " tenuto conto della trasparenza e della pubblicità che devono essere riserbate a una materia di questo genere ", dovrebbe imperativamente essere sottoposto all'approvazione del Parlamento.

2. La competenza del Consiglio federale di concludere l'OWA secondo la procedura semplificata non si fonda sulla disposizione della lettera d, bensì su quella della lettera b dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA. L'OWA serve all'esecuzione di un trattato già approvato dall'Assembla federale, è volto a consolidare, infatti, lo scambio d'informazioni tra le parti conformemente al Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (qui di seguito: TAGSU, RS 0.351.933.6) e a costituire gruppi di lavoro formati da ufficiali inquirenti d'entrambi i Paesi. S'iscrive nel contesto di cui agli articoli 1 e 6 TAGSU, che prescrivono alle parti di accordarsi l'assistenza giudiziaria in caso d'inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione degli Stati contraenti. Facilita lo scambio d'informazioni, documenti e mezzi di prova, nonché la cooperazione tra i membri della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC, RS 360) e dell'articolo 75a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1). Si tratta di un documento di lavoro di tipo operativo atto a disciplinare le modalità di cooperazione in un caso concreto. Di durata indeterminata, avrà fine in ogni caso al termine delle indagini di polizia giudiziaria inerenti agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, a Washington D.C. e in Pensilvania. Un'inchiesta di polizia giudiziaria si conclude con la trasmissione degli atti delle indagini preliminari all'Ufficio dei giudici istruttori federali per l'apertura di un'istruzione preparatoria (art. 108 PP, RS 312.0) oppure mediante sospensione delle indagini (art. 106 cpv. 1 PP). È difficile, oggi, determinare quanto tempo dureranno le varie inchieste condotte dal Ministero pubblico della Confederazione in relazione con i detti attentati.

3. L'OWA non esula dall'ambito definito dal TAGSU, come lo rileva formalmente il suo articolo II lettera a: "Formal legal assistance will be granted in the most efficient way in accordance with the treaty between Switzerland and the United States of America on mutual legal assistance in criminal matter of May 25, 1973.". Inoltre, l'articolo III lettera h prescrive l'osservanza, da parte di tutti i membri della polizia giudiziaria, delle leggi del Paese ospitante, segnatamente, in Svizzera, dell'AIMP, della LUC e della PP.

Il TAGSU non menziona espressamente il principio della reciprocità, né il suo corollario d'uguaglianza giuridica, poiché il principio della reciprocità è un principio generale del diritto delle genti e i trattati di assistenza giudiziaria quali il TAGSU accordano la cooperazione solo nel caso in cui lo Stato richiedente concede la reciprocità. Del resto, il principio è menzionato all'articolo 8 AIMP. Il trattamento dei dati personali per le procedure penali in corso è retto dalla PP (art. 29, 102). I diritti essenziali del cittadino sono protetti. Una persona non può essere costretta a deporre o a produrre atti scritti, incarti o mezzi di prova se le spetta il diritto di rifiutare secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti (art. 10 cpv. 1 TAGSU) ; misure di protezione dell'ambito segreto sono previste (art. 10 cpv. 2 e 15 TAGSU).

L'OWA, quindi, non tratta i diritti civici o altri diritti in modo incompatibile con il diritto applicato in Svizzera. Si limita a ribadire le regole essenziali della procedura d'assistenza giudiziaria e a precisare alcuni particolari.

4. Inoltre, " la trasparenza e la pubblicità " che secondo la Commissione si dovrebbe riservare all'OWA, non impone al Consiglio federale di sottoporre i trattati di portata limitata all'approvazione del Parlamento. La pubblicazione della conclusione dei trattati nel rapporto che il Consiglio federale consegna annualmente all'Assemblea federale giusta l'articolo 48a capoverso 2 LOGA garantisce questa trasparenza.

5. Per lottare in modo tempestivo ed efficace contro la criminalità organizzata e il terrorismo, gli Stati hanno abbassato il livello gerarchico al quale sono prese le decisioni in materia di assistenza giudiziaria. L'accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (CEAG, RS 0.351.945.41), entrato in vigore il 1° luglio 2003, dà la possibilità alle autorità giudiziarie di operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni (art. XXI). Il Secondo protocollo addizionale alla CEAG va nella stessa direzione: mira in particolare l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea d'informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni d'infiltrazione e le squadre investigative comuni (FF 2003 2789). L'OWA soddisfa lo stesso genere di requisiti.

6. Infine, gli accordi di portata limitata che servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale possono essere conclusi dal Consiglio federale giusta l'articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA. L'OWA soddisfa i requisiti, poiché disciplina, nel caso di una procedura d'inchiesta specifica, le modalità dell'assistenza di cui nel TAGSU. Non deve essere sottoposto, quindi, all'approvazione dell'Assemblea federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.