04.1005 · Interrogazione · 2004-03-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT, la Svizzera si è impegnata, tra l'altro, a istituire un contingente doganale di 22'500 t di animali da macello e di carne che viene prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo (si tratta della cosiddetta "carne rossa"). A tale proposito si tratta di un accesso al mercato minimo e garantito, ma non di un obbligo d'importazione. Il contingente doganale contiene quantitativi minimi per certe sottocategorie di carne di animali della specie bovina, ovina ed equina, la cui somma ammonta a 11'700 t, che corrisponde a circa la metà dell'accesso al mercato garantito. Una di tali sottocategorie riguarda la carne di animali della specie ovina, per un quantitativo di almeno 4'500 t. L'accesso al mercato per le 10'800 t rimanenti viene reso possibile mediante liberazioni d'importazione di animali della specie bovina, ovina, equina e caprina. La quota delle singole categorie di carne può essere specificata nella normativa del nostro Paese, rispettando i quantitativi minimi imposti per alcune sottocategorie. Da diversi anni il consumo totale di carne di pecora pronta per l'acquisto, che ammonta approssimativamente a 11'000 t, viene coperto dalle importazioni nella misura del 60 per cento circa. Di regola il quantitativo minimo di carne di animali della specie ovina, di 4'500 t, è pertanto superato per coprire il fabbisogno indigeno. Il superamento di questa sottocategoria (come pure di altre sottocategorie) avviene allo scopo di adempiere gli impegni della Svizzera nell'ambito dell'OMC, nella misura in cui non si oltrepassa il quantitativo complessivo importato di 22'500 t. Nel 2001 (anno della più recente notifica in seno all'OMC) sono state importate 22'500 tonnellate di carne rossa nell'ambito del rispettivo contingente doganale. Di conseguenza la Svizzera ha soddisfatto esattamente il proprio impegno dal profilo del diritto internazionale.
2. Per la Svizzera, come per altri Paesi di dimensioni comparabili, è essenziale che le sue relazioni commerciali esterne siano garantite da norme internazionali. In tal senso la Svizzera è estremamente interessata alla corretta applicazione dei trattati bilaterali e multilaterali. Durante i negoziati dell'OMC sull'agricoltura, attualmente in corso, le trattative si svolgono sulla base dei dazi e dei contingenti doganali a destinazione vincolata e non fondandosi sui dazi applicati o sulle percentuali di esaurimento dei contingenti doganali. Come risulta al punto 1, nel caso in questione la Svizzera ha adempiuto correttamente i suoi obblighi e non è andata oltre i limiti previsti. La posizione della Svizzera e la sua credibilità nei negoziati dell'OMC sono rafforzate dalla corretta applicazione degli obblighi di diritto internazionale.
3. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce il quantitativo e il periodo d'importazione della carne di animali della specie bovina, ovina, caprina, equina e suina sempre dopo aver consultato le cerchie interessate, rappresentate dalla Proviande, e tenendo conto della situazione del mercato. Tutte le richieste della Proviande vengono esaminate allo stesso modo dall'UFAG. Finora i rappresentanti dei produttori nella Proviande hanno sostenuto tutte le richieste favorevoli all'importazione di carne di animali della specie ovina che superavano il quantitativo minimo di 4'500 t previsto dall'OMC.
4. Come risulta dalle considerazioni fatte in precedenza, per quanto concerne il rispetto degli obblighi di diritto internazionale non si tratta di voler essere il primo della classe, ma di raggiungere un elevato grado di credibilità presso le parti contraenti, anche in vista dei negoziati in corso e delle trattative future. Il Consiglio federale ha stabilito il periodo d'importazione per la carne di animali della specie ovina nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). A partire dal 1° gennaio 2005, tale periodo sarà di un trimestre. Ciò corrisponde anche alla prassi in vigore dal 2001. Il Consiglio federale non è disposto a modificare la sua decisione, presa soltanto pochi mesi fa. Esso continua a sforzarsi di rispettare interamente tutti gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati di commercio di diritto internazionale, tra cui rientra anche l'obbligo di accesso al mercato per 22'500 t di "carne rossa".
Risposta del Consiglio federale.