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04.1062 · Interrogazione · 2004-06-01

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Gli impianti che l'autrice dell'interrogazione definisce "bunker" sono impianti di condotta del Governo federale o dei Governi cantonali. Tali impianti devono consentire il miglior proseguimento possibile delle attività governative in situazioni particolari e straordinarie. Poiché di regola tali situazioni sono gestite con l'appoggio dell'esercito, la gestione della situazione viene effettuata in stretta collaborazione con quest'ultimo e, conformemente allo scopo perseguito, a partire da un impianto di condotta comune, cioè a partire da cosiddetti "impianti di protezione combinati" in cui gli stati maggiori di condotta del Governo federale o dei Cantoni lavorano fianco a fianco con gli stati maggiori militari competenti (stato maggiore della regione territoriale/stato maggiore di collegamento territoriale cantonale).

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. In base alla situazione di minaccia dell'epoca nonché al postulato Albrecht del 16 giugno 1970, il 26 marzo 1975 il Consiglio federale ha invitato i Cantoni, per mezzo di una lettera confidenziale intitolata "Direttive del Consiglio federale concernenti gli impianti di protezione combinati per i governi cantonali e gli stati maggiori territoriali" ("Richtlinien des Bundesrates betreffend kombinierte Schutzbauten für Kantonsregierungen und Territorialstäbe"), a provvedere alla costruzione di pertinenti impianti di protezione. Durante il ventennio successivo la maggior parte dei Cantoni ha dato seguito alla richiesta della Confederazione. Attualmente soltanto sei Cantoni non dispongono di impianti combinati; gli altri dispongono oppure condividono un simile impianto. Gli impianti furono realizzati in qualità di committenti dai Cantoni, che ne sono pure i proprietari; la Confederazione ha assunto circa la metà dei costi di costruzione.

Questi impianti sono stati sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari. Indicazioni dettagliate, in particolare sulle ubicazioni, sono pertanto classificate e non possono essere pubblicate.

2. I costi d'impianto complessivi per l'impianto di condotta del Consiglio federale ammontano a circa 259 milioni di franchi; quelli per i 18 impianti di protezione combinati ammontano in totale a circa 80 milioni di franchi.

3. Le spese correnti di manutenzione per il posto di comando del Consiglio federale ammontano in media a 350 000 franchi.

Le spese per la manutenzione e l'esercizio risultanti per la Confederazione e i Cantoni dai 18 impianti di protezione combinati dei Cantoni ammontano complessivamente a 400 000 fino a 650 000 franchi annui.

4. Per ogni impianto esiste un contratto tra la Confederazione svizzera e il Cantone interessato. In tale contratto viene disciplinata la ripartizione dei costi per entrambe le parti sia per la costruzione che per l'esercizio e la manutenzione. I costi sono stati e continuano a essere suddivisi in misura del 50 per cento circa per ognuna delle parti contraenti.

L'articolo 71 della nuova legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile disciplina i principi del finanziamento dell'infrastruttura di protezione. L'articolo 32 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile prevede che gli impianti di protezione combinati sottostanno alle stesse disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione della protezione civile. Ciò significa che anche in futuro la Confederazione parteciperà ai costi.

5. Una messa fuori esercizio non è prevista. In situazioni particolari e straordinarie questi impianti di protezione possono rappresentare importanti strumenti di condotta per la salvaguardia della capacità di governare. Essi sono equipaggiati con sistemi di comunicazione in grado di assicurare in ogni momento il contatto, da un lato, tra la Confederazione e i Cantoni, dall'altro, tra le autorità e la popolazione.

Questi impianti offrono protezione e sicurezza non soltanto in caso di eventi bellici, ma anche in caso di minacce esistenziali o attentati terroristici. Essi offrono, tra l'altro, una buona protezione contro la contaminazione radioattiva, protezione identica a quella offerta dai rifugi per la popolazione e dagli impianti di protezione nelle regioni e nei Comuni. Attentati perpetrati con gas tossici come a Tokyo, attentati a base di antrace come negli Stati Uniti, incidenti chimici come a Bhophal, Seveso, Schweizerhalle ecc. sono pure degli eventi nei quali, a seconda della situazione e delle conseguenze, può essere necessario ricorrere ai summenzionati impianti. Anche in caso di terremoto quest'ultimi possono servire da ubicazioni per il coordinamento delle forze d'intervento e per la salvaguardia della condotta.

Conformemente al pertinente Concetto direttivo, la protezione della popolazione è soprattutto orientata alle situazioni di catastrofe e di emergenza. Oggi come in passato l'obiettivo è garantire che i dirigenti civili e militari possano gestire congiuntamente eventi catastrofici o d'emergenza di vasta portata. In considerazione del costante aumento delle necessità di cooperazione tra militari e civili, gli impianti di protezione combinati assumeranno in futuro un ruolo addirittura più importante che in passato.

6. La popolazione non sarà informata sulle ubicazioni degli impianti. Tutte le informazioni riguardo alle ubicazioni, agli scopi d'utilizzo e ad altri dettagli sono considerate confidenziali. Esse devono pure rimanere tali, non fosse altro che per assicurare che in situazioni particolari e straordinarie i Governi e i rispettivi stati maggiori di condotta possano adempiere ai loro compiti possibilmente senza intralci. Una divulgazione delle informazioni concernenti le ubicazioni comporterebbe una riduzione del grado di protezione, ciò che renderebbe necessarie costose misure di protezione supplementari.

Effettivamente la Divisione della protezione delle informazioni e delle opere (DPIO) in seno allo Stato maggiore del capo dell'esercito ha inoltrato delle denunce penali all'uditore in capo dell'esercito in seguito a violazioni delle prescrizioni in vigore avvenute, tra l'altro, nei Cantoni di Argovia e Berna. In un caso, il capo dell'esercito ha pronunciato una riprensione disciplinare nei confronti di un'esponente politica cantonale che aveva illecitamente divulgato l'ubicazione di un impianto; in un altro caso, il Tribunale militare 4 ha punito un giornalista con una multa disciplinare di fr. 400.- . In virtù all'articolo 108 della procedura penale militare (l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria non sono pubbliche) non saranno fornite informazioni su ulteriori inchieste.

Risposta del Consiglio federale.