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04.1071 · Interrogazione · 2004-06-07

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le libertà di opinione e di associazione garantite dalla Costituzione federale (art. 16 e 23 Cost.) spettano anche ai membri del Consiglio federale. Non vi sono pertanto norme che impediscano a un membro del Consiglio federale di appartenere a un'associazione. È comunque vero che i consiglieri federali non esercitano funzioni particolari in seno alle associazioni.

2. Diversi dipartimenti sono competenti per gli Accordi bilaterali, segnatamente il DFAE, il DFE, il DFF e il DFGP. La collaborazione tra questi dipartimenti, già ben collaudata durante le negoziazioni, continuerà anche nel corso dei dibattiti parlamentari e delle discussioni pubbliche. I capidipartimento competenti si ripartiranno il compito a seconda delle loro disponibilità. Il consigliere federale Blocher difenderà la posizione del Consiglio federale.

3. Come rilevato al numero 1, i membri del Consiglio federale possono far parte di associazioni anche se le attività o la politica di queste ultime non seguono l'orientamento della politica praticata dal Consiglio federale. Ciò vale del resto anche per i partiti politici a cui appartengono i consiglieri federali. È tuttavia importante che i membri del Consiglio federale conservino la loro indipendenza e appoggino e difendano lealmente le decisioni del Collegio.

Risposta del Consiglio federale.