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04.1075 · Interrogazione · 2004-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'articolo 69 della Costituzione federale (Cost.) la promozione culturale della Confederazione ha ottenuto una base costituzionale. L'articolo 69 capoverso 1 Cost. conferma la sovranità cantonale in materia di cultura. La Confederazione possiede tuttavia una competenza generale per promuovere la cultura. Questa competenza parallela ha carattere facoltativo ed è circoscritta dal criterio dell'interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.). Da sempre la Confederazione ha operato in tal senso nell'ambito della promozione culturale tenendo conto della sovranità cantonale (sussidiarietà). Con la revisione della Costituzione federale alla Confederazione è stata affidata inoltre una nuova competenza parallela concernente la promozione della formazione nelle discipline artistiche e in quelle musicali (art. 69 cpv. 2, seconda parte del periodo Cost.).

La situazione finanziaria estremamente tesa obbliga la Confederazione a ricorrere a radicali modifiche del sistema e a rinunciare sistematicamente a determinati compiti, come annunciato dal Consiglio federale nell'obiettivo 3 del suo programma di legislatura. Una verifica dell'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito della promozione culturale è pertanto inevitabile. Lo scopo consiste nel concentrare i mezzi finanziari sui progetti prioritari nel quadro delle risorse disponibili.

Nel giugno 2001, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno istituito un gruppo di esperti presieduto dall'Ufficio federale della cultura (UFC), composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle Città, di Pro Helvetia nonché delle organizzazioni e istituzioni culturali, incaricato di mettere a punto le possibili basi in vista di un'attuazione dell'articolo costituzionale 69. Nel dicembre 2003 il gruppo di esperti ha presentato ai committenti (DFI e CDPE) il disegno della legge sulla promozione della cultura (LPC). In seguito, il capo del DFI ha incaricato l'UFC di elaborare proposte per la LPC e per la revisione della legge su Pro Helvetia (LPH).

I preparativi del gruppo di esperti si sono svolti in un momento in cui si poteva ancora sperare in un rapido risanamento delle finanze federali. Ora però i programmi di sgravio della Confederazione esigono un esame approfondito. Considerato che l'articolo 69 capoverso 1 Cost. conferma anzitutto la competenza dei Cantoni nell'ambito della cultura, se s'intende stabilire ciò che può e deve fare la Confederazione nell'ambito della promozione culturale e in particolare dell'istruzione, occorre tenere conto anche del principio di sussidiarietà. Nell'attuare l'articolo 69 capoversi 2 e 3 Cost. si tratta quindi di creare un sistema che circoscriva la posizione sussidiaria della Confederazione e contemporaneamente metta in risalto efficacemente il potenziale della promozione culturale federale autonoma nel quadro delle possibilità finanziarie.

Al momento di verificare il principio della collaborazione previsto dal gruppo di esperti, l'UFC è incaricato di sottoporre ad un attento esame il ruolo degli operatori culturali in Svizzera nel quadro dei preparativi della consultazione e di simularlo in base a vari modelli, tenendo conto anche degli aspetti finanziari ad essi legati. In questi lavori occorre coinvolgere in modo opportuno i Cantoni, le Città e gli altri operatori culturali. In seguito il Consiglio federale metterà in consultazione le basi giuridiche elaborate, allo scopo di consentire un dibattito approfondito sulla politica della promozione culturale. La consultazione è prevista per il 2005, anche se la data precisa non è ancora stata fissata.

Risposta del Consiglio federale.