04.1094 · Interrogazione · 2004-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La futura direttiva dell'UE in materia di protezione dei brevetti delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici costituisce diritto comunitario secondario che impegna unicamente gli Stati membri della Comunità europea. Gli Accordi bilaterali conclusi finora non obbligano la Svizzera ad attuare tale direttiva nel proprio diritto nazionale.
2. In materia di revisione della legislazione svizzera la conformità con il diritto comunitario è un obiettivo prioritario che tuttavia non implica l'obbligo di riprendere senza riserve il diritto dell'UE. Il Consiglio federale è del parere che allo stato attuale del processo legislativo all'interno della Comunità europea sia troppo presto per esprimersi sulla necessità e, se del caso, sull'estensione di una ripresa di siffatto testo nel diritto svizzero. Il Consigli federale attira tuttavia l'attenzione sul fatto che, in ragione della partecipazione della Svizzera all'Organizzazione europea dei brevetti, sarà verosimilmente improbabile che il nostro Paese a lungo termine possa scegliere di percorrere una via solitaria.
3. Sarà possibile valutare gli effetti economici della futura direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratori elettronici soltanto dopo l'adozione del testo definitivo. Lo scopo dichiarato del legislatore europeo è di definire in modo restrittivo la cerchia delle invenzioni brevettabili. L'obiettivo non è dunque quello di liberalizzare l'attuale pratica in materia di rilascio. Non è segnatamente previsto di seguire l'evoluzione in atto negli Stati Uniti autorizzando la brevettazione di software e metodi per attività commerciali (business methods). Si vuole pure impedire il rilascio di brevetti triviali. Se la versione definitiva della direttiva dovesse corrispondere a questi obiettivi e se quest'ultimi venissero attuati a livello amministrativo, non vi saranno presumibilmente conseguenze negative per l'economia. Al contrario, il chiarimento della situazione giuridica che ne risulterà contribuirà a dissipare l'incertezza attuale e a istituire una base chiara per la pratica di rilascio dell'Ufficio europeo dei brevetti. Tale pronostico andrà tuttavia verificato empiricamente - in vista della decisione di adeguare o meno il diritto svizzero alla direttiva -- in base alla direttiva approvata nella sua versione definitiva e tenendo conto della situazione specifica dei settori interessati nel nostro Paese
4. Se alla lettura del testo definitivo della direttiva vi fosse effettivamente da temere che l'attuazione della direttiva possa comportare implicazioni commerciali negative, occorrerebbe tenerne conto al momento della trasposizione di quest'ultima scostandosene se ciò si rivelasse necessario. Tali divergenze dovrebbero ovviamente rimanere all'interno di determinati limiti giuridici dettati dagli impegni internazionali della Svizzera.
5. Si veda la risposta al quesito 3.
Risposta del Consiglio federale.