04.1104 · Interrogazione urgente · 2004-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel novembre del 1999, il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) hanno istituito l'organizzazione del progetto USIS (esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera). Uno dei compiti del progetto USIS concerneva il problema del futuro assetto del sistema di sicurezza della Svizzera nel caso di un'adesione ai trattati di Schengen e Dublino.
Sulla base delle decisioni della CCDGP del 20 febbraio 2004 e del Consiglio federale del 24 marzo 2004, si dovevano approfondire le varianti "combinata" e "Cantoni" descritte nel rapporto USIS IV del 30 novembre 2003, in relazione al problema fondamentale rappresentato dalle frontiere nel caso di un'adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Il DFGP è stato incaricato di esporre le proposte per l'attuazione delle suddette varianti e le loro conseguenze sul piano giuridico, organizzativo, finanziario e del personale nonché dal punto di vista operativo. Il rapporto dettagliato in materia è stato presentato il 15 giugno 2004 al Capo del DFGP e al presidente della CCDGP. Confederazione e Cantoni concordano sul fatto che non si debba cambiare nulla in merito alla consolidata suddivisione dei compiti tra il Corpo delle guardie di confine e le forze di polizia cantonali, anche in seguito a un'adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Il Corpo delle guardie di confine assumerà in futuro, nell'esercizio dei propri compiti originari di vigilanza in base alla legge federale sulle dogane e ad altre leggi federali, anche alcuni compiti di polizia, ad esso delegati per contratto dal Cantone in cui ha sede. Tale attività sul piano operativo avviene in stretta cooperazione con la polizia cantonale competente. Le particolarità sono esposte nel messaggio relativo all'approvazione degli Accordi bilaterali II, che è stato appena trasmesso alle commissioni parlamentari competenti.
1. Rispetto al rapporto USIS IV del 30 novembre 2003, l'approfondimento non ha prodotto fondamentalmente nessun elemento nuovo e conferma i precedenti risultati. Nella variante combinata i Cantoni possono affidare, come oggi, al Corpo delle guardie di confine determinati incarichi nel quadro delle misure sostitutive nazionali per mezzo di accordi negoziati tra le parti. Con la partecipazione ai trattati di Schengen e Dublino, la variante combinata rende possibile un sistema di sicurezza esente da spese aggiuntive, che si adatta in modo flessibile al sistema di sicurezza esistente, tenendo conto della sovranità cantonale in materia di polizia e rendendo superflui degli adattamenti legislativi.
Nella variante Cantoni la polizia esegue tutti i compiti che sono rilevanti dal punto di vista della sicurezza alle frontiere e all'interno del territorio, occupandosi sia dei compiti di polizia attuali che di quelli che vengono ad aggiungersi in questo settore in virtù dei trattati di Schengen e Dublino (misure sostitutive nazionali, cooperazione rafforzata in materia di polizia, controlli alle frontiere esterne e negli aeroporti internazionali nonché temporanea reintroduzione dei controlli delle persone alle frontiere). Il Corpo delle guardie di confine rinuncerebbe ai mandati in materia di sicurezza, che può oggi assicurare nel quadro di un sistema comprendente i compiti doganali sul territorio nazionale e quelli in materia di diritto della circolazione, diritto d'asilo e diritto degli stranieri. Nella variante Cantoni non si possono valutare in modo preciso le conseguenze. Si constata che la realizzazione della presente variante porterebbe a perdite di sinergie e avrebbe come conseguenza un fabbisogno supplementare di personale e di infrastrutture.
2./3. Il rapporto dettagliato è stato presentato il 15 giugno 2004 ai responsabili del progetto (il consigliere federale Blocher e il consigliere di Stato Schild) ed è nel frattempo a disposizione di tutti i membri della CCDGP e del Consiglio federale.
Fra luglio e agosto del 2004, la CCDGP ha elaborato per conto della Conferenza dei governi cantonali (CdC) il proprio parere sugli Accordi di Schengen e Dublino, nel quadro della procedura di consultazione per gli Accordi bilaterali II, da inserire nella presa di posizione ufficiale della CdC all'indirizzo del Consiglio federale. La CCDGP ha basato il parere del 16 agosto 2004 sul rapporto USIS IV del 30 novembre 2003 e sul rapporto dettagliato del 15 giugno 2004. Essa ritiene che con i trattati di Schengen e Dublino le denominazioni "combinata" e "Cantoni", con cui vengono definite le due varianti relative al proprio modello di un sistema di sicurezza, risulterebbero superate; la struttura operativa del sistema di sicurezza è conforme alla variante combinata e il sistema delle basi legali alla variante Cantoni.
Da allora si sono tenute alcune discussioni tra la Direzione generale delle dogane, la CCDGP e l'Ufficio federale di polizia (fedpol) per analizzare il parere della CCDGP del 16 agosto 2004. Nella lettera del 6 ottobre 2004 al capo del DFGP, la CCDGP stabilisce cosa intende con il concetto di "conduzione del Corpo delle guardie di confine da parte del rispettivo Cantone di frontiera". La CCDGP, le dogane e fedpol sono d'accordo "che, con questa formulazione, si deve intendere una conduzione di livello superiore e che si deve definirne l'applicazione, se necessario, in un accordo tra il Corpo delle guardie di confine ed ogni Cantone di frontiera". La definizione dovrebbe comprendere in particolare la determinazione del territorio, in cui il Corpo delle guardie di confine potrebbe svolgere compiti in materia di polizia, nonché l'estensione di questi compiti e i principi della conduzione da parte del Cantone competente in materia, ovvero il ritmo e le modalità di conduzione (p. es. accordi e rapporti). Questi concetti [......] tengono conto del principio di sovranità cantonale in materia di polizia e sono del resto conformi all'odierna prassi già consolidata."
Il Consiglio federale è quindi in grado di decidere durante il mese di ottobre del 2004 la procedura da seguire sulla base del rapporto dettagliato del 15 giugno 2004 e di informare la CCDGP della sua decisione, in occasione della sua assemblea dell'11-12 novembre 2004.
Affinché le competenti commissioni parlamentari possano disporre, per i dibattiti relativi agli Accordi di Schengen e Dublino, di informazioni complete sul pertinente sistema di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale è disposto, prima di informare ufficialmente la CCDGP in merito alle proprie decisioni, a mettere a disposizione delle commissioni il rapporto USIS IV del 30 novembre 2003, il rapporto dettagliato del 15 giugno 2004 e il parere della CCDGP con la sua analisi. Si rinvia inoltre al messaggio relativo all'approvazione degli Accordi bilaterali II, in particolare al capitolo 264.36 (misure sostitutive nazionali in materia di polizia per migliorare la sicurezza interna) e al capitolo 268.32 (misure sostitutive nazionali).
Risposta del Consiglio federale.