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04.1126 · Interrogazione · 2004-10-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto va detto che dal profilo della salute un controllo medico ripetuto è più che giustificato. La decisione sull'opportunità di rilasciare una ricetta ripetibile o meno spetta in ultima analisi al medico curante che, a seconda del caso, rilascerà una ricetta di lunga durata oppure una ricetta con indicazioni di ripetibilità più specifiche. Conformemente al diritto cantonale, le farmacie devono attenersi alle indicazioni riportate sulla ricetta medica. Dal 30 gennaio 2001, le farmacie affiliate alla Società svizzera dei farmacisti (SSF) soggiacciono a norme particolari per la dispensazione ripetuta di medicinali. L'articolo 1 capoverso 2 lettera c dell'allegato 5 della Convenzione tariffaria stipulata tra la SSF e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS; nuovo: Santésuisse) stabilisce che il medico curante può prescrivere una ricetta ripetibile con una durata massima di un anno. Senza indicazioni precise da parte sua, la validità della ricetta è di 6 mesi. Le farmacie non affiliate alla SSF devono invece applicare la citata Convenzione tariffaria e i relativi allegati solo se vi hanno aderito. Diversamente fanno fede le indicazioni del medico che ha rilasciato la ricetta.

Ad 1. Visto quanto precede, non si può affermare che le ricette ripetibili abbiano generalmente una validità di 6 mesi. Occorre distinguere le farmacie vincolate alla Convenzione tariffaria dalle altre. Per le prime la durata massima di una ricetta ripetibile è di un anno, mentre per le seconde può anche superare l'anno, a dipendenza di quanto indicato dal medico.

Ad 2. L'obiettivo perseguito con la disposizione della Convenzione tariffaria sulla dispensazione ripetuta è quello di ottimizzare i costi del trattamento, tenendo conto delle conoscenze mediche e farmaceutiche. Tale disposizione lascia un certo margine di manovra a chi prescrive le ricette. Il Consiglio federale ritiene adeguata la durata di validità di un anno nel caso di malattie che giustificano una prescrizione prolungata. Di solito, una visita annua è comunque consigliata per ragioni mediche. Molto spesso il medico curante non precisa la validità di una ricetta ripetibile e, in questi casi, un periodo di 6 mesi sembra ragionevole, non solo da un punto di vista medico ma anche economico, per evitare che i farmacisti prolunghino la terapia oltre il necessario.

Ad 3. Questa norma giova in primo luogo ai pazienti, in quanto li tutela da terapie eccessive, ma porta vantaggi anche agli assicuratori, poiché consente di ottimizzare i costi del trattamento.

Ad 4. Spetta comunque ai medici scegliere il genere di prescrizione più opportuno per ogni malattia. Il Consiglio federale reputa tale disciplinamento appropriato sia da un punto di vista medico che economico, per cui non ritiene necessario intervenire a tal riguardo.

Risposta del Consiglio federale.