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04.1164 · Interrogazione · 2004-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazione preliminare:

Il 21 ottobre 2002 la Commissione della concorrenza (Comco) ha pubblicato, in vista della liberalizzazione del mercato automobilistico, la comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli. Tale comunicazione è stata completata da un opuscolo esplicativo della Comco. In seguito all'adozione della Comunicazione, la segreteria della Commissione della concorrenza (segreteria) ha avviato una campagna d'informazione allo scopo di informare ampiamente il settore e gli altri ambienti interessati sulle novità derivanti dalla comunicazione. Uno dei fondamenti di quest'attività d'informazione sono le presentazioni orali che si tengono durante manifestazioni organizzate da associazioni e imprese del settore automobilistico. Inoltre, la segreteria, nell'ambito della sua attività generale di consulenza alle imprese secondo l'articolo 23 capoverso 2 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251), ha consigliato associazioni e imprese su questioni relative alla citata comunicazione. Le domande più semplici hanno trovato risposta direttamente, al di fuori del quadro burocratico e senza comportare costi. In seguito all'adozione della comunicazione, la segreteria, nell'ambito di questa campagna d'informazione, ha tenuto 21 conferenze, ha fornito più di 350 informazioni scritte e orali e ha eseguito 29 mandati di consulenza.

Risposte alle domande di cui sopra:

1. Il Consiglio federale è ben lieto se, nell'ambito di apposite campagne, la Comco e la sua segreteria informano gli operatori di mercato sui regolamenti in vigore o sulle novità nel settore. Ovviamente, ciò deve avvenire in una forma neutrale e non discriminatoria. Nel caso in questione, la segreteria, attraverso una vasta campagna d'informazione, ha voluto raggiungere il maggior numero possibile di operatori di mercato. Considerato che ogni operatore del settore automobilistico aveva la possibilità di richiedere i servizi della segreteria, i principi dell'informazione neutrale e non discriminatoria sono stati rispettati.

2. La segreteria, nella sua prima lettera del 24 giugno 2004, ha già fatto notare espressamente ad auto-svizzera che essa può invitare la segreteria a una seduta informativa o chiederle una consulenza. Nella stessa lettera, la segreteria ha inoltre attirato l'attenzione sul fatto che i suoi servizi, secondo la prassi in uso, sono disponibili in modo non discriminatorio per l'intero settore. La segreteria ha peraltro partecipato a cinque manifestazioni dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) alla quale sono affiliati anche membri di auto-svizzera. Alcuni di questi hanno quindi ricevuto direttamente un'informazione di prima mano. Successivamente, auto-svizzera non ha tuttavia indirizzato alcuna richiesta di consulenza, né ha invitato la segreteria a partecipare a una seduta informativa. Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'articolo 23 capoverso 2 LCart.

3.-5. La partecipazione della segreteria ad "azioni promozionali" organizzate da operatori di mercato non può essere considerata come un trattamento preferenziale di questi ultimi poiché in tali occasioni la segreteria si è espressa unicamente sulla questione della liberalizzazione del mercato automobilistico, rispettivamente delle modifiche introdotte dalla Comunicazione. Il Consiglio federale è dell'avviso che l'attività di informazione e di consulenza della segreteria non nuoccia al commercio automobilistico tradizionale. È anzi auspicabile che il maggior numero possibile di imprese direttamente interessate dalle nuove norme del diritto della concorrenza siano quanto più rapidamente, completamente e direttamente informate sui loro diritti e doveri nonché sulle nuove possibilità di cui possono fruire. Al Consiglio federale non risulta del resto che la segreteria abbia in qualche modo favorito alcune imprese; non ritiene pertanto che vi sia motivo di intervenire.

6. Delta Car Trade SA è un'impresa con sede a Saint-Légier (VD). Questa impresa commercia autoveicoli importati parallelamente dallo SEE, acquistandoli presso commercianti autorizzati nello SEE per conto di garagisti che ricevono ordinazioni dai consumatori finali. Delta Car Trade SA è stata fin dall'inizio chiaramente informata dalla segreteria, sia in forma orale sia scritta, che non avrebbe potuto acquistare i suoi autoveicoli nelle reti ufficiali di distribuzione dei costruttori se non quale intermediario attivo per conto di terzi. Il rimprovero, mosso alla segreteria, di favorire con le sue conferenze l'attività di vendita di Delta Car Trade SA e di incoraggiare i commercianti a lavorare sul mercato grigio è quindi privo di ogni fondamento.

Risposta del Consiglio federale.