04.3006 · Interpellanza urgente · 2004-03-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Il Consiglio federale è venuto a conoscenza dei cambiamenti intervenuti nella prassi giuridica dell'UE indirettamente consultando il sito Internet dell'Amministrazione delle dogane germanica nella prima metà del mese di febbraio 2004. I partner di libero scambio dell'UE non ne sono stati informati ufficialmente.
Ad 2
Le merci comunitarie riesportate nell'Unione europea dai partner di libero scambio senza avere subito trasformazioni sarebbero in futuro soggette ai dazi doganali applicabili ai Paesi terzi e non beneficerebbero più della franchigia doganale, finora concessa in virtù dell'Accordo di libero scambio. L'unica eccezione riguarda le merci UE che, nel quadro dell'Accordo SEE, possono essere reimportate nell'UE in franchigia doganale.
Ad 3
Viste le reazioni del mondo economico, il Consiglio federale ritiene che siano in gioco milioni di franchi e che diverse migliaia di impieghi siano in pericolo. Trattandosi di una moltitudine di imprese, colpite inoltre in misura diversa le une dalle altre, non è possibile stabilire un ordine di grandezza. Ad essere colpite sarebbero soprattutto le piccole e medie imprese, ma questa misura si ripercuoterebbe altresì sulle multinazionali.
Ad 4
L'ammissibilità della misura dell'UE è innanzitutto una questione di interpretazione dell'Accordo di libero scambio. Parallelamente, la prevista tassazione delle riesportazioni dalla Svizzera è esaminata nell'ottica della sua compatibilità con le norme dell'OMC. Anche in questo caso, però, il Consiglio federale segue la prassi applicata da vari anni cercando di risolvere i problemi con i suoi partner commerciali dapprima a livello bilaterale. Ricorrerebbe agli strumenti multilaterali soltanto nel caso in cui tale approccio non sortisse gli effetti sperati.
Gli strumenti di diritto internazionale prevedono in primo luogo sanzioni intese a prevenire le controversie. Nel quadro dei negoziati dell'OMC avviati a Doha, la Svizzera cerca, unitamente a vari membri dell'OMC di piccole o medie dimensioni, forme di sanzioni alternative al ritiro delle concessioni commerciali già accordate.
Ad 5
Il Consiglio federale ritiene che la modifica della prassi giuridica dell'UE e il modo in cui è venuto a conoscenza della misura prevista siano inaccettabili. Nell'ambito delle discussioni già avviate con i rappresentanti dell'UE si opera affinché il libero scambio delle merci continui, come avviene da decenni, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo di libero scambio. In tale contesto, gli interessi dell'economia svizzera sono difesi passando all'offensiva. L'UE si mostra disposta a negoziare, per cui per ora il ricorso a misure di ritorsione non è opportuno. L'UE ha sottolineato che non vi è alcuna relazione tra la misura prevista e i negoziati bilaterali in corso. Il Consiglio federale si aspetta che gli obblighi di diritto internazionale esistenti siano osservati in modo incondizionato. Non è disposto a subordinare una pretesa giuridica all'andamento delle trattative su altri dossier. Il Consiglio federale ritiene che una modifica della prassi come quella prevista dall'UE sia suscettibile di intaccare seriamente l'atmosfera dei negoziati in corso.
Ad 6
La valutazione su base regolare delle relazioni tra la Svizzera e l'UE è un elemento fondamentale della politica europea del Consiglio federale. La misura prevista concernente la riesportazione di merci UE si applicherebbe in linea di principio a tutti i partner di libero scambio dell'UE, ad eccezione dei Paesi SEE. In tal senso non si tratterebbe quindi di una misura dell'UE diretta esclusivamente contro la Svizzera. Considerato l'impatto economico della misura prevista dall'UE, il Consiglio federale è deciso a trovare rapidamente, in collaborazione con i partner UE, una soluzione che garantisca l'attuale regime giuridico della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.