04.3019 · Interpellanza urgente · 2004-03-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Da molti anni esistono commissioni comuni specializzate nelle questioni doganali, in cui siedono rappresentanti del nostro Paese e dell'UE. Malgrado ciò, l'Amministrazione federale non è stata né informata né consultata in merito ai cambiamenti previsti. Stando alle informazioni di cui dispone il Consiglio federale, ciò è imputabile al fatto che i servizi competenti della Commissione UE hanno adottato la loro decisione basandosi esclusivamente sulla legislazione doganale interna. Secondo quanto da loro stessi affermato, essi non hanno pertanto ritenuto necessario informare i partner di libero scambio. Ne consegue che gli obblighi legali derivanti dall'accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 non sono stati rispettati. Il Consiglio federale non accetta questo comportamento dell'UE ed ha chiesto alla Commissione di ritornare sulla propria decisione.
Ad 2
Viste le reazioni del mondo economico, il Consiglio federale ritiene che siano in gioco milioni di franchi e che diverse migliaia di impieghi siano in pericolo. Trattandosi di una moltitudine di imprese, colpite inoltre in misura diversa le une dalle altre, non è possibile stabilire un ordine di grandezza. Piccole e medie imprese sono colpite tanto quanto le multinazionali.
Ad 3
L'inatteso annuncio del provvedimento UE ha effettivamente creato grande incertezza giuridica. Il Consiglio federale si adopera affinché si giunga rapidamente ad una soluzione che non comprometta gli intensi scambi commerciali tra la Svizzera e l'UE.
Ad 4
Tutti i partner di libero scambio dell'UE sarebbero colpiti dalla reintroduzione di dazi doganali sulle merci UE riesportate senza avere subito trasformazioni. L'unica eccezione riguarderebbe le merci UE che, nel quadro dell'accordo SEE, potrebbero essere reimportate nell'UE in franchigia doganale. La Svizzera preme affinché in materia di libero scambio con l'UE si mantenga la prassi giuridica seguita finora. Essa è in contatto con gli altri partner di libero scambio.
Ad 5
Secondo le indicazioni dell'UE in possesso del Consiglio federale non vi è alcuna relazione fra la misura prevista, e per il momento sospesa, e le trattative in corso per i bilaterali II. Il Consiglio federale si aspetta che gli obblighi di diritto internazionale esistenti siano osservati in modo incondizionato. Non è disposto a subordinare una pretesa giuridica all'andamento delle trattative su altri dossier. Il Consiglio federale ritiene che una modifica della prassi come quella prevista dall'UE sia suscettibile di intaccare seriamente l'atmosfera dei negoziati in corso.
Ad 6
Il Consiglio federale ritiene che sarà possibile trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Esso esamina se la prevista tassazione delle riesportazioni dalla Svizzera sia conforme alle regole dell'OMC.
Ad 7
Un primo incontro con i rappresentanti dell'UE si è tenuto il 24 febbraio 2004. I partiti politici sono concordi sul fatto che occorre trovare una soluzione pragmatica la quale rispetti gli interessi reciproci degli ambienti economici nonché gli obblighi giuridici che scaturiscono dall'accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 e la prassi ormai in vigore da anni. Attualmente, il ricorso a misure di ritorsione non è opportuno.
Risposta del Consiglio federale.