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04.3054 · Interpellanza · 2004-03-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Vi è, tra l'altro, consumo proprio che soggiace all'imposta sul valore aggiunto, quando il contribuente esegue o fa eseguire lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all'alienazione a titolo oneroso o alla messa a disposizione per l'uso o il godimento senza avere optato per l'imposizione; fanno eccezione i lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti (art. 9 cpv. 2 lett. a della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto / LIVA). L'obiettivo dell'imposizione è di evitare distorsioni concorrenziali. Ciò dovrebbe garantire che i lavori eseguiti in proprio su costruzioni, destinate a scopi privati o impropriamente esenti (ad es. locazione, affitto o vendita di costruzioni), siano trattati fiscalmente allo stesso modo di quelli ottenuti da terzi gravati d'imposta.

Di principio vi è quindi consumo proprio imponibile secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA anche quando qualcuno, in quanto semplice finanziatore, fa eseguire una costruzione esclusivamente da terzi (artigiano, architetto) e le sue prestazioni proprie si limitano all'assistenza commerciale e ad attività di sorveglianza, ossia a funzioni svolte da qualsiasi altro committente. Visto però che si può legittimamente ritenere che il legislatore non voleva una tale conseguenza, l'AFC ha creato una prassi amministrativa che tien conto di questa circostanza. Secondo questa prassi, non vi è consumo proprio imponibile secondo l'articolo capoverso 2 lettera a LIVA, se sono adempiuti tutti i presupposti seguenti:

- l'attività aziendale nota comunemente nei rapporti d'affari (ad es. su carta intestata, in inserzioni, contratti, statuti o in iscrizioni ufficiali come il registro di commercio) o effettivamente praticata non ha come scopo principale o accessorio la progettazione, l'esecuzione, la ristrutturazione o il restauro di costruzioni;

- verso l'esterno non vi è disponibilità a eseguire o far eseguire lavori a costruzioni;

- né il titolare, né uno o più soci, né gli azionisti con una partecipazione determinante (quota di voti superiore al 20%) sono in grado, impiegando le loro conoscenze professionali, di eseguire prestazioni o lavori professionali-tecnici su costruzioni o di mettersi a disposizione di terzi in quanto manodopera. Per quanto riguarda gli azionisti senza partecipazione determinante e il personale fa stato per l'AFC il fatto dello svolgimento effettivo di prestazioni o lavori professionali-tecnici (ad es. direzione del cantiere) per la rispettiva costruzione o per il complesso edilizio;

- non vengono acquistati merci o materiali, forniti o messi a disposizione di terzi incaricati della lavorazione.

La presenza nella direzione (risp. organo di direzione) di una cooperativa di costruzione di abitazioni rispettivamente tra i soci di una società semplice di persone in grado, per via delle loro conoscenze professionali, di eseguire prestazioni professionali o tecniche su costruzioni giustifica sempre il consumo proprio imponibile. Già solo la presenza di una persona professionalmente qualificata in materia di costruzioni nell'organo di direzione è sufficiente per originare il consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA. Non è quindi determinante se questo specialista esegue o no egli stesso le prestazioni professionali di costruzione (ad es. sorveglianza dell'attività di costruzione).

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:

1. Il Consiglio federale ritiene conciliabile con il diritto vigente la prassi dell'AFC. La volontà del legislatore era di eccettuare unicamente i privati dall'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA. Per evitare distorsioni della concorrenza, tutti gli altri devono però essere assoggettati. Benché sia fastidioso riscuotere l'imposta sul consumo proprio anche se il membro della direzione specialista in materia di costruzioni non esercita alcuna attività di costruzione per la cooperativa di costruzione di abitazioni, la prassi dell'AFC ha però il vantaggio che le autorità fiscali non devono immischiarsi negli affari interni della direzione.

2. La legge federale del 21 marzo 2003 che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (legge sulla promozione dell'alloggio, LPrA) persegue tutt'altro scopo rispetto all'IVA. Questa legge si prefigge di promuovere gli alloggi destinati alle economie domestiche a basso reddito nonché l'accesso alla proprietà di abitazioni; in particolare essa intende tener conto degli interessi delle famiglie, dei nuclei monoparentali, dei disabili, degli anziani bisognosi e delle persone in formazione (art. 1 LPrA). La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l'acquisto di alloggi a pigioni e prezzi moderati e sostiene l'attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni (art. 2 cpv. 1 LPrA). Gli strumenti di promozione sono, tra l'altro, la concessione di mutui e partecipazioni al capitale, le fideiussioni per prestiti e le fideiussioni al regresso per ipoteche di grado posteriore nonché mandati di prestazione a organizzazioni mantello. La legge sull'IVA persegue invece l'obiettivo di riscuotere un'imposta generale sul consumo secondo il principio della neutralità concorrenziale (art. 1 LIVA). Tuttavia l'obiettivo perseguito dalla LPrA viene ostacolato dall'imposizione di costi supplementari a carico delle società per la costruzione d'abitazioni d'utilità pubblica. Ciò è particolarmente irritante, dato che si tratta di costi che non comportano un vero e proprio valore aggiunto. Anche il dispendio amministrativo supplementare pregiudica l'attività delle società per la costruzione di abitazioni d'utilità pubblica. Occorre pertanto verificare se la regola del consumo proprio in relazione a tali società non possa essere armonizzata con gli obiettivi della LPrA. Al riguardo bisogna osservare che è nell'interesse degli enti promotri se nella direzione di una cooperativa di costruzione siedono persone professionalmente qualificate in materia di costruzioni.

3. Il Consiglio federale ritiene compatibile con gli obiettivi della LIVA, il fatto che una direzione professionale-tecnica in una cooperativa di costruzione di abitazioni origini l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA. Come esposto in precedenza, la volontà del legislatore era quella di eccettuare unicamente i privati dall'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA.

4. Il Consiglio federale riesaminerà la fattispecie fiscale del consumo proprio nell'ambito della visione globale, promossa dall'ex-consigliere nazionale Hansueli Raggenbass nel suo postulato del 19 marzo 2003 (03.3087). Il tema sarà trattato approfonditamente in quel contesto.

Risposta del Consiglio federale.