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04.3070 · Interpellanza · 2004-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (RS 143.5; ODV), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) è competente per il rilascio di documenti di viaggio e documenti di viaggio sostitutivi per stranieri che ne sono sprovvisti.

È considerato sprovvisto di documenti ai sensi dell'ODV lo straniero che non possiede documenti di viaggio nazionali validi e dal quale non si può pretendere che si adoperi per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza (art. 6 cpv. 1 ODV). Ritardi d'ordine tecnico al momento del rilascio o della proroga dei documenti di viaggio nazionali o motivi giustificati di rifiuto dell'autorità competente non costituiscono motivo alcuno per il rilascio di un documento di viaggio svizzero (art. 6 cpv. 2 ODV). L'assenza di documenti è accertata, nell'ambito dell'esame della domanda, dall'Ufficio federale (art. 6 cpv. 3 ODV).

L'UFR, per il rilascio di un documento di viaggio sostitutivo svizzero, verifica le richieste di caso in caso applicando le disposizioni dell'ordinanza di cui sopra.

Ad domanda 1:

In base a una pertinente richiesta dell'UFR del 12 marzo 2003, l'ambasciata di Serbia e Montenegro a Berna, il 7 aprile 2003, ha fornito le seguenti informazioni scritte riguardo al rilascio di documenti di viaggio.

Di principio, tutti i cittadini di Serbia e Montenegro, comprese le persone d'origine kosovara, ricevono un documento di viaggio in osservanza dei presupposti legali previsti per il rilascio. Valgono come presupposti per il rilascio segnatamente la comprova della cittadinanza serbomontenegrina, l'identità come anche un soggiorno regolato in Svizzera. Se i presupposti sono adempiuti, l'ambasciata di Serbia e Montenegro, conformemente ai dati in suo possesso, rilascia un documento di viaggio nazionale senza alcun ritardo.

L'ambasciata di Serbia e Montenegro, nel suo parere espresso il 7 aprile 2003, ricorda che in Kosovo, a seguito degli eventi bellici del 1999, sono stati distrutti molti registri dello stato civile (tra cui in particolare quelli di Prizren, Pec, Klina, Istok, Djakovica e Decane) che devono essere ripristinati. Fa inoltre sapere che i richiedenti possono agevolare la procedura per il rilascio di una prova della cittadinanza presentando altri documenti opportuni quali i certificati di nascita o di matrimonio. Su informazione dell'ambasciata di Serbia e Montenegro, le persone interessate, per procurarsi detti documenti, possono rivolgersi a parenti o a conoscenti che abitano in patria oppure a un rappresentante legale in loco.

Ad domanda 2:

L'UFR sarà in grado di fare indagini statistiche esatte soltanto con l'entrata in funzione, prevista per il quarto trimestre 2004, del Sistema informatico documenti di viaggio (SIDV), che permetterà di associare il numero dei documenti rilasciati di un determinato tipo (inclusi i visti per il viaggio di ritorno) con la nazionalità o l'origine del titolare. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (su un totale di 191 visti per il viaggio di ritorno, concessi generalmente ai titolari di passaporti nazionali) sono stati concessi 36 visti a persone originarie del Kosovo in possesso di un passaporto serbomontenegrino valido.

Per sapere se le persone provenienti dal Kosovo possono continuare a ricevere i documenti di viaggio nazionali dalla rappresentanza diplomatica di Serbia e Montenegro in Svizzera, non è però determinante il numero dei visti di rientro rilasciati dall'UFR. In ragione della dimensione giuridica dell'ammissione provvisoria, i visti di rientro sono richiesti esclusivamente alle persone ammesse provvisoriamente e titolari di un passaporto nazionale.

Tra le persone originarie del Kosovo e titolari di un passaporto nazionale, oltre a chi beneficia dell'ammissione provvisoria vi sono pure numerose persone in possesso di un permesso di dimora annuo (B) o di un permesso di domicilio (C). Per queste persone non è più necessario un visto di rientro per il ritorno in Svizzera.

L'UFR, riguardo alle persone originarie del Kosovo, non può quindi dichiarare in quanti casi presso l'ambasciata di Serbia e Montenegro è stato chiesto un passaporto nazionale o quanti ne sono stati rilasciati o eventualmente negati.

Ad domanda 3:

Come già detto nella risposta alla domanda 2, il rilascio di visti di rientro al titolare di un passaporto serbomontenegrino non permette alcuna deduzione valida circa la prassi di rilascio dell'ambasciata di Serbia e Montenegro. Questo anche perché gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno a limitazioni legali per quanto concerne la possibilità di viaggiare all'estero. Detta circostanza potrebbe indurre numerose persone kosovare ammesse provvisoriamente, benché titolari di un passaporto nazionale valido, ma a conoscenza delle restrizioni legali relative ai motivi di viaggio, a rinunciare a chiedere il rilascio di un visto di rientro.

Infine va menzionato che presso l'UFR sono rari i casi in cui persone originarie del Kosovo e titolari di documenti (permessi B e C) rilasciati dalla polizia degli stranieri in Svizzera presentano domande di rilascio di un documento di viaggio sostitutivo svizzero. Da ciò si deduce che il gruppo di persone in questione è di principio in possesso di passaporti nazionali, e non si vede pertanto costretto ad appellarsi alla mancanza di documenti ai sensi dell'articolo 6 ODV.

Ad domanda 4:

Da quanto esposto in precedenza, emerge che in linea di principio ogni cittadino della Serbia e Montenegro originario del Kosovo può ottenere un passaporto nazionale. Il Consiglio federale ritiene pertanto giuridicamente corretta la prassi dell'UFR relativa al rilascio di documenti di viaggio a persone provenienti dal Kosovo. Non intende quindi modificarla ed esonerare in generale le persone del Kosovo dall'obbligo di chiedere alla rappresentanza diplomatica di Serbia e Montenegro il rilascio o il rinnovo di un passaporto nazionale.

Risposta del Consiglio federale.