04.3114 · Interpellanza · 2004-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale sancisce che fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente. Con questa disposizione le tecniche di procreazione mediante fecondazione in vitro sono limitate dal divieto di sviluppare embrioni soprannumerari. La legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione precisa meglio questo principio (vedi risposta alla domanda 2). Anche le condizioni restrittive della legge sulla medicina della procreazione non possono escludere completamente nella prassi che si sviluppino embrioni soprannumerari. Questo aspetto è stato accennato chiaramente anche nel messaggio alla legge sulla medicina della procreazione. Eccezionalmente possono prodursi embrioni soprannumerari quando un embrione in vitro non si sviluppa normalmente o quando la donna si ammala, è vittima di un infortunio, muore o cambia idea nel periodo che intercorre tra lo sviluppo degli oociti impregnati in embrione e il trasferimento dell'embrione (FF 1996 III 212).
Nessun divieto di ricerca su embrioni soprannumerari si evince invece dall'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale (vedi in proposito anche il messaggio concernente la legge del 20 novembre 2002 sulla ricerca embrionale, FF 2003 1145 ss.). La decisione in merito a tale questione, di competenza del legislatore, è stata presa con l'emanazione della legge del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali. Pertanto la legge concernente la ricerca sulle cellule staminali non è anticostituzionale.
2. La legge sulla medicina della procreazione (LPAM) disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte affinché possano essere applicati all'uomo i metodi di procreazione con assistenza medica, segnatamene quella della fecondazione in vitro (art. 3 segg.). Per questo, l'articolo 3 LPAM stabilisce che i metodi di procreazione possono essere applicati soltanto se il benessere del nascituro risulta garantito. L'articolo 5 capoverso 3 LPAM vieta la diagnosi preimpianto.
Inoltre l'articolo 17 capoverso 1 LPAM permette lo sviluppo di al massimo tre embrioni in vitro per ciclo. L'articolo 17 capoverso 3 LPAM vieta poi la conservazione sistematica di embrioni nel quadro della procreazione con assistenza medica. È invece permesso, eccezionalmente, conservare embrioni come misura d'emergenza e sotto la responsabilità del medico curante, quando il trasferimento di embrioni non può essere momentaneamente effettuato a causa di malattia o infortunio della donna (vedi Boll. Uff. 1998 N 1419 [Intervento Dormann]).
La costatazione che un embrione è soprannumerario pone fine alla procreazione artificiale. La legge concernente la ricerca sulle cellule staminali (LCel) prevede che gli embrioni soprannumerari, a condizioni restrittive, possano essere impiegati per altre finalità, e cioè che possano essere destinati alla ricerca. Nel quadro giuridico sopra descritto, l'Ufficio federale della sanità pubblica può anche rilasciare un'autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari se essa è assolutamente indispensabile per la derivazione di cellule staminali e se sono date le condizioni tecniche e d'esercizio per la conservazione (art. 10 LCel).
Nella legge sulla medicina della procreazione e in quella concernente la ricerca sulle cellule staminali l'oggetto della regolamentazione è diverso: la prima disciplina le condizioni della fecondazione in vitro quale metodo di procreazione con assistenza medica, lasciando tuttavia aperta la questione della possibilità di utilizzare gli embrioni soprannumerari per la ricerca. La seconda colma perfettamente questa lacuna. Tra le due leggi quindi non si ravvisa alcuna contraddizione problematica dal profilo costituzionale.
3. Dovendo decidere su un ricorso di diritto pubblico contro la legge del Semicantone di Basilea Città concernente la medicina riproduttiva in ambito umano, il Tribunale federale nel 1993 è giunto alla conclusione che all'embrione in vitro compete la dignità umana (DTF 119 Ia 503), senza tuttavia fornire precisazioni in merito. Nella sentenza si limitò a tutelare il divieto di effettuare attività di ricerca su embrioni, feti vivi o parti di essi, senza esprimersi sulla questione dell'utilizzazione a scopo di ricerca degli embrioni soprannumerari che, secondo il diritto vigente, ossia fino all'entrata in vigore della legge concernente la ricerca sulle cellule staminali, dovevano esser lasciati morire.
Nella manipolazione dell'embrione in vitro è stato finora stabilito solo in parte quali siano gli obblighi di protezione derivati dal riconoscimento della dignità umana. Certo è che l'embrione non può essere trattato come una semplice cosa. Per contro, con il riconoscimento di un diritto fondamentale alla protezione dell'embrione non si è ancora risposto alla domanda se e, se sì, a che condizioni è permessa la ricerca su embrioni soprannumerari. La legge concernente la ricerca sulle cellule staminali permette la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari a determinate condizioni. Il rispetto degli embrioni soprannumerari è garantito dalle severe condizioni poste per la loro utilizzazione al fine di derivarne cellule staminali.
4. L'articolo 11 capoverso 3 LPAM esige un rapporto annuale che informi in particolare sul numero e il genere di trattamenti di medicina della procreazione, sul genere delle indicazioni, sul numero delle gravidanze e il loro esito nonché sul numero degli embrioni in sovrannumero. In merito al funzionamento di questo sistema di rapporto, in particolare per quanto concerne la completezza dei dati per il momento non si possono ancora fornire indicazioni complete, dato che il dispositivo necessario al loro rilevamento è ancora in fase di sviluppo. Inoltre l'obbligo di sorveglianza in materia e la competenza di ordinare sanzioni è di competenza delle autorità sanitarie dei Cantoni. In considerazione della situazione sopra descritta, per il 2002 non può essere presentato alcun rapporto. I dati relativi al numero degli embrioni soprannumerari sono stati resi noti dall'Ufficio federale della sanità pubblica in un comunicato stampa emesso il 14 aprile 2003. Il numero di embrioni soprannumerari indicato era di circa 200 sia per il 2001 che per il 2002. Per quanto concerne il 2003, la comunicazione (rapporto di attività) deve essere presentata, conformemente all'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° dicembre 2000 sulla medicina della procreazione, entro il 1° maggio 2004, all'autorità di sorveglianza e trasmessa, entro il 1° luglio 2004,
all'Ufficio federale di statistica. Quest'Ufficio si occuperà quindi della pubblicazione dei dati.
5. L'articolo 42 capoverso 2 LPAM si riferisce agli embrioni prodotti ancora prima dell'entrata in vigore della legge, ossia prima del 1° gennaio 2001. Questa disposizione prevede nella versione modificata dalla legge concernente la ricerca sulle cellule staminali che gli embrioni cosiddetti appartenenti al diritto anteriore possano essere conservati e utilizzati a scopo di procreazione ancora fino alla fine del 2005. Nel caso in cui non possano essere utilizzati a tale fine o in cui il termine sia scaduto, gli embrioni devono essere distrutti, sempreché la coppia interessata non acconsenta al proseguimento della conservazione a scopi di ricerca, dopo esserne stata debitamente informata. Gli embrioni conservati a scopi di ricerca possono essere utilizzati per la derivazione di cellule staminali dopo l'entrata in vigore della legge concernente la ricerca sulle cellule staminali; la coppia in questione in questo caso può esigere di essere nuovamente consultata per decidere di un eventuale consenso. Gli embrioni conservati a scopi di ricerca e fino ad allora non ancora utilizzati devono essere distrutti alla fine del 2008.
Per contro l'articolo 17 capoverso 3 LPAM, che vieta la conservazione di embrioni nell'ambito di un trattamento di medicina della procreazione, si riferisce a embrioni prodotti dopo l'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione. Pertanto non si ravvisa alcuna contraddizione tra l'articolo 17 capoverso 3 e l'articolo 42 capoverso 2 LPAM.
6. L'intero sistema di autorizzazioni e di annunci dev'essere messo in atto nella pratica con l'ausilio di una pagina Internet che possa essere consultata al momento dell'entrata in vigore della legge concernente la ricerca sulle cellule staminali. In questo modo i ricercatori potranno scaricare tutti gli appositi moduli di domanda e quelli necessari per la stesura dei rapporti sull'operato. Essi troveranno tutte le indicazioni indispensabili grazie a un sistema informativo predisposto sul portale Internet. Una banca dati, che sarà parte integrante del portale Internet, permetterà inoltre di fornire un supporto al controllo. Il non rispetto del termine per la consegna del rapporto finale, ad esempio, è segnalato automaticamente all'organo di controllo dalla banca dati. La banca dati include anche un registro pubblico in cui sono caratterizzate tutte le linee cellulari e repertoriati tutti i progetti di ricerca avviati in Svizzera che hanno per oggetto cellule staminali.
Per garantire il rispetto della legge, l'Ufficio federale della sanità pubblica, competente in materia, dispone di una serie di strumenti d'esecuzione di diritto amministrativo, come l'ispezione in loco.
7. Considerata la portata internazionale della ricerca in materia di cellule staminali non è opportuno introdurre un divieto generale di importazione di cellule staminali embrionali. La legge concernente la ricerca sulle cellule staminali prevede all'articolo 15 condizioni severe per l'importazione di cellule staminali embrionali. È infatti necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che è rilasciata unicamente se le cellule staminali embrionali sono utilizzate per un progetto di ricerca concreto, se esse sono derivate da embrioni soprannumerari e se la coppia interessata ha dato liberamente il suo consenso senza ricevere un compenso. Le relative prove e i relativi documenti devono essere presentati all'autorità che rilascia l'autorizzazione. Per il resto, lo svolgimento di un progetto di ricerca concreto con cellule staminali embrionali è retto dalle disposizioni della legge concernente la ricerca sulle cellule staminali. A titolo di esempio, un progetto di ricerca per essere avviato necessita del preavviso favorevole della competente Commissione d'etica (art. 11 LCel).
8. Se sono violate le disposizioni relative all'interruzione della gravidanza (art. 118 segg. CPS), la procedura è retta dall'ordinamento del diritto processuale penale vigente nei singoli Cantoni.
Il disegno della legge sui trapianti, sul quale il Parlamento sta deliberando, prevede diverse disposizioni volte a garantire che non vi sia alcun nesso tra un'interruzione di gravidanza e la donazione di tessuti o cellule di embrioni o feti umani a scopo di trapianto. È in particolare vietato effettuare trapianti di tessuti o cellule di embrioni o feti su una persona designata dalla donatrice (art. 36 cpv. del disegno del Consiglio federale). Anche il momento e il metodo di interruzione della gravidanza sono scelti indipendentemente dal successivo trapianto di tessuti o cellule di embrioni o feti umani (art. 36 cpv. 1 del disegno del Consiglio federale).
Inoltre a una donna incinta il consenso circa l'impiego di tessuti o cellule di embrioni o feti umani a scopo di trapianto può essere chiesto solo dopo che essa ha preso la decisione di interrompere la gravidanza (art. 38 cpv. 1 del disegno del Consiglio federale).
Risposta del Consiglio federale.