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04.3134 · Mozione · 2004-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'ordinamento odierno, solo i viaggiatori in partenza per l'estero, e non quelli in arrivo, possono acquistare in franchigia di tributi (duty-free e tax-free) dei bevande spiritose, dei vini spumanti, dei prodotti da toletta e cosmetici, nonché dei manufatti di tabacco. Tale ordinamento si fonda sull'articolo 59 cifra 1 lettera b dell'ordinanza doganale sulla navigazione aerea (RS 631.254.1) e su una raccomandazione del 16.6.1960 del Consiglio doganale al quale appartiene anche la Svizzera. Il Consiglio doganale ha confermato tale raccomandazione nel 2001. La "recommended practice" dell'OACI menzionata dall'autore della mozione non consiglia la costituzione di negozi tax-free destinati ai passeggeri in arrivo, bensì, qualora venissero allestiti, una situazione ottimale e delle entrate separate per i viaggiatori in partenza e quelli in arrivo.

La vendita di articoli duty-paid e tax-paid nel settore di transito dei nostri aeroporti ai passeggeri in arrivo e in partenza (indipendentemente dalla loro nazionalità) è già possibile senza restrizioni. In tal caso non esiste neanche alcuna limitazione di quantità o di valore per l'importazione o l'esportazione di tali articoli.

Contrariamente alle indicazioni dell'autore della mozione, la vendita di prodotti duty-free e tax-free all'arrivo è praticata solamente in alcuni paesi extraeuropei e in Islanda. Nel traffico aereo interno alla Comunità europea le possibilità di acquisto in esenzione da imposta per i passeggeri in partenza sono state interamente soppresse a partire dal 1° luglio 1999. Per questo motivo e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio doganale praticata dalla Svizzera dal 1961 nonché dell'ordinamento CE, ripreso anche dai 10 nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, la richiesta parità di trattamento tra i passeggeri in partenza e in arrivo non è opportuna; il Consiglio federale è inoltre dell'opinione che l'ordinanza doganale sulla navigazione aerea non debba essere modificata. A maggior ragione considerando che il Consiglio federale firmerà prossimamente la convenzione quadro dell'OMC allo scopo di ridurre la consumazione di tabacco. Tale convenzione quadro raccomanda i paesi membri di vietare o limitare la vendita in franchigia di tributi dei tabacchi manufatti ai viaggiatori internazionali.

La modifica dell'ordinanza auspicata dall'autore della mozione avrebbe un'influenza molto ridotta sulle emissioni di CO2 e non creerebbe alcun nuovo posto di lavoro. Essa provocherebbe invece nuovi problemi nella vendita di articoli in franchigia di tributi. Le perdite delle entrate fiscali sarebbero ancora maggiori e la sorveglianza doganale dovrebbe essere modificata e intensificata. A ciò si aggiunge il fatto che la legislazione sull'imposta sul valore aggiunto prevede un'esenzione dall'imposta solo se la merce acquistata in Svizzera viene trasportata direttamente all'estero.

A prescindere da ciò, nessun ordinamento analogo esiste nel traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua. Occorre evitare che un'estensione dell'ordinamento applicato oggi al traffico aereo provochi delle richieste analoghe negli altri generi di traffico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.