04.3157 · Interpellanza · 2004-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Introduzione
Chi chiede l'asilo alla Svizzera deve, conformemente all'articolo 18 della legge sull'asilo (RS 142.31) annunciarsi presso una rappresentanza svizzera, un passaggio alla frontiera aperto o in un centro di registrazione. Giusta l'articolo 25 della legge sull'asilo, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) gestisce complessivamente quattro centri di registrazione: a Basilea, Chiasso, Kreuzlingen e Vallorbe. Tali centri sono ubicati nelle immediate vicinanze del confine, ma già sul territorio svizzero. Quando si annuncia presso un centro di registrazione, un richiedente l'asilo ha quindi già varcato il confine svizzero e si trova in Svizzera. Pertanto il passaggio del confine di circa l'85 per cento di tutti i richiedenti l'asilo avviene illegalmente.
Nei primi giorni del loro soggiorno in Svizzera, i richiedenti l'asilo dimorano nei centri di registrazione. Successivamente vengono assegnati a un Cantone che è competente per il loro alloggio.
Il soggiorno dei richiedenti l'asilo nei centri di registrazione è disciplinato nell'ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001 sulla gestione dei centri di registrazione (RS 142.311.23), emanata sul fondamento dell'articolo 26 capoverso 3 della legge sull'asilo, e nel regolamento interno dei centri di registrazione basato su questa ordinanza.
Ad domande 1 e 2
I centri di registrazione sono pienamente operativi i giorni feriali, con orario continuato dalle ore 8 alle 17. Durante il resto del tempo, durante i fine settimana e nei giorni festivi cantonali e nazionali, sono aperti in misura ridotta, ossia vi opera unicamente il personale di sorveglianza costantemente presente. Durante questi periodi i richiedenti l'asilo vengono unicamente registrati e viene loro consegnato un documento con il quale gli si chiede di annunciarsi nuovamente durante l'orario d'apertura. Sul documento di registrazione è scritto quando devono riannunciarsi nel centro di registrazione.
Al di fuori dell'orario d'apertura regolare sopra menzionato, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione vengono accolti nei centri di registrazione soltanto in circostanze particolari, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.
Poiché i centri di registrazione si trovano sul territorio svizzero, quando il richiedente l'asilo si annuncia significa che ha già attraversato il confine legalmente o illegalmente. Pertanto l'UFR o i centri di registrazione non possono impedire il passaggio illegale del confine. Il problema legato ai frequenti passaggi illegali della frontiera, non soltanto nell'ambito dell'asilo, è attualmente oggetto di analisi al fine di apportare i dovuti miglioramenti.
Ad domanda 3
a) Nei centri di registrazione della Confederazione
Dopo che un richiedente l'asilo si è annunciato presso un centro di registrazione hanno luogo la registrazione, l'allestimento di schede dattiloscopiche, la visita sanitaria di confine e un interrogatorio sommario. Il soggiorno nel centro di registrazione è imperativo fino al termine di questi provvedimenti. In linea di principio, durante la prima fase della procedura per l'ottenimento dell'asilo, un richiedente l'asilo deve pertanto pernottare nel centro di registrazione. Sono tuttavia esclusi da questa regola i coniugi e i figli che hanno raggiunto il congiunto, o le persone anziane o bisognose di cura che hanno parenti o conoscenti in Svizzera presso cui possono alloggiare. Queste persone possono pernottare presso i loro parenti o conoscenti e sono convocate per gli interrogatori o le audizioni nei centri di registrazione. In siffatti casi non viene conteggiato nessun rimborso con Comuni e Cantoni poiché il soggiorno non avviene in strutture comunali o cantonali.
b) Nei Cantoni
In base alla ripartizione dei compiti fissata a livello costituzionale, i Cantoni sono competenti per garantire l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo, e quindi anche il loro alloggio secondo le rispettive disposizioni cantonali, nella misura in cui la legge sull'asilo non preveda altre norme. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le pertinenti prestazioni d'aiuto sociale mediante somme forfettarie (per persona e per giorno) se i richiedenti l'asilo non possono provvedere da soli al loro mantenimento oppure se terze persone non devono garantire per loro. Condizione per il pagamento delle somme forfettarie è in ogni caso che vengano fornite le pertinenti prestazioni, siano esse in denaro o sotto forma di prestazioni in natura, o che vengano messi a disposizione i pertinenti posti per l'alloggio e questi siano utilizzati regolarmente.
Secondo l'articolo 28 della legge sull'asilo le autorità cantonali possono assegnare ai richiedenti l'asilo un luogo di soggiorno o un alloggio e, in particolare, collocarli in un alloggio collettivo. Questa disposizione ha carattere attinente soprattutto all'asilo e non all'assistenza, in quanto non si fonda esclusivamente sulle necessità dei richiedenti l'asilo. In questo senso i richiedenti l'asilo non possono scegliere liberamente il luogo del pernottamento. D'altro canto le autorità cantonali competenti per l'aiuto sociale non hanno alcuna possibilità diretta di costringere i richiedenti l'asilo a pernottare in un alloggio assegnato. Le autorità cantonali sono però libere di fissare regole nel quadro del regolamento interno e di emanare sanzioni per comportamenti indesiderati, quali ad esempio l'espulsione da un alloggio. In questo caso la Confederazione non rimborsa ai Cantoni le somme forfettarie per l'alloggio di queste persone. In tale contesto va rammentato che, nel quadro delle discussioni parlamentari (decisione della maggioranza del Consiglio nazionale quale prima camera) concernenti la revisione parziale della LAsi, l'articolo 28 della legge sull'asilo è stato completato in modo che i Cantoni debbano garantire una gestione ordinata degli alloggi e che possano emanare le pertinenti disposizioni.
Ad domanda 4
a) Nei centri di registrazione della Confederazione
I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite nei centri di registrazione previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l'esistenza di un legame con determinati richiedenti l'asilo o persone bisognose di protezione.
Le visite sono possibili ogni giorno dalle ore 14 alle 16.30. L'Ufficio federale può modificare l'orario delle visite per ragioni organizzative. I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell'entrata e dell'uscita, esibendo un documento di legittimazione. Il personale della portineria può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi, alcool e droghe e metterli al sicuro fino alla loro partenza dagli alloggi della Confederazione. Le armi proibite e le droghe sono consegnate alla polizia. La visita si svolge soltanto nei locali designati a tale scopo.
Di notte, nei centri di registrazione non possono essere ricevute visite.
b) Nei Cantoni
I centri sono diretti dalla collettività competente per l'aiuto sociale. Pertanto il Consiglio federale non può rispondere in modo generale a questa domanda. Anche in questo caso occorre rammentare che i Cantoni possono disciplinare le visite nel quadro dei regolamenti interni e delle istruzioni che emanano per i loro centri.
Ad domanda 5
ll Consiglio federale, senza conoscere i casi concreti, non può rispondere a questa domanda, poiché alla base di tale situazione vi potrebbero essere numerose ragioni. Di principio, l'esecuzione dell'allontanamento di stranieri con l'uso della polizia è di competenza dei Cantoni. Tuttavia, vi è una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di una persona devono esserne chiarite l'identità e la cittadinanza. Le capacità d'azione e d'imposizione delle autorità preposte all'esecuzione sottostanno a limiti, in particolare quando manca la cooperazione delle persone allontanate o respinte oppure degli Stati d'origine o di provenienza. Se una persona rifiuta di rivelare la propria identità o di confermare i suoi dati con un documento d'identità, la comprova non è soltanto difficoltosa, ma perfino impossibile. Inoltre, vi sono Stati che non vogliono riammettere i propri cittadini e non approvano i rimpatri forzati.
Come reso noto dal capo del DFGP in occasione dei dibattiti relativi alla revisione parziale della legge sull'asilo (sessione speciale del maggio 2004), in ambito di asilo il problema principale va ricercato nell'esecuzione (rimpatrio dei richiedenti l'asilo respinti) e nella lunga procedura di seconda istanza (Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, CRA). La revisione parziale della legge sull'asilo discussa dalla prima camera apporta alcuni miglioramenti, che non risolvono però il problema legato all'allontanamento. In particolare, non è tenuto sufficientemente in considerazione il fatto che il 75 per cento dei richiedenti l'asilo non esibiscono documenti. Non è neppure stato risolto il problema relativo a come procedere nei confronti di coloro che si rifiutano di rendere nota la loro vera identità.
Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha deciso di presentare proposte di complemento e di modifica da discutere in occasione del prossimo dibattito sulla revisione parziale della legge sull'asilo, che si terrà dinanzi al Consiglio degli Stati quale seconda camera. Nell'ambito delle misure coercitive si discuterà dell'estensione della durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato, dell'estensione del campo d'applicazione del divieto di entrare e di lasciare un determinato territorio assegnato e dell'introduzione del fermo di breve durata. Per quanto riguarda lo snellimento della procedura d'asilo di dibatterà sulla modifica della fattispecie di non entrata nel merito nei confronti delle persone prive di documenti, sull'introduzione di emolumenti nella procedura di riesame davanti all'UFR, sull'ampliamento della comunicazione di dati nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione nonché sulle misure destinate ad accelerare la procedura ricorsale. Infine, si esaminerà l'estensione della concessione dell'aiuto immediato - in sostituzione dell'aiuto sociale finora fornito - a tutte le persone con una decisione d'asilo negativa.
Risposta del Consiglio federale.