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04.3203 · Mozione · 2004-04-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide in linea di principio l'interpretazione che la Commissione ha fatto del nuovo articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (si veda il n. 1 della mozione). Dato che, nei casi citati della Commissione (Convenzione di doppia imposizione con Israele, Accordo di libera circolazione con il Cile), le Camere hanno tuttavia aderito alla proposta del Consiglio federale, quest'ultimo proporrà anche in futuro di rinunciare al referendum facoltativo quando gli accordi in questione riguardano il medesimo oggetto, hanno un contenuto equivalente e, dal profilo politico, giuridico ed economico, sono di importanza paragonabile a quella di numerosi altri accordi che la Svizzera ha concluso senza sottoporli al referendum facoltativo. Simili accordi non soddisfano il criterio di importanza previsto dall'articolo 164 Cost. Il Consiglio federale verificherà nondimeno con particolare attenzione che le disposizioni legali che l'abilitano a concludere trattati internazionali soddisfino le esigenze previste per le deleghe di poteri legislativi (n. 2 della mozione). Se tali norme non esistono o non soddisfano più le esigenze attuali, il Consiglio federale chiederà alle Camere di operare le necessarie modifiche. Laddove il Consiglio federale dispone invece di norme di delega valide, il trattato internazionale non sarà sottoposto al referendum.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.