04.3209 · Interpellanza · 2004-05-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza propone di dare la precedenza al trapianto di organi prelevati da persone decedute. Un organo deve essere prelevato da una persona vivente solo se non è disponibile un organo adeguato di una persona deceduta (principio della sussidiarietà della donazione da parte di persone viventi).
Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio relativo alla legge sui trapianti. Ha rinunciato a sancire nel disegno di legge il principio della sussidiarietà della donazione da parte di persone viventi.
I vantaggi della donazione da parte di persone viventi, rispetto alla donazione da parte di persone decedute, sono i seguenti: possibilità di pianificare meglio l'intervento, possibilità di eseguire l'intervento sul donatore e sul ricevente nelle migliori condizioni possibili, possibilità di fissare la data dell'operazione in anticipo e di non doverla eseguire in situazione di emergenza. A ciò si aggiunge il fatto che al ricevente possono essere evitati lunghi ed estenuanti tempi d'attesa per trovare un organo. Un altro vantaggio molto importante della donazione da parte di persone viventi consiste nel fatto che i risultati di tali trapianti sono nettamente migliori rispetto a quelli dei trapianti eseguiti con organi prelevati da persone decedute. Da un confronto dei dati rilevati negli Stati Uniti risulta che, sull'arco di un anno, la differenza del tasso di sopravvivenza a trapianti del rene è del 5,6 per cento, mentre sull'arco di cinque anni tale differenza sale al 12,9 per cento a favore del trapianto di organi prelevati da persone viventi. Per quanto concerne il trapianto del fegato, la differenza sull'arco di un anno è dell'1,3 per cento a favore del trapianto di organi prelevati da persone decedute, mentre sull'arco di 5 anni il tasso passa al 14 per cento a favore dei trapianti eseguiti con organi prelevati da persone viventi. I trapianti del rene e del fegato eseguiti con organi prelevati da persone viventi hanno maggiori probabilità di riuscita sul medio e lungo termine rispetto a quelli eseguiti con organi prelevati da persone decedute.
La nota dolente dei trapianti eseguiti con organi prelevati da persone viventi è la lesione dell'integrità fisica di una persona sana, con i rischi connessi. Tali rischi per la salute hanno spinto il Consiglio d'Europa a introdurre il principio della sussidiarietà nell'articolo 19 della Convenzione sulla bioetica. Si tratta, tuttavia, di un pericolo molto limitato in caso di donazione del rene da parte di persone viventi: a livello mondiale, il rischio di mortalità per il donatore si aggira attorno allo 0,04 per cento. Per quanto concerne invece la donazione di un lobo del fegato, il rischio è più alto: il tasso di mortalità è dello 0,4 per cento in Europa e dello 0,17 per cento negli Stati Uniti. In Svizzera non si è finora verificato alcun decesso a seguito di una donazione di organi da parte di persone viventi.
Il Consiglio federale ha tenuto conto del pericolo in cui incorre il donatore. Nell'articolo 12 del disegno di legge sui trapianti ha infatti precisato che una donazione da parte di una persona vivente può essere eseguita soltanto se non comporta un grave rischio per la vita o la salute del donatore. La critica mossa dall'autore dell'interpellanza, secondo il quale la legge tutela più il ricevente che il donatore, non è quindi pertinente.
È evidente che prima di ogni donazione da parte di persone viventi deve essere verificato il rischio dal profilo medico per il donatore. Se dall'esame il rischio risulta sostenibile, non c'è motivo per cui il donatore non possa decidere autonomamente se correrlo o meno. Lo stesso vale per il ricevente: non vi è ragione di imporgli il trapianto di un organo di una persona deceduta, che presenta una prognosi meno favorevole, quando vi è l'alternativa del trapianto di un organo donato da una persona vivente. In ultima analisi, anche dal profilo dell'attribuzione degli organi e tenuto conto della loro crescente carenza, non si capisce perché a un paziente che può e desidera ricevere un organo da una persona vivente debba essere imposto un organo prelevato da una persona deceduta, il quale, tra l'altro, viene sottratto a un altro paziente in lista d'attesa. Per riassumere, non è ammissibile andare contro la volontà di persone maggiorenni e informate disposte ad accettare una lesione della propria integrità fisica a favore di un malato, e imporre ai pazienti una terapia nettamente meno efficace dal profilo medico.
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deliberato e approvato la legge sui trapianti, anche se tra le due Camere sussistono 14 divergenze. I due rami del Parlamento hanno accolto favorevolmente la proposta del Consiglio federale relativa alla donazione da parte di persone viventi, rinunciando a introdurre nella legge il principio della sussidiarietà della donazione da parte di persone viventi.
Il Consiglio federale condivide per il resto l'opinione dell'autore dell'interpellanza, quando afferma che un registro delle donazioni da parte di persone viventi, che includa anche dati sullo stato di salute dei donatori e sul tasso di complicazioni, è uno strumento valido. Il Consiglio nazionale ha introdotto questo registro nella legge approvata nella sessione invernale e il Consiglio degli Stati l'ha stralciato nella sessione estiva.
Risposta del Consiglio federale.