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04.3279 · Interpellanza · 2004-06-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Il consenso raggiunto la notte del 1° agosto in seno al Consiglio generale dell'OMC, sia in ambito agricolo sia in relazione a numerosi altri fascicoli importanti per l'economia svizzera, ha dato una notevole spinta al ciclo di negoziati di Doha. Senza ombra di dubbio tale accordo rappresenta, tuttavia, una sfida significativa per l'agricoltura svizzera. Il Consiglio federale, pertanto, non intende entrare nel merito di concessioni supplementari a quelle necessarie per il buon esito delle trattative. La linea delle riforme volute dall'OMC - maggior mercato, minor sostegno che provochi distorsioni del commercio - rispecchia già la richiesta dell'interpellante. Tra l'altro è già dal 1992 che la Svizzera la applica in modo coerente e dal 1999, progressivamente, anche a livello legislativo (Politica agricola 2002, 2007). E così sarà anche in futuro.

L'approvazione della decisione di luglio non ha comportato alcuna modifica del mandato del Consiglio federale. Le trattative sulle "modalità" potrebbero comunque rendere necessario, in alcuni ambiti, precisare e completare tale mandato. A tempo debito il DFE presenterà al Consiglio federale una richiesta in merito e a tal fine verranno consultate pure le due Commissioni per la politica estera.

Nel quadro dei negoziati la delegazione svizzera deve conseguire un risultato che riduca al minimo le limitazioni della protezione alla frontiera attualmente consentita e di ulteriori possibilità di sostegno. Nel quadro del diritto nazionale, inoltre, deve essere mantenuto il massimo livello di flessibilità possibile, che consenta pure di continuare ad adempiere il mandato di politica agricola della Confederazione ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione federale. Infine vanno cercate soluzioni che siano possibilmente favorevoli a tutti gli operatori di mercato.

Domanda 2

Già nel corso dei lavori preliminari relativi alla Politica agricola 2007 è stato istituito il gruppo di lavoro "Mercati", costituito da rappresentanti di varie cerchie, cui è stato affidato il compito di appurare le possibilità di semplificare i vari disciplinamenti di mercato. Nel complesso, tuttavia, i risultati ottenuti hanno deluso le aspettative. Sono stati apportati miglioramenti puntuali, ma le semplificazioni estese, applicabili a tutti i settori, hanno riscosso ben poco consenso. Non si ritiene opportuno costituire una commissione di esperti a trattative in corso. Inoltre, gli organi parlamentari competenti (CPE, CET) sono regolarmente informati e consultati.

Per attuare i prossimi risultati dei negoziati OMC si dovrà procedere in maniera differenziata. Oltre alle necessarie riduzioni di dazio e agli aumenti, perlomeno in singoli casi, dei quantitativi di contingente doganale, dai negoziati OMC potrebbero scaturire nuove regole sui metodi consentiti di aggiudicazione dei contingenti doganali (trasparenza, prestazione all'interno del Paese, periodo dell'assegnazione, durata della validità, ecc.). Già ora si profilano possibili semplificazioni per tutti i disciplinamenti di mercato. Anche la possibilità di introdurre sistemi di dazio unico (in sostituzione dei contingenti doganali) va verificata tenendo conto dei risultati delle trattative nei singoli settori di produzione. Va tuttavia sottolineato che l'accordo quadro appena siglato non prevede la soppressione generalizzata dei contingenti doganali, bensì l'ampliamento del loro numero come pure del volume, soprattutto in relazione ai cosiddetti prodotti sensibili.

In caso di modifiche le cerchie interessate saranno naturalmente consultate preventivamente.

Domanda 3

Le attuali modalità d'applicazione dei contingenti doganali si basano sull'articolo 21 (per burro e carne rispettivamente art. 42 e 48) della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1). Per determinare o modificare i contingenti doganali vanno rispettati i principi ai sensi dell'articolo 17 (situazione interna in materia di approvvigionamento nonché possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni), tenendo in considerazione gli impegni internazionali. L'approvvigionamento sufficiente del mercato resta il principio fondamentale per la determinazione di riduzioni di dazio e per la modifica dei quantitativi di contingente doganale nonché rispettiva liberazione. Onde poter tener pienamente conto delle esigenze di mercato la competenza in materia di modifica dei quantitativi dei singoli contingenti doganali e di liberazione scaglionata è stata delegata al DFE rispettivamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (art. 21 cpv. 4). Il Consiglio federale ritiene che l'attuale prassi di liberazione dei contingenti doganali non comporti alcun incremento supplementare dei prezzi a livello nazionale rispetto a quelli dettati dalla protezione doganale esistente.

Pure le procedure ed i criteri di ripartizione (art. 22) devono essere rivisti con l'attuazione dei risultati dei negoziati OMC ed adeguati laddove il nuovo disciplinamento OMC lo imponesse.

Anche in questo caso le cerchie economiche interessate saranno naturalmente consultate preventivamente.

Risposta del Consiglio federale.