04.3370 · Mozione · 2004-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La mozione chiede al Consiglio federale di tornare sulla sua decisione del 31 marzo 2004 e di vietare le esportazioni di materiale bellico in Arabia Saudita.
In tale data il Consiglio federale ha deciso di consentire le forniture di materiale bellico all'Arabia Saudita. Secondo il Consiglio federale, la richiesta della mozione di ritornare su questa decisione è inammissibile. L'articolo 120 capoverso 3 della legge sul Parlamento del 13.12.2002 stabilisce infatti che una mozione è inammissibile se "intende influire su una decisione amministrativa... da prendere in una procedura disciplinata dalla legge". Ritornando su quella decisione si contravverrebbe inoltre alla certezza del diritto e alla buona fede, poiché in futuro le imprese di armamento non saprebbero più se le decisioni del Consiglio federale sono definitive oppure se verranno revocate in seguito dal Parlamento.
L'autore della mozione invita inoltre il Consiglio federale a vietare in futuro le esportazioni di materiale bellico in Arabia Saudita. Poiché la mozione non è incentrata su una decisione amministrativa, essa resta ammissibile e va trattata di conseguenza.
2. Il 31 marzo 2004 il Consiglio federale ha deciso di approvare una domanda di parere preliminare su una mediazione e una richiesta di mediazione. Con la domanda preliminare una ditta voleva sapere se poteva fare da mediatrice tra una ditta ceca e il Ministro dell'Interno dell'Arabia saudita per 23-25 milioni di cartucce Parabellum di calibro 9mm (valore complessivo della spedizione: circa 3,7 milioni di franchi). La richiesta di mediazione riguardava invece vari pezzi singoli e di ricambio per fucili, che dovevano passare dall'Inghilterra al Ministero della difesa dell'Arabia Saudita (valore dei beni mediati: circa 275 000 franchi).
In entrambi i casi non si trattava di vere e proprie esportazioni dalla Svizzera all'Arabia Saudita, ma piuttosto di mediazioni di materiale bellico, che non doveva transitare via la Svizzera, bensì essere consegnato direttamente dagli Stati produttori (Repubblica Ceca e/o Inghilterra) all'Arabia Saudita. Ai sensi dell'articolo 22 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e dalla formulazione "Autorizzazioni di affari con l'estero" nell'articolo 5 dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511) risulta che anche nei casi di mediazione si devono applicare gli stessi criteri delle domande d'esportazione.
La decisione del Consiglio federale di fine marzo 2004 è stata emessa in applicazione dell'articolo 14 capoverso 4 dell'OMB, dopo che gli Uffici federali preposti al trattamento della domanda non erano riusciti a raggiungere un accordo.
3. Con la decisione federale del 31 marzo 2004 non è stato creato alcun precedente in grado di indebolire la LMB e in particolare l'articolo 5 dell'OMB (come esposto nella motivazione della mozione Güntner [04.3292] presentata al Consiglio nazionale il 10 giugno 2004). Si tratta piuttosto di un proseguimento e/o del mantenimento di una costanza nell'attuale procedura d'autorizzazione nei confronti dell'Arabia Saudita.
Nella metà degli anni '90 l'Arabia Saudita era annoverabile tra i maggiori acquirenti di materiale bellico svizzero; nel 1994 si è addirittura collocata al primo posto ricevendo forniture dal nostro Paese dell'ordine di 54 milioni di franchi. Dal 1999 al 2002 le esportazioni effettive di materiale bellico in Arabia-Saudita sono state piuttosto moderate: hanno oscillato tra 0,3 e 0,6 milioni di franchi. Nel 2003 sono invece aumentate sensibilmente, raggiungendo un valore di 4,8 milioni di franchi (1,2 % di tutto il materiale bellico esportato nell'anno); si trattava però in gran parte di consegne di pezzi di ricambio per sistemi di difesa antiaerea che erano stati consegnati negli ultimi trent'anni.
Nei sei anni successivi all'entrata in vigore della nuova LMB (quindi dal 1° aprile 1998 fino al DCF del 31 marzo 2004) sono state approvate 5 domande di forniture di materiale bellico in Arabia Saudita per un valore complessivo di circa 625'000 franchi. Nello stesso lasso di tempo sono state approvate però anche 121 domande di esportazione di materiale bellico in Arabia-Saudita (valore complessivo di oltre 60 milioni di franchi). In molti casi si tratta certamente di prolungamenti o trasferimenti di autorizzazioni concesse in passato, ma ne sono state rilasciate anche delle nuove. Pezzi d'artiglieria per la difesa antiaerea, cannoni e apparecchi per la direzione del tiro costituivano i prodotti principali, ma sono state rilasciate anche parecchie autorizzazioni per armi leggere quali pistole, fucili, munizioni corrispondenti o pezzi singoli.
4. La situazione dei diritti umani nel paese destinatario rappresenta uno dei cinque criteri equivalenti dell'articolo 5 OMB per decidere se si possono rilasciare le relative autorizzazioni. La situazione all'interno del Paese destinatario (lett. b dell'articolo summenzionato) non costituisce un criterio assoluto per l'autorizzazione o la proibizione di affari con l'estero.
Gli altri criteri menzionati nell'articolo 5 OMB, vale a dire "il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e stabilità regionale" (lett. a), gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo" (lett. c) e "il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale" (lett. d) non hanno ricevuto e tuttora non ricevono adeguata considerazione nell'esame delle autorizzazioni per l'Arabia Saudita.
5. Infine occorre osservare che nell'autorizzazione di affari con l'estero, ai sensi dell'articolo 5 OMB, non sono determinanti soltanto i criteri delle lettere a) - d), bensì anche un quinto elemento, ovvero "la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni" (lett. e).
Si tratta di quei 25 paesi, che sono indicati nell'allegato 2 dell'OMB. Appartengono ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni del Gruppo dei Paesi fornitori di prodotti nucleari, del Gruppo d'Australia (armi delle categorie B e C), del regime di controllo della tecnologia dei razzi e dell'accordo di Wassenaar (nel settore dell'armamento convenzionale) e si sono impegnati a rispettare i principi di controllo delle esportazioni. Per quanto riguarda i fornitori delle due mediazioni (Repubblica ceca, Gran Bretagna), nel caso della Repubblica ceca il permesso d'esportazione è stato prodotto al momento del rilascio dell'autorizzazione per la mediazione. Il permesso d'esportazione britannico era garantito ed è stato poi inoltrato anche al Seco.
Su richiesta informale anche la Germania - un altro Paese che partecipa con la Svizzera al regime internazionale di controllo delle esportazioni - ha fatto sapere che continuano a essere approvate le forniture di materiale d'armamento all'Arabia Saudita sulla base di una verifica del singolo caso, attribuendo un ruolo importante, nel processo decisionale, alle considerazioni di buona fede, visti i rapporti di scambio pluriennali. Si è potuto addirittura apprendere che la Svezia e l'Austria - che a loro volta esaminano caso per caso le rispettive richieste di esportazione in Arabia Saudita - negli ultimi anni hanno rilasciato permessi d'esportazione senza respingere alcuna domanda preliminare o richiesta.
L'accoglimento della mozione, che comporterebbe anche la sospensione delle esportazioni dei pezzi di ricambio per i sistemi di difesa antiaerea, i cannoni, gli apparecchi per la direzione del tiro e per altro materiale bellico fornito in passato, nuocerebbe gravemente alla fiducia dell'Arabia Saudita non soltanto nei confronti dell'industria nazionale di materiale bellico, ma di tutta l'economia svizzera in generale.
6. Se la mozione - contrariamente alla proposta del Consiglio federale - venisse accettata, il Consiglio federale dovrebbe decretare un divieto generale delle esportazioni di materiale bellico in Arabia Saudita. Potrebbe poi revocare questo divieto soltanto dopo aver consultato le Commissioni della politica estera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.