04.3394 · Interpellanza · 2004-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali concessioni sono state fatte nell'ambito degli accordi bilaterali bis per quanto concerne la legislazione svizzera sulle armi?
2. In particolare:
a. Sarà obbligatoria una registrazione delle armi, nonostante i pareri contrari emersi dalla procedura di consultazione?
b. Il possesso a titolo privato e la custodia di armi saranno ulteriormente limitati?
c. Il possesso a titolo privato e la custodia di munizioni saranno limitati?
d. L'acquisto di armi (in ambito commerciale o tra privati) sarà ulteriormente limitato?
e. Il trasporto di armi (ad esempio per la partecipazione a manifestazioni di tiro) sarà ulteriormente limitato?
f. Sono previste delle strategie a medio termine per introdurre in un secondo tempo queste ulteriori limitazioni?
3. È stato possibile trovare delle soluzioni di comune accordo con le associazioni interessate, in particolare con la Federazione svizzera dei tiratori?
Quali sono gli ambiti in cui sussiste un'intesa?
Begründung
La firma dell'accordo bilaterale bis sui trattati di Schengen e Dublino, avrà probabilmente delle ripercussioni sulla vigente legislazione svizzera sulle armi. Attualmente non è chiaro quali saranno le conseguenze concrete. Dai risultati della procedura di consultazione, è emerso che oltre il 90 per cento degli interpellati è contrario a una registrazione delle armi. Le cerchie dei tiratori non accettano neppure una limitazione dell'acquisto o del possesso di armi che vada oltre quella prevista nella recente revisione della legge sulle armi. Questo significherebbe, come è già avvenuto in altri Paesi, la fine della tradizione del tiro. Poiché gli accordi saranno verosimilmente oggetto di un referendum, i tiratori, i cacciatori e i collezionisti svizzeri sono molto interessati a conoscere, prima della votazione, le conseguenze concrete che gli accordi avranno sul possesso e sull'uso di armi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Parti contraenti sono tenute ad applicare la Direttiva 91/477 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come parte integrante dell'Acquis di Schengen. Tuttavia, per quanto riguarda le armi, la Svizzera è riuscita a far approvare alcune disposizioni speciali, appellandosi alle particolarità del sistema di milizia svizzero. Una dichiarazione comune garantisce esplicitamente che l'Accordo di Schengen non ha alcuna conseguenza per i corsi per giovani tiratori e per il tiro al di fuori del servizio militare. La direttiva non disciplina neanche la consegna delle armi di servizio a titolo privato, una volta assolti gli obblighi militari.
2a. La direttiva di Schengen prevede un obbligo di dichiarazione del possesso di armi da caccia e di armi per il tiro sportivo. Tuttavia la direttiva non precisa né a chi (autorità, associazioni private) si devono dichiarare le armi da caccia e quelle per il tiro sportivo, né come vanno trattati i dati comunicati. Un registro centrale non è richiesto.
I dati degli acquirenti di armi che non sono domiciliati in Svizzera vengono già registrati in base alla legislazione vigente. Ora coloro che sono domiciliati in un altro Stato Schengen dovrebbero essere notificati alle autorità del loro Paese di domicilio. Questo non vale solo per i cittadini stranieri, ma anche per i cittadini svizzeri domiciliati in un altro Stato Schengen che acquistano un'arma in Svizzera.
2b. La direttiva non disciplina la custodia di armi.
In linea di massima è autorizzato al possesso di armi chiunque abbia acquistato legalmente un'arma. Il disciplinamento del possesso di armi da introdurre in relazione all'Accordo di Schengen, rappresenterebbe una novità in seno alla legislazione svizzera sulle armi. Finora il possesso di armi rappresentava unicamente un indizio di un acquisto legale o anche illegale.
Il possesso di cosiddette "armi da fuoco militari" sarà generalmente proibito. Questa categoria comprende i sistemi d'arma che possono essere trasportati e utilizzati da una persona, come ad esempio determinati lanciagranate o lanciarazzi. Inoltre è previsto un divieto per le armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente (p. es. armi da fuoco camuffate da telefoni cellulari o da accendini). In futuro, per il possesso di oggetti di questo genere, sarebbe necessaria un'autorizzazione d'eccezione.
Non è prevista alcuna limitazione per quanto concerne il numero di armi che una persona ha il diritto di possedere.
2c. La direttiva non disciplina la custodia di munizioni.
È autorizzato al possesso di munizioni chiunque le abbia acquistate legalmente. La legalità dell'acquisto di munizioni dipende dall'autorizzazione di una persona all'acquisto dell'arma a cui le munizioni corrispondono. Nella prassi l'acquirente di munizioni dovrà probabilmente presentare al venditore il permesso d'acquisto di armi oppure un contratto scritto, onde attestare la legalità dell'acquisto dell'arma.
2d. Con l'attuazione della direttiva in seno al diritto nazionale, in futuro vigerebbero le stesse condizioni legali, per ogni acquisizione, sia presso un commerciante d'armi, sia fra privati, sia nel quadro di un'eredità. Di conseguenza le disposizioni speciali del diritto vigente concernenti l'acquisizione da un privato o nel quadro di un'eredità dovrebbero essere modificate.
A seconda del tipo di arma verrebbe richiesta per l'acquisto un'autorizzazione eccezionale (armi per il tiro a raffica, "armi da fuoco militari"), un permesso di acquisto di armi (armi semiautomatiche, armi corte) oppure un contratto scritto (armi da caccia e armi per il tiro sportivo).
Per l'acquisto di armi semiautomatiche e di armi corte dovrebbe inoltre essere indicato il motivo. Spetta al legislatore nazionale stabilire quali sono i motivi legittimi per un acquisto.
Inoltre le persone domiciliate in un altro Stato Schengen dovrebbero presentare un attestato che ne certifichi il diritto ad acquistare una determinata arma in base alla legislazione del loro Paese.
2e. L'Accordo di Schengen non ha effetti sul disciplinamento del trasporto di armi all'interno dei confini nazionali. Il passaporto europeo per le armi vale in ogni Paese Schengen. Tale fatto potrebbe essere d'interesse per i cacciatori e i tiratori.
2f. La documentazione sulla procedura di consultazione in corso contiene proposte concrete relative all'applicazione della direttiva dell'Accordo di Schengen. L'Accordo di Schengen non rende necessarie ulteriori limitazioni.
3. Com'è consuetudine durante il processo legislativo, le associazioni interessate sono coinvolte nell'ambito della procedura di consultazione. Quest'ultima si concluderà il 10 settembre 2004.
Il disciplinamento uniforme dell'acquisto, del possesso, dell'importazione, dell'esportazione e del transito di armi da fuoco, è concepito come misura d'accompagnamento per garantire la sicurezza interna in seguito all'eliminazione dei controlli alle frontiere prevista nell'ambito degli accordi bilaterali bis.
Risposta del Consiglio federale.