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04.3431 · Mozione · 2004-07-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente la corrente revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS), accogliendo in tal modo la proposta formulata della Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie, la quale intende ovviare celermente alle carenze e ai problemi riscontrati nei settori delle lotterie e delle scommesse in primo luogo mediante la stipula di un concordato intercantonale. Lo scadenziario presentato al Consiglio federale prevede che il disegno di concordato venga emendato e adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali il 7 gennaio 2005. In seguito il concordato dovrà essere approvato da tutti i Cantoni, seguendo l'iter procedurale cantonale previsto a tal fine, così da poter entrare in vigore il 1° gennaio 2006. La Conferenza dei direttori cantonali ha formalmente assicurato al Consiglio federale il rispetto delle scadenze indicate. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di verificare che lo scadenzario venga rispettato. Al più tardi all'inizio del 2007, il DFGP dovrà inoltre presentare un rapporto in cui si esamini se le misure nel frattempo varate dai Cantoni abbiano permesso di ovviare alle carenze esistenti nei settori delle lotterie e delle scommesse e se permanga necessario un intervento del legislatore in tale campo. Secondo il Consiglio federale, spetta inoltre in primo luogo ai tribunali valutare la legalità di determinati giochi. Alla luce della situazione oggettiva, una revisione sembra dunque essere prematura.

Le lotterie elettroniche attualmente in circolazione (apparecchi automatici per i giochi di lotteria) non si differenziano a sufficienza dagli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo ai sensi della legge federale sul gioco d'azzardo e le case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG). Nell'ambito della revisione di questa legge, il Parlamento aveva deciso di rimuovere dagli esercizi pubblici e dagli altri luoghi pubblici tutti gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo (art. 60 LCG), concedendo un termine transitorio di cinque anni durante il quale era consentito il proseguimento dell'esercizio di un numero limitato di giochi. Tale termine transitorio scadrà il 31 marzo 2005. Vi è pertanto motivo di dubitare che una limitazione del numero e dell'attrattiva degli apparecchi automatici per i giochi di lotteria sia in grado di risolvere il problema.

Considerata la possibilità che, nonostante le misure adottate dai Cantoni e le decisioni emesse dai tribunali, possa sussistere la necessità di un intervento del legislatore federale, il Consiglio federale preferisce garantirsi un margine di manovra che gli consenta di proporre misure appropriate senza essere vincolato dai limiti posti dalla mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.