04.3447 · Interpellanza · 2004-09-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La cosiddetta "vicenda delle fregate" verte su sei navi di sorveglianza e di osservazione francesi (fregate tipo F-3000) vendute a Taiwan per il tramite di un gruppo francese in cambio di una somma di 2,5 miliardi di dollari americani. Nel 2001 e nel 2002, la Svizzera ha ricevuto le domande di assistenza delle autorità giudiziarie di Francia, Taiwan e Liechtenstein in merito al presunto versamento di commissioni illecite (circa 500 milioni di dollari) ad opera del gruppo francese; un cittadino di Taiwan avrebbe funto da tramite versando il denaro a personaggi pubblici di Taiwan, della Cina e della Francia, come pure a rappresentanti di una società francese (retrocommissioni).
Le domande di assistenza sono state affidate al giudice istruttore federale che aveva già aperto un'inchiesta svizzera per i medesimi fatti. Il magistrato svizzero ha concesso l'assistenza giudiziaria con le sue decisioni del 28 novembre 2003 e ha bloccato un importo di 500 milioni di dollari sui conti bancari di una famiglia di Taiwan. I ricorsi interposti contro tali decisioni sono stati respinti dal Tribunale federale il 3 maggio 2004. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha parimenti respinto i ricorsi contro i sequestri ordinati nell'ambito dell'inchiesta svizzera.
Parallelamente alla procedura di assistenza giudiziaria, la famiglia di Taiwan si è rivolta al DFGP invocando una decisione tesa a stabilire se la concessione dell'assistenza giudiziaria a Taiwan pregiudica gli interessi essenziali della Svizzera (art. 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale; RS 351.1; AIMP). La famiglia Wang sostiene in sostanza che, nella fattispecie, la concessione dell'assistenza a Taiwan recherebbe un grave pregiudizio alle relazioni tra la Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (rischio di un riconoscimento implicito di Taiwan da parte della Svizzera). Il DFGP ha respinto la domanda con decisione del 9 settembre 2004. L'11 ottobre 2004, la famiglia di Taiwan ha interposto ricorso presso il Consiglio federale contro la decisione del DFGP. Il ricorso è tuttora pendente dinanzi al Consiglio federale.
Risposte alle domande
Ad domanda 1
La domanda di assistenza di Taiwan è stata accolta in applicazione dell'AIMP. Tale legge non vincola la concessione dell'assistenza giudiziaria all'esistenza di un trattato tra la Svizzera e il Paese richiedente. Secondo la decisione presa dal Tribunale federale il 3 maggio 2004, il fatto che la Svizzera non riconosca Taiwan non ostacola la collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
A tale riguardo ricordiamo che gli Stati Uniti, pur non riconoscendo Taiwan, hanno nondimeno concluso un accordo di assistenza giudiziaria con Taiwan.
Ad domande 2 e 3
Sin dall'inizio della vicenda, le autorità svizzere hanno puntualizzato nei confronti di Taiwan che la concessione dell'assistenza giudiziaria non avrebbe comportato in alcun modo il riconoscimento da parte della Svizzera, che riconosce una sola Cina, la Repubblica popolare Cinese. Nella sua domanda di assistenza del 6 novembre 2001, Taiwan ha ribadito che le relazioni con la Svizzera si sarebbero limitate alla mera cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale e che non sarebbero in alcun caso state interpretate come un riconoscimento, anche implicito, di Taiwan da parte della Svizzera. Le autorità della Repubblica popolare Cinese hanno affrontato il caso in occasione di contatti ufficiali avuti recentemente con le autorità svizzere. Vi sono stati scambi d'opinione approfonditi concernenti la politica del nostro Paese relativa alla Cina, e le relative implicazioni. Il DFAE ha illustrato alle autorità cinesi il funzionamento delle istituzioni elvetiche, precisando che il presente caso non influiva sulla nostra tradizionale politica orientata al riconoscimento di una Cina unica.
Il Consiglio federale sta esaminando un ricorso contro la decisione del DFGP del 9 settembre 2004 e quindi non può, per il momento, pronunciarsi in merito agli interessi essenziali della Svizzera in virtù dell'articolo 1a AIMP.
Risposta del Consiglio federale.