04.3464 · Postulato · 2004-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera ha concluso trattati di domicilio con numerosi Stati. Questi trattati risalgono perlopiù all'epoca precedente la Prima guerra mondiale, quando l'emanazione di disposizioni legali in materia di stranieri non era ancora di competenza federale. I trattati di domicilio hanno in generale perso importanza e non sono più stati adeguati alle esigenze attuali.
Il Tribunale federale ha rilevato in numerose decisioni (ad esempio DTF 120 Ib 360 segg. con ulteriori rimandi) che solo gli stranieri ammessi definitivamente (stabiliti) nel nostro Paese giusta la legislazione nazionale in materia di stranieri possono appellarsi senza limitazioni ai trattati di domicilio. I trattati non conferiscono agli stranieri un diritto ad essere ammessi.
Uno straniero domiciliato in Svizzera, cittadino di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un trattato di domicilio, può vedersi negare l'autorizzazione di cambiare Cantone unicamente in presenza di un motivo d'espulsione (cfr. art. 14 cpv. 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri). Secondo una prassi generalmente riconosciuta e consolidata, non vi sono altre conseguenze sul diritto in materia di stranieri; neppure qualora singole parti facciano valere, in procedura giudiziaria o amministrativa, diritti più estesi sulla base dei trattati di domicilio.
Non è mai stato stabilito in maniera definitiva in che misura i trattati di domicilio possano ancora avere una rilevanza in altri settori giuridici. Il Consiglio federale ritiene pertanto sensato accogliere le esigenze del postulato.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.