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04.3469 · Postulato · 2004-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad analizzare una modifica dell'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) in modo da rendere d'ora in poi possibile la concessione di un sussidio per la consegna di cani d'accompagnamento a disabili motori.

Begründung

Da una decina d'anni in Svizzera esiste un'associazione senza scopo di lucro denominata "Le Copain". I cani addestrati da questa associazione sono in grado di svolgere numerose operazioni che sarebbero impossibili per le persone che soffrono di disfunzioni motorie. Questi cani possono eseguire una cinquantina di ordini. In questo modo danno ai loro padroni conforto ed un'assistenza preziosa nella vita quotidiana e sono i loro compagni sulla via dell'interdipendenza. Attualmente l'associazione "Le Copain", che vive unicamente di donazioni e patrocini, ha consegnato in tutta la Svizzera circa 130 cani a beneficiari di età compresa tra i 7 e gli 80 anni.

Purtroppo "Le Copain" non è ancora riconosciuta dall'assicurazione invalidità. Questa situazione ci sembra assurda poiché è abbastanza evidente che una persona invalida beneficiaria del sostegno di un cane di questo tipo rappresenta un onere nettamente meno grande per la società che il suo collocamento in un istituto specializzato. A questo proposito si può fare un'analogia con le cure a domicilio che, quando sono possibili, costano meno di una degenza in ambito ospedaliero. In un momento in cui quasi tutti gli ambienti politici raccomandano misure per contenere i costi dell'assicurazione invalidità, sarebbe perlomeno utile condurre uno studio comparativo sul tema, in una prospettiva a medio e lungo termine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La consegna dei mezzi ausiliari è disciplinata negli articoli 21 LAI e 14 OAI e nell'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI). Un mezzo ausiliario dell'AI deve adempiere criteri molto precisi per essere iscritto nella lista allegata all'OMAI. Deve essere semplice, adeguato e permettere di raggiungere uno degli obiettivi previsti dall'articolo 21 LAI.

L'assicurazione fornisce agli invalidi mezzi ausiliari che permettono loro di spostarsi, di stabilire contatti con il proprio ambiente, di esercitare un'attività lucrativa o di adempiere le loro mansioni usuali (ad es. nell'economia domestica), di studiare o di imparare una professione. Per mezzi ausiliari s'intendono principalmente gli accessori personali che servono ad ovviare alle disfunzioni che il corpo o i suoi organi non riescono più a compensare.

I cani d'accompagnamento forniscono sì un prezioso aiuto alle persone che soffrono di disfunzioni motorie, ma non permettono di per sé di raggiungere uno degli obiettivi stabiliti dalla legge. Non sono dunque considerati un mezzo ausiliario ai sensi dell'AI. I disabili motori necessitano sempre di un altro mezzo ausiliario (ad es. carrozzella, veicolo a motore, macchina da scrivere, computer con voce sintetica, magnetofono, apparecchio telefonico scrivente). Questi mezzi ausiliari vengono consegnati dall'AI. Contrariamente ai cani d'accompagnamento per disabili motori, i cani da guida per ciechi e ipovedenti rappresentano un mezzo ausiliario, poiché permettono di per sé di raggiungere l'obiettivo previsto dalla legge, vale a dire lo spostamento. In effetti, sono consegnati soltanto se è comprovato che la persona assicurata saprà occuparsene e se grazie al cane sarà in grado di spostarsi da sola fuori di casa sua senza altri aiuti.

Conformemente all'articolo 74 capoverso 1 lettere a-c LAI "Sussidi alle organizzazioni dell'aiuto privato agli invalidi", l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali riconosce tuttavia all'Associazione Le Copain un diritto a sussidi per i corsi d'istruzione che organizza prima di consegnare un cane alle persone da lei liberamente scelte.

Infine, la 4a revisione AI entrata in vigore il 1° gennaio 2004 prevede che i beneficiari di un assegno per grandi invalidi percepiscano un contributo finanziario doppio se vivono a casa. Il raddoppio dell'assegno permette alle persone invalide di fruire maggiormente di prestazioni di terzi o di eventualmente coprire i costi per un cane d'accompagnamento e di essere così più autonome.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.