04.3534 · Interpellanza · 2004-10-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le grandi catene di distribuzione, che dispongono di succursali diffuse sul territorio nazionale, forniscono, nei cantoni di insediamento di queste ultime, un apporto fiscale particolarmente esiguo.
Chiedo perciò al Consiglio federale:
- se, prendendo anche solo un campione di società rappresentative, può fornire i dati più indicativi sui loro risultati economici e sul loro contributo fiscale;
- se, utilizzando lo stesso campione, può fornire indicazioni sulla ripartizione delle imposte tra il cantone di sede e i cantoni dove sono ubicate le succursali;
- se valuta equa la ripartizione fiscale odierna tra il cantone dove le catene di distribuzione hanno la sede principale e i cantoni dove sono ubicate le loro succursali;
- se non ritiene opportuno rivedere i criteri che regolano la citata ripartizione fiscale, allo scopo di considerare in modo più adeguato il contributo fornito dalle succursali al reddito di queste imprese.
Begründung
Osservando l'ammontare delle imposte che le grandi catene di distribuzione versano nei cantoni dove sono insediate le loro succursali, si è colpiti dal loro importo particolarmente contenuto.
Questo apporto fiscale appare in contrasto con il volume di attività e di affari che le succursali forniscono. Questa situazione solleva interrogativi e perplessità tanto maggiori, poiché queste imprese hanno sovente adottato una linea di centralizzazione che ha in parte assottigliato, nelle regioni periferiche, il numero di funzioni e di attività dirigenziali (interessanti sia dal profilo occupazionale che fiscale).
È perciò opportuno verificare i criteri che regolano questa materia, per evitare che possa sussistere una indebita penalizzazione dei cantoni dove operano le succursali di queste società.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellanza solleva quesiti di natura statistica e fiscale. Occorre precisare, innanzitutto, che non esistono attualmente dati comparativi relativi ai risultati economici e al conseguente contributo fiscale delle grandi catene di distribuzione. Nella presente risposta il Consiglio federale si limiterà all'aspetto fiscale.
La Costituzione federale disciplina in modo esaustivo la competenza della Confederazione in materia di riscossione delle imposte. Nell'ambito della loro sovranità i cantoni assoggettano le persone in virtù della loro appartenenza personale o economica con il proprio territorio. Conflitti d'imposizione possono allora sorgere al momento della delimitazione dell'assoggettamento di entità presenti su più cantoni. A questo proposito occorre ricordare il principio costituzionale che vieta la doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 46 cpv. 2 vCost.) così come la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale.
Le regole di riparto dell'utile, del capitale e delle perdite tra la sede principale e i suoi eventuali stabilimenti d'impresa sono rispettate dai singoli cantoni mediante l'applicazione del diritto intercantonale in materia di doppia imposizione e perciò secondo regole e metodi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Con la debita flessibilità e dinamica, questa pluriennale giurisprudenza ha finora adempiuto il mandato costituzionale. Il governo non ha quindi nessuna ragione per affermare che l'odierna ripartizione fiscale tra il cantone di sede e i cantoni in cui si trovano le filiali non sia adeguata.
Conformemente a questa giurisprudenza il riparto dell'utile dell'impresa avviene secondo quote. Di conseguenza ciascun cantone interessato può tassare solo una parte dell'utile netto espressa in percento. Nel caso del riparto la somma delle diverse quote deve corrispondere al risultato complessivo. Ciò significa che nessun cantone può tassare l'utile se il risultato complessivo dell'impresa è negativo. Spesso le quote sono calcolate in modo indiretto, vale a dire in base a fattori specifici (ad es. fattori di produzione o fatturato) desunti dalla contabilità aziendale. In questo calcolo rientrano pure l'importanza e la funzione della sede della ditta. Pertanto, prima del riparto viene attribuito al cantone di sede una cosiddetta anticipazione di preferenza (praecipuum) che di regola oscilla tra il 10 e il 20 percento. Solo di rado (ad es. nell'ambito bancario) le quote cantonali vengono calcolate direttamente dopo il risultato, come esposto da ogni succursale e dalla sede, per cui la singola succursale è trattata più o meno come un'impresa indipendente. Un'anticipazione di preferenza del 10 percento al massimo viene comunque considerata anche in caso di applicazione del metodo diretto. Questo fatto evidenzierebbe che i vari risultati delle succursali non sarebbero gravati di una quota ai costi complessivi delle funzioni assunte dalla sede e di cui beneficiano le succursali.
Attualmente non esiste nessuna legge federale che regoli la materia della doppia imposizione intercantonale sebbene si sia cercato a più riprese di elaborarla. La causa di tale assenza va ricercata sicuramente nella complessità e nella diversità dei problemi che occorre risolvere in questo ambito. Nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni alcuni principi dell'attuale pratica in materia di doppia imposizione sono stati codificati ed altri puntualmente modificati. Anche la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050) non ha apportato nessuna revisione fondamentale della metodologia applicata ai differenti casi di riparto intercantonale delle imposte.
Qualora non dovesse aderire alla soluzione di riparto stabilita tra le differenti sovranità fiscali cantonali, il cantone o la società potrebbe, con ricorso al Tribunale federale, chiedere una modifica di detto riparto o cambiamento delle regole alla base dello stesso riparto. Il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno elaborare i criteri che disciplinano la ripartizione fiscale.
Risposta del Consiglio federale.