04.3548 · Interpellanza · 2004-10-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi per i mezzi e gli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia (art. 25 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana l'elenco rispettivo (art. 52 LAMal) quale allegato 2 all'ordinanza sulle prestazioni (OPre). L'EMAp include prodotti atti a curare o diagnosticare una malattia che il paziente può utilizzare da solo o con l'aiuto di una persona che non fa parte del settore medico. L'elenco è suddiviso in gruppi e sottogruppi di prodotti (art. 20 OPre) ed è retto dal principio degli importi massimi. L'EMAp quindi non contiene prezzi bensì cosiddetti importi massimi. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non rimborsa importi che superano quelli massimi.L'elenco è disponibile all'indirizzo www.bag.admin.ch/kv/gesetze/i/emap_010105.pdf.
1. Secondo la prassi vigente gli importi massimi rimborsabili sono, di norma, calcolati in base alla media dell'80 per cento dei prezzi di mercato, esclusi il prezzo più elevato e quello più basso. In questo modo si cerca di tener conto nella misura del possibile della situazione del mercato.
2. L'EMAp è gestito dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che aggiorna l'elenco, riceve e raggruppa le richieste indirizzate alla Commissione federale per i mezzi e gli apparecchi. La commissione esamina le richieste e formula una raccomandazione all'attenzione del DFI. I prodotti devono soddisfare i criteri d'efficacia, d'appropriatezza e d'economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal).
3./4. Prima di ammetterli nell'elenco si verifica se i mezzi e gli apparecchi rispondono ai criteri d'efficacia, d'appropriatezza e di economicità. Finora non venivano effettuati riesami periodici. Tuttavia, al momento dell'ammissione nell'elenco, il nuovo prodotto è messo a confronto con altri prodotti appartenenti allo stesso gruppo; si può quindi parlare di esame successivo dei prodotti già introdotti. La verifica relativa allo stralcio di un prodotto o alla riduzione di un importo massimo rimborsabile può avvenire in qualsiasi momento su richiesta di un assicuratore, di un fornitore o di un'altro interessato. Anche l'UFSP può, di propria iniziativa, procedere al riesame di un prodotto o di un gruppo di prodotti.
5. Prima che una richiesta sia sottoposta alla Commissione EMAp si procede ad un esame del mercato con un confronto del prezzo praticato nei Paesi confinanti (Germania, Austria, Francia, Italia), tenendo adeguatamente conto delle divergenze (differenze concernenti il pacchetto di prestazioni e altre difficoltà relative al confronto dei costi).
6. Può esserci una riduzione degli importi massimi rimborsabili se questi superano la media che, anche in questo caso, è determinata in base all'80 per cento del prezzo di mercato dei relativi prodotti, esclusi il prezzo più elevato e quello più basso.
7./8. Nel 2004 l'adeguamento dell'EMAp non ha cagionato costi supplementari. Per il 2005 sono previsti costi supplementari pari a 5,5 milioni di franchi.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che anche nell'ambito dell'EMAp vanno adottate misure di risparmio. Attualmente l'EMAp viene ristrutturato e ordinato in modo più chiaro per permettere, in futuro, un migliore confronto dei prodotti. Questo processo mira anche a una maggiore trasparenza ed a contenere i costi. A titolo di esempio va menzionato il gruppo dei mezzi ausiliari per l'incontinenza che sono ora rimborsati secondo il principio dei forfait massimi. Lo scopo è di integrare, in generale, più elementi concorrenziali nell'EMAp. Attualmente l'UFSP verifica la possibilità di promuovere i prodotti dell'EMAp via Internet tramite i fornitori (cosiddetto negozio virtuale). In questo modo il mercato sarà reso più trasparente e sarà favorita la tendenza dei pazienti a scegliere prodotti più economici. Potranno così essere meglio riconoscibili, ad esempio, i fornitori i cui prezzi sono inferiori all'importo massimo.
Nell'attuazione dell'articolo 32 capoverso 2 LAMal, il Consiglio federale provvederà affinché in futuro saranno periodicamente riesaminate l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità dei mezzi e degli apparecchi a carico dall'assicurazione malattia obbligatoria come prestazione obbligatoria.
Risposta del Consiglio federale.