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04.3575 · Interpellanza · 2004-10-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le ripercussioni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sulle regioni periferiche (e di montagna) sono già state analizzate al momento della pianificazione della tassa. Si temeva infatti che queste regioni sarebbero state particolarmente toccate dall'introduzione della TTPCP e dal contemporaneo aumento del limite di peso a 40 tonnellate. Questo per due motivi:

1. A causa delle condizioni stradali meno buone, le regioni periferiche non possono approfittare in ugual misura dell'aumento del limite di peso, che permetterebbe di compensare almeno in parte l'aumento del prezzo della TTPCP.

2. In queste regioni le distanze di trasporto sono solitamente più lunghe, il che si ripercuote negativamente soprattutto quando le possibilità d'impiego di veicoli da 40 tonnellate sono limitate e non vi è alcuna possibilità di trasferire il carico su rotaia.

Alla luce di questi fatti, nella legge concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) è stata inserita una disposizione secondo cui nella ripartizione delle quote ai Cantoni si devono considerare le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (art. 19 cpv. 4 LTTP). Secondo il legislatore, eventuali svantaggi economici devono pertanto essere compensati adeguando le quote dei Cantoni.

Per mettere in atto questo principio, si è stabilito di ripartire il 20% della quota dei Cantoni, la cosiddetta quota preliminare, in base a criteri che tengono conto del carico particolare sulle regioni periferiche e di montagna dovuto all'introduzione concomitante della TTPCP e del limite delle 40 tonnellate. È emerso dai dibattiti parlamentari che per la ripartizione di questa quota preliminare dovrebbero essere determinanti gli effetti economici diretti su imprese e consumatori. La restante quota dei Cantoni è calcolata in base alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato, agli oneri stradali dei Cantoni, alla popolazione residente nei Cantoni e all'imposizione fiscale del traffico motorizzato.

I criteri per il calcolo della quota preliminare, accuratamente elaborati nell'ambito di uno studio commissionato ad un ente esterno, figurano agli articoli 38 capoverso 2 e 39, nonché nell'allegato 2 dell'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP). Determinanti sono, da un lato, l'appartenenza di una zona alle regioni periferiche e di montagna, dall'altro, le ripercussioni dovute all'ubicazione. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 OTTP, fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni di montagna secondo la legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, incluse le regioni di Davos e dell'Alta Engadina. Per determinare le ripercussioni dovute all'ubicazione sono stati stabiliti indicatori per la popolazione, l'economia, il trasporto merci su strada nelle regioni periferiche e di montagna. Gli indicatori vengono ponderati allo stesso modo e sono ricalcolati ogni due anni.

La conferma che il meccanismo di ripartizione auspicato funziona veramente è data dagli esempi dei Cantoni Grigioni e Vallese, i quali ottengono ciascuno circa un quarto della quota preliminare. Negli anni 2001 - 2003, per questi Cantoni la quota annua corrispondeva a 11-13 milioni di franchi ciascuno. Ci sono invece otto Cantoni che non ottengono alcuna quota preliminare.

Oltre allo strumento della quota preliminare, i Cantoni con zone periferiche e di montagna beneficiano di varie misure, adottate sotto il titolo "Eccezioni e ordinamenti speciali". Ne fanno parte la completa esenzione dei veicoli agricoli dall'obbligo di pagare la tassa, il diritto al risarcimento per il trasporto di legname grezzo e tariffe ridotte per veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di latte o di animali da reddito.

Come illustrato sopra, le ripercussioni economiche della TTPCP sulle regioni periferiche sono già state accuratamente esaminate nell'ambito del processo legislativo e sono state prese misure volte a bilanciare eventuali svantaggi. Tenuto conto di queste misure, il 19.9. 2000 il Parlamento ha respinto un postulato sullo stesso argomento (cfr. postulato Guisan, TTPCP, Facilitazioni per le regioni di montagna). Non vi sono indizi che fanno presumere un peggioramento della situazione nelle zone periferiche e neppure che quest'ultima rischi di aggravarsi in vista del previsto aumento della TTPCP. Una tale evoluzione è poco probabile anche per il fatto che la rete stradale continua ad essere ottimizzata in vista di una migliore percorribilità con veicoli da 40 tonnellate. Non s'impone dunque una rivalutazione della situazione.

Risposta del Consiglio federale.