04.3653 · Interpellanza · 2004-12-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Secondo il Consiglio federale è nell'interesse generale consentire alle autorità di perseguimento penale, alla polizia e ai servizi d'informazione l'accesso a un registro nazionale dei detenuti?
2. Il Consiglio federale ha già valutato la possibilità di introdurre un registro a livello nazionale? Quali disposizioni legali andrebbero in tal caso emanate o modificate?
3. Qualora un simile registro venisse introdotto, quali provvedimenti pratici risulterebbero necessari al fine di garantire la rapidità ricercata e condizioni di utilizzo a prova di abusi?
Begründung
Nella lotta alla criminalità, in particolare sul piano internazionale, il successo si basa essenzialmente sulla rapidità dell'azione della polizia e dei servizi d'informazione. È una delle ragioni per cui occorre collaborare a livello europeo attraverso il sistema informativo di Schengen (SIS). Lo scopo perseguito da tale sistema è quello di accrescere la rapidità di reazione e di eliminare ogni inutile ostacolo che intralci le indagini delle autorità.
Oltre alla cooperazione tra Stati, che va costantemente intensificata e ulteriormente potenziata attraverso la nostra associazione all'Accordo di Schengen, occorre pure migliorare la situazione in Svizzera, riconsiderando soprattutto le normative vigenti non più al passo con i tempi. Recentemente i media hanno parlato del caso di un presunto terrorista accusato di aver diretto un'organizzazione criminale a partire dal penitenziario elvetico nel quale era detenuto. Poiché la Svizzera non dispone di un registro nazionale dei detenuti, pare che le indagini iniziali siano state notevolmente rallentate. In un simile caso le autorità competenti sono costrette ad armarsi di una buona dose di pazienza per compensare la mancanza di efficienza, e a viaggiare attraverso la Svizzera alla ricerca di informazioni in ognuno dei 26 cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:
1. Attualmente non esiste una banca dati a livello nazionale che può essere interrogata in modo centralizzato e che fornisce informazioni sull'identità delle persone detenute in Svizzera e sul luogo della loro detenzione. L'accesso a un registro nazionale dei detenuti potrebbe da un lato agevolare il compito delle autorità di perseguimento e di esecuzione penale e delle autorità preposte alla protezione dello Stato, e dall'altro contribuire a migliorare le basi statistiche nell'ambito dell'esecuzione penale (in particolare per evitare ricerche infruttuose, migliorare la gestione e colmare importanti lacune statistiche). In linea di principio potrebbe quindi esistere un interesse pubblico alla creazione di tali basi statistiche.
2. All'inizio di quest'anno, il DFGP ha esaminato le possibilità, dai punti di vista giuridico, tecnico e organizzativo, di creare una banca dati dei detenuti a livello nazionale. In linea di principio la Confederazione disporrebbe senz'altro delle competenze costituzionali per l'emanazione di una base legale in vista della creazione di una simile banca dati. Occorrerebbe a tal fine una base legale formale. L'utilità di un simile strumento è tuttavia in contrasto con i costi supplementari che verrebbero generati. Nel corso dei chiarimenti ci si è resi conto che l'allestimento e soprattutto la gestione di una simile banca dati comporterebbero un dispendio eccessivo in relazione ai vantaggi auspicati. I rappresentanti dei cantoni, interpellati nell'ambito della CCDGP, sono dello stesso avviso.
3. Le domande poste dall'autore dell'interpellanza sono state oggetto dei chiarimenti menzionati. Tuttavia, considerando che il Consiglio federale rinuncia a sottoporre al Parlamento la creazione di una base legale per un registro nazionale dei detenuti, le indicazioni riguardanti l'eventuale forma concreta di una simile banca dati divengono prive di oggetto.
Risposta del Consiglio federale.