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04.3699 · Interpellanza · 2004-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il rilascio e la proroga dei permessi di dimora compete ai cantoni. È possibile ricorrere dinanzi a un'istanza cantonale superiore contro la decisione dell'autorità cantonale competente in materia di stranieri (art. 19 cpv. 1 LDDS). A seconda della legge cantonale relativa all'organizzazione della giurisdizione, sono previste una o più istanze di ricorso. La decisione cantonale di ultima istanza che rifiuta un permesso è definitiva (art. 18 LDDS). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, ciò significa che è esclusa la via del ricorso dinanzi al Consiglio federale contro una decisione cantonale di ultima istanza. La procedura amministrativa a livello federale è così conclusa, non però la via del ricorso al Tribunale federale.

In determinati casi, gli stranieri possono interporre un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale contro una decisione cantonale di ultima istanza. In tali casi, l'ultima istanza cantonale deve essere imperativamente un tribunale. Vi è la possibilità di interporre un ricorso di diritto amministrativo in caso di:rifiuto del permesso, se è dato un diritto garantito per legge allo stesso, di revoca di un permesso, di espulsione o rimpatrio, di minaccia di espulsione o della disposizione di misure coercitive nel diritto in materia di stranieri. Le possibilità di ricorso a livello federale sono pertanto limitate.

2./3. Anche il Consiglio federale è dell'avviso che occorra punire gli abusi. Il diritto vigente offre già un pertinente strumentario.

La persona straniera sposata con un cittadino svizzero ha un diritto garantito per legge alla proroga del permesso (art. 7 cpv. 1 LDDS). Tale diritto non è tuttavia illimitato. Stando alla prassi del Tribunale federale, esso si estingue qualora il coniuge straniero di un cittadino svizzero sia stato condannato a una pena privativa della libertà di almeno due anni e nel caso concreto l'espulsione non costituisca un provvedimento eccessivo. Il diritto può estinguersi anche in presenza di una pena inferiore qualora sussista un interesse pubblico al respingimento della persona interessata, ad esempio in quanto essa disattende insistentemente da più anni le prescrizioni del diritto in materia di stranieri o altre prescrizioni legali. Il diritto (giusta l'art. 7 LDDS) non sussiste inoltre in caso di matrimonio di compiacenza. Esso si estingue infine qualora la persona straniera faccia valere il proprio matrimonio in maniera abusiva. Tale è il caso quando si constata che il matrimonio (esistente ormai solo nella forma) è mantenuto all'unico scopo di ottenere o conservare il permesso di dimora.

Nel contesto del dibattimento relativo alla nuova legge sugli stranieri, il Consiglio nazionale ha approvato ulteriori misure complementari.

Il disegno prevede che, d'ora in poi, il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri dipenderà dalla coabitazione dei coniugi. Tale è già il caso per i coniugi di persone titolari del permesso di domicilio. Gli ufficiali dello stato civile avranno inoltre la possibilità di rifiutare la conclusione del matrimonio qualora sia stabilito che una delle persone interessate non intenda manifestamente fondare un'unione coniugale e il matrimonio sia perseguito al solo scopo di eludere le disposizioni d'ammissione del diritto in materia di stranieri. In avvenire, la conclusione di un matrimonio di compiacenza sarà punibile. Ai sensi di una riserva generale, il disegno di nuova legge sugli stranieri prevede inoltre che tutti i permessi possono essere ritirati se la persona straniera interessata ha violato la sicurezza o l'ordine pubblici, dimostrando di non voler o non poter osservare il nostro ordine giuridico nonché gli usi generalmente vigenti. Con queste misure, il Consiglio federale spera di migliorare la lotta agli abusi.

Gli stranieri cui è rifiutato o revocato il permesso o la proroga dello stesso, sono tenuti a lasciare il cantone anche giusta il diritto vigente. Vi è la possibilità di revocare l'effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca precitata. In tal caso, lo straniero deve attendere all'estero l'esito del ricorso. Le autorità decidono caso per caso se revocare l'effetto sospensivo. Si constata che le procedure sono sovente lunghe e che è fatto raramente uso della possibilità di revocare l'effetto sospensivo. Trattasi tuttavia in prima linea della prassi di autorità ricorsuali indipendenti.

Risposta del Consiglio federale.