04.3767 · Interpellanza · 2004-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Da qualche tempo vengono proposti giochi a premi ai quali è possibile partecipare telefonicamente, selezionando un cosiddetto numero di servizio a valore aggiunto (090x, per il quale viene riscossa una tassa notevolmente più cara rispetto a quelle previste per normali chiamate o SMS). I giocatori hanno quindi la possibilità di partecipare, ma a credito: conosceranno infatti l'esatto ammontare della tassa loro addebitata soltanto al momento della ricezione della bolletta telefonica mensile. Spesso i partecipanti non vengono informati, o vengono informati in modo insufficiente, sulle regole del gioco e sulle condizioni di partecipazione.
Secondo la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (legge sulle lotterie, RS 935.51), le lotterie sono proibite (art. 1). L'articolo 43 numero 2 dell'ordinanza di esecuzione della legge sulle lotterie (OLLS, RS 935.511) parifica alle lotterie, e quindi proibisce, i concorsi di ogni genere. Non sono proibite le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza (art. 3 della legge) e quelle autorizzate dall'autorità cantonale competente (art. 5). Sulla base delle informazioni a disposizione dell'Ufficio federale di giustizia, incaricato della sorveglianza dell'esecuzione della legge sulle lotterie, i giochi a premi menzionati nell'interpellanza non beneficiano di un'autorizzazione cantonale. L'Ufficio federale di giustizia è dell'avviso che questo genere di giochi televisivi a premi non sia compatibile con la vigente legislazione in materia di lotterie. Le società di televisione e gli organizzatori di tali giochi ritengono tuttavia che i quiz in questione, non essendo sottoposti alla legge sulle lotterie, non necessitino neppure di un'autorizzazione. Per l'esecuzione della legislazione sulle lotterie e per il perseguimento di eventuali infrazioni sono competenti in primo luogo i cantoni. L'Ufficio federale di giustizia ha già informato i servizi cantonali interessati in merito a questo genere di giochi a premi e alla problematica che sollevano.
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) attribuisce i numeri di servizio a valore aggiunto utilizzati per questo tipo di giochi. Al fine di prevenire eventuali abusi, a chi sfrutta tali numeri viene posto come condizione di attenersi alla regolamentazione in materia di indicazione dei prezzi (ordinanza sull'indicazione dei prezzi, OIP; RS 942.211). In applicazione di questa normativa, il costo di una chiamata o di un SMS deve essere chiaramente leggibile: i caratteri che sul teleschermo indicano la tariffa devono avere le stesse dimensioni di quelli che indicano il numero da chiamare. Se vengono constatate violazioni delle condizioni stabilite al momento dell'attribuzione del numero, l'attribuzione è revocata. Attualmente sono pendenti numerose procedure.
La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241) garantisce una certa protezione contro l'inganno e la mancanza di trasparenza nell'organizzazione di giochi a premi. Un eventuale procedimento dovrebbe essere avviato da un privato. Vi è inoltre l'opportunità di esaminare la problematica segnalata dall'autore dell'interpellanza nell'ambito della revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0).
Risposta del Consiglio federale.