05.1007 · Interrogazione · 2005-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'estate 2004 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) aveva messo in consultazione un disegno di ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC). A larga maggioranza gli interpellati lo avevano giudicato funzionale, preciso, chiaro ed equilibrato nell'insieme. Le norme di diligenza contemplate per il commercio d'arte e le case d'aste hanno dato adito invece a critiche in fase di consultazione. Si chiedeva una soluzione applicabile nella pratica. Il Consiglio federale ha ritenuto che questa critica fosse giustificata. L'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali adottata dal Consiglio federale il 13 aprile 2005 è più liberale e si fonda maggiormente sull'autoresponsabilità del settore. Qualora la fiducia che il Consiglio federale ripone nel settore si dimostrasse ingiustificata, l'ordinanza verrebbe resa più severa in un secondo tempo.
1. Secondo la volontà delle Camere federali, la legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) contempla solo le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche che commerciano in beni culturali. Ai sensi dell'articolo 1 lettera e numero 1 OTBC sono considerate tali le persone con sede o domicilio in Svizzera tenute a iscriversi nel registro di commercio svizzero. Si tratta di un criterio ben verificabile e inequivocabile.
2. Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera a LTBC le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche sono tenute a stabilire l'identità dei loro clienti. Con questo obbligo s'intendono impedire transazioni anonime con beni culturali. La LTBC non indica tuttavia in base a quali modalità si debba svolgere l'accertamento dell'identità. Il disegno del DFI messo in consultazione nell'estate 2004 prevedeva l'identificazione del cliente mediante un documento comprovante l'identità, per esempio il passaporto. Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 OTBC l'identificazione mediante un documento comprovante l'identità è necessaria solo se vi sono indizi che fanno sorgere dubbi sulla correttezza dei dati personali forniti dal cliente. Stando al Consiglio federale questa disposizione è sufficiente per impedire le transazioni anonime con beni culturali. Non si può dunque parlare di un'edulcorazione dell'obbligo di identificazione.
3. Nel gennaio 2005 l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha invitato i rappresentanti del commercio d'arte a un incontro informativo il cui scopo consisteva nell'esaminare insieme agli addetti ai lavori, se il disegno rielaborato dell'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali era applicabile nella pratica. La situazione degli ambienti menzionati dalla consigliera nazionale Müller-Hemmi era differente, in quanto gli interrogativi non vertevano sulla praticabilità dell'ordinanza. Per questa ragione il DFI non ha ritenuto necessario coinvolgere questi ambienti in un colloquio.
Risposta del Consiglio federale.