05.1022 · Interrogazione · 2005-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La Société Générale d'Affichage è in possesso di un permesso concernente la durata del lavoro rilasciatole dal Seco. Il permesso consente all'azienda di impiegare personale durante la notte per gestire superfici destinate all'affissione, presso le stazioni ferroviarie di Losanna, Ginevra, Winterthur, San Gallo, Coira, Basilea, Lucerna, Lugano, Friborgo e Sion o nelle loro immediate vicinanze.
Di norma, conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), affinché un'azienda abbia diritto ad un permesso di lavoro notturno di lunga durata, essa deve poterne comprovare l'indispensabilità tecnica o economica. Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 lettera b OLL 1, la Société Générale d'Affichage ha motivato la richiesta del permesso suddetto nel modo seguente:
- a causa dell'illuminazione pubblica, la gestione di superfici destinate all'affissione dotate di illuminazione può avvenire soltanto durante la notte, vale a dire tra le 22:00 e le 06:00, in quanto solamente durante questo intervallo di tempo si può verificarne il funzionamento;
- per i lavoratori, nelle stazioni ferroviarie più importanti durante il giorno è molto difficile parcheggiare davanti alle superfici destinate all'affissione con il materiale di lavoro, oppure aprire le vetrine dove vengono affissi i cartelloni. Inoltre, di giorno sia i trasporti pubblici, sia gli utenti di questi ultimi, come pure i passanti, correrebbero rischi considerevoli.
Di conseguenza, la legittimità del permesso rilasciato è indubbia.
Risposta del Consiglio federale.