05.1059 · Interrogazione · 2005-06-06
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è sempre dichiarato pronto ad abrogare gli atti normativi obsoleti (cfr. le sue risposte del 23 febbraio 2005 all'interpellanza Loepfe 04.3673 e all'interrogazione ordinaria Stähelin 04.1169 nonché la risposta del 2 marzo 2005 all'interrogazione ordinaria Stähelin).
Nel caso in questione tuttavia le condizioni per un'abrogazione non sono soddisfatte. La legge federale concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello è stata emanata in vista della ratifica della Convenzione n° 27 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Nel suo messaggio del 24 novembre 1933 (FF 1933 II 758 ediz. franc. / 1933 II 746 ediz. ted.), il Consiglio federale ha sottoposto all'assemblea federale un disegno di legge che creava le condizioni e la base necessarie per la ratifica e l'attuazione della Convenzione n° 27 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello (RS 0832.311.18). L'assemblea federale svizzera ha approvato, il 27 marzo 1934, questa convenzione internazionale alla quale sinora hanno aderito 66 Stati. La legge federale in causa non è dunque una prescrizione svizzera autonoma, ma è stata emanata per adempiere un obbligo internazionale al quale il Consiglio federale non intende venire meno per considerazioni di diritto internazionale.
Inoltre, l'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica si pronuncia espressamente contro l'abrogazione della legge federale in questione. Essa fa valere che le prescrizioni doganali di diversi Paesi esigono espressamente l'indicazione del peso e che l'applicazione della legge semplifica le operazioni nei porti di trasbordo perché consente di evitare l'impiego di carrelli elevatori non autorizzati. La prescrizione relativa all'indicazione del peso ha pertanto la sua ragione d'essere.
Risposta del Consiglio federale.