05.1192 · Interrogazione · 2005-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 14 dicembre 2005 la Commissione della concorrenza ha annunciato la stipula di un accordo, in via amichevole, firmato il 30 marzo 2005, vale a dire due giorni prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, con le tre banche interessate e le imprese attive nel settore delle carte di credito. L'accordo permette di evitare una sanzione per la palese costituzione di un cartello e prevede una modesta riduzione della commissione di transazione, che, ciononostante, rimane di gran lunga superiore alla media europea. I consumatori svizzeri titolari di una carta di credito continuano dunque ad essere svantaggiati malgrado le banche abbiano ammesso di aver conseguito utili abusivi!
Il Consiglio federale non ritiene che un accordo conforme alla sua strategia di crescita economica, che punta alla riduzione dei prezzi per aumentare il potere d'acquisto, avrebbe dovuto imporre la riduzione della commissione in oggetto al livello di quella europea, e questo, a maggior ragione, dato che il volume di affari in questione è stimato a 15 miliardi di franchi?
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione della concorrenza (Comco) è un'autorità indipendente (art. 19 cpv. 1 della legge sui cartelli, LCart) ed è autonoma nelle sue decisioni in applicazione della LCart. In base alle indicazioni fornite dalla Comco, il Consiglio federale può tuttavia apportare le precisazioni seguenti concernenti la decisione nel campo delle carte di credito Interchange Fees del 5 dicembre 2005.
Oggetto di questa indagine erano le Domestic Multilateral Interchange Fees (DMIF) applicate nel sistema delle carte di credito a quattro parti della Visa e della Mastercard. La DMIF si applica alle transazioni interne (pagamento con una carta di credito emessa in Svizzera da un punto di vendita situato in Svizzera). Oltre al DMIF esistono pure differenti tassi d'interscambio per le transazioni transfrontaliere (Intra- e Interregional Multilateral Interchange Fees). Questi tassi sono fissati dalle organizzazioni di carte di credito Visa e Mastercard e non sono oggetto della procedura della Comco.
Stando alle sue indicazioni, la Comco ha potuto, nell'ambito dell'inchiesta, accedere in modo informale a informazioni confidenziali concernenti le DMIF standard in diversi Paesi europei. La DMIF standard si applica per difetto a tutti i settori per i quali nessun DMIF specifico è stato definito. Se si paragonano i DMIF standard, la Svizzera si trova nella media rispetto ai Paesi europei. In seguito a un disciplinamento concordato i DMIF continueranno a scendere.
Lo scopo del disciplinamento concordato è di stimolare la concorrenza insufficiente sul mercato delle carte di credito. Per questa ragione le banche si sono impegnate a rispettare un insieme di misure. La limitazione della DMIF ai costi della rete, vincolata all'obbligo di abbassare la DMIF media di circa 25 per cento rappresenta solo una parte dell'insieme dei provvedimenti. L'abrogazione della clausola di non discriminazione e le prescrizioni concernenti la trasparenza hanno lo scopo di rafforzare la concorrenza sul mercato delle carte di credito.
L'accettazione del disciplinamento concordato è stata limitata dalla Comco a quattro anni. Ciò permette alla Comco di riesaminare ulteriormente - in base all'evoluzione del mercato e agli sviluppi esteri - gli effetti delle misure prese sulla concorrenza nel campo delle carte di credito.
Siccome il disciplinamento concordato dalle parti è stato firmato il 29 marzo 2005, ancora nel periodo transitorio, giusta la nuova LCart, non vi è motivo di infliggere una sanzione.
Risposta del Consiglio federale.