05.1199 · Interrogazione · 2005-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo diversi rapporti e informazioni, provenienti tra gli altri dall'Aiuto svizzero ai rifugiati e da Amnesty Innternational, dalle elezioni parlamentari del maggio 2005 la situazione in Etiopia si è notevolmente deteriorata dal profilo della sicurezza e del rispetto dei diritti dell'uomo. Amnesty International è convinta che, in caso di ritorno in patria, sia i cittadini etìopi che quelli eritrei correrebbero il rischio di essere oggetto di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
- Intende disporre un'interruzione immediata dei rimpatri di tutti i richiedenti l'asilo etìopi ed eritrei?
- È disposto ad accogliere i richiedenti l'asilo provenienti dall'Etiopia e dall'Eritrea in qualità di "rifugiati della violenza"?
Stellungnahme des Bundesrates
Se non sono adempiti i presupposti per la concessione dell'asilo, l'Ufficio federale della migrazione (UFM), competente in materia, esamina caso per caso se il ritorno della persona interessata in Etiopia, rispettivamente in Eritrea è ammissibile e ragionevolmente esigibile.
Giusta l'articolo 14a capoverso 4 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Tale disposizione si riferisce in primo luogo ai cosiddetti "rifugiati della violenza", ovvero a persone che non hanno qualità di rifugiato in quanto non sono perseguitate personalmente, ma che fuggono dal loro Paese in quanto sono esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata (art. 4 legge sull'asilo). L'esecuzione dell'allontanamento non è inoltre ragionevolmente esigibile per le persone che, in caso di ritorno nel Paese d'origine, sarebbero sottoposte a un pericolo concreto, ad esempio in quanto non avrebbero accesso alle cure mediche di cui abbisognano.
L'UFM è al corrente della situazione tuttora vigente in Etiopia ed Eritrea, segnatamente dal profilo della sicurezza e dei diritti dell'uomo. L'evoluzione in tali Stati è seguita attentamente, anche in base alla valutazione di numerose fonti d'informazione, quali ad esempio i rapporti di diverse istituzioni delle Nazioni Unite, in particolar modo dell'Alto Commissariato per i rifugiati e della Missione d'osservazione (UNMEE). Sono prese in considerazione anche le informazioni dell'OSAR e di Amnesty International.
Nel dicembre 2000, Etiopia ed Eritrea hanno sottoscritto un accordo di pace. Dal cessate il fuoco del giugno 2000, entrambi i Paesi hanno rinunciato a ricorrere alle armi per consolidare le rispettive posizioni. Dalla fine di luglio 2000, l'UNMEE osserva la frontiera mediante un dispositivo di circa 3000 soldati ed osservatori. Dal settembre 2005, le attività del personale delle Nazioni Unite hanno subito restrizioni da parte dell'Eritrea. La missione dell'ONU resta tuttavia in grado di adempiere parzialmente al suo mandato d'osservazione della zona di confine. In generale si può affermare che tuttora non vige, in Etiopia o Eritrea, una situazione di guerra o di guerra civile, né di violenza generalizzata ai sensi dell'articolo 4 LAsi, benché la situazione in Etiopia è andata deteriorandosi sullo sfondo di disordini politici nel giugno e nel novembre 2005. La Svizzera, unitamente ad altri Paesi, ha lanciato un appello al governo etìope nonché ai partiti dell'opposizione, affinché rinuncino alla violenza, appianino le divergenze su una base di dialogo politico e liberino i prigionieri politici.
Non vi è pertanto motivo di accogliere i richiedenti l'asilo provenienti da Etiopia ed Eritrea in qualità di rifugiati della violenza, né di rinunciare all'esecuzione degli allontanamenti verso tali Paesi. Il Consiglio federale si attiene tuttora a una prassi differenziata e al trattamento caso per caso. Le persone per le quali l'esecuzione dell'allontanamento costituirebbe un rigore eccessivo beneficiano pertanto dell'ammissione provvisoria per motivi umanitari.
Risposta del Consiglio federale.