05.3017 · Mozione · 2005-03-01
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (CAS), definisce un modo di calcolo uniforme dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APD). Per garantire la comparabilità e la trasparenza delle spese a titolo di APD effettuate dai Paesi donatori, il CAS ha emanato direttive molto dettagliate, che adegua regolarmente per ridurre il margine di interpretazione e tenere dovutamente conto dell'evoluzione permanente degli strumenti utilizzati dalla cooperazione internazionale allo sviluppo. Sussistono alcuni punti sui quali non è stata raggiunta un'intesa fra gli Stati membri del CAS. In questo caso il CAS disciplina le modalità di calcolo per il tramite di disposizioni transitorie.
All'atto della notificazione dell'APD 2003, le modalità di calcolo dell'APD da parte della Svizzera sono state armonizzate con quelle della maggioranza degli Stati membri dell'OCSE nel settore della riduzione del debito e adeguate alle nuove prassi internazionali nel settore della sicurezza e delle misure di promovimento della pace. Il 18 maggio il Consiglio federale ha deciso di conteggiare a partire dal 2004 i costi per i richiedenti l'asilo in provenienza dai Paesi in sviluppo durante il primo anno di soggiorno in Svizzera. Il Consiglio federale intende allestire un rapporto che paragoni le modalità svizzere di calcolo a quelle degli altri Stati membri dell'OCSE.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.